Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30723 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. III, 26/11/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 26/11/2019), n.30723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1160-2018 proposto da:

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE,

(OMISSIS) in persona del Ministro in carica, MINISTERO DELLE

INFRASTUTTURE E DEI TRASPORTI in persona del Ministro in carica,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

COLACEM SPA, in persona dell’Amministratore delegato e legale

rappresentante C.C., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DOMENICO OLIVA 46, presso lo studio dell’avvocato FRANCO

GIAMPIETRO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 03/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/05/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 3/1/2017 la Corte d’Appello di Venezia, in accoglimento del gravame interposto dalla società Colacem s.p.a. e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Venezia n. 3033/2011, ha rigettato la domanda nei confronti della medesima proposta dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nonchè dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di risarcimento del “danno ambientale cagionato dalla tempestiva mancata adozione di misure di messa in sicurezza tali da evitare la propagazione degli inquinanti”, con conseguente “contaminazione derivante dall’area di proprietà della convenuta”, quale cessionaria di “ramo d’azienda dalla ditta Pagnan s.p.a.”.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nonchè il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Resiste con controricorso la società Colacem s.p.a.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 1803 c.c. e ss., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione” su punti decisivi della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 2 motivo denunziano “violazione e falsa applicazione” dell’art. 2051 c.c., D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 17,D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 240, 242, 245, 311, 313, della Direttiva 2004/35/CE, degli artt. 191 e 193 TFUE.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che i ricorrenti fanno riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, all’atto di citazione del “20 dicembre 2006″, alla sentenza del giudice di prime cure, all’atto di appello di controparte, all'”atto di costituzione del giudizio d’appello”, agli “scritti di appello”, all’atto di “acquisto del ramo d’azienda” di controparte, all'”atto integrativo e alla lett. h del contratto”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente per la parte strettamente d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

E’ al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Come questa Corte ha avuto più volte modo di precisare, anche allorquando questa corte è giudice del fatto i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo (v., da ultimo, Cass., 8/11/2019, n. 28807; Cass., 20/6/2019, n. 16591).

Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità il requisito prescritto all’art. 366 c.p.c., n. 6 deve essere infatti dal ricorrente comunque rispettato nella redazione del ricorso per cassazione (come ripetutamente da questa Corte ripetutamente affermato: v., da ultimo, Cass., 9/3/2018, n. 5649, nonchè, con particolare con riferimento all’ipotesi dell’error in procedendo ex art. 112 c.p.c., Cass., Sez. Un., 14/5/2010, n. 11730; Cass., 17/1/2007, n. 978, nonchè, da ultimo, Cass., 20/6/2019, n. 16591), giacchè pur divenendo la Corte di legittimità giudice anche del fatto (processuale), con potere-dovere di procedere direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti processuali, preliminare ad ogni altra questione si prospetta invero quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diviene possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo, sicchè esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione la Corte Suprema di Cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (v. Cass., 23/1/2006, n. 1221, e, conformemente, Cass., 13/3/2007, n. 5836; Cass., 17/1/2012, n. 539, Cass., 20/7/2012, n. 12664, nonchè, da ultimo, Cass., 24/3/2016, n. 5934 e Cass., 25/9/2017, n. 22333; Cass., 20/6/2019, n. 16591).

L’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata nell’impugnata sentenza rimangono sono pertanto rimasti dagli odierni ricorrenti non idoneamente censurati.

Al riguardo va posto in rilievo come ciò valga in particolare per il 1 motivo di ricorso, in quanto a fronte dell’affermazione contenuta nell’impugnata sentenza dell’essere rimasta “coperta da giudicato la questione relativa l’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 2051 c.c.”, gli odierni ricorrenti fondano la loro censura concernente l’erroneità di tale statuizione in ragione della non necessità di proporre al riguardo appello incidentale fondata sul rilievo dell’essere essi totalmente vittoriosi in primo grado senza invero dimostrare (nel rispetto – come detto, anche del suindicato requisito ex art. 336 c.p.c., comma 1, n. 6) tale presupposto argomentativo.

Presupposto invero contestato dalla controparte, la quale al riguardo deduce che “i Ministeri dell’Ambiente e delle Infrastrutture, in sede di giudizio di primo grado, non sono affatto risultati “totalmente vittoriosi”, posto che nella sentenza n. 3033 del 15.12.2011, emessa dalla III Sezione del Tribunale di Venezia, il Giudice aveva statuito che l’azione di accertamento proposta doveva ritenersi riferita al solo arco temporale racchiuso tra il dicembre 2003 e l’aprile 2006, e che “l’azione ex art. 2051 c.c. doveva considerarsi alternativa rispetto a quella di cui alla L. n. 349 del 1986, art. 18 e riferita a diverse tipologie di danno, nella specie neppure prospettate (e di certo non provate), donde il suo rigetto”.

Senza d’altro canto sottacersi che gli odierni ricorrenti in realtà nemmeno argomentano a suffragio della mossa censura, atteso che la violazione dell’art. 2051 c.c. rileva sotto il profilo risarcitorio, e non già del danno ambientale, relativamente al quale gli odierni ricorrenti in realtà sostanziano la loro censura.

Con particolare riferimento al 2 motivo, deve al riguardo porsi ulteriormente in rilievo come sia rimasto in sede di merito accertato che la contaminazione dei luoghi è nella specie anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006 (c.d. Codice dell’ambiente, in ordine al quale v. Cass., 22/1/2019, n. 1573), sicchè correttamente nell’impugnata sentenza la corte di merito ne ha escluso l’applicabilità, atteso che come questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di disciplina applicabile per la definizione di danno ambientale e l’identificazione dell’attività idonea a determinare la responsabilità dell’agente deve farsi riferimento alla normativa vigente al momento in cui si sono verificati i fatti (v. Cass., 4/4/2017, n. 8662).

Avuto riguardo alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 22 del 1997, si è da questa Corte sottolineato che l’art. 17 impone in capo al destinatario un obbligo di attivazione consistente nel porre in essere determinati atti e comportamenti unitariamente finalizzate al recupero ambientale dei predetti siti (v. Cass., 21/10/2011, n. 21887).

Tale destinatario è il proprietario autore dell’inquinamento, tenuto alla bonifica, alla messa in sicurezza e al ripristino ambientale; laddove il proprietario non autore dell’inquinamento, e in particolare chi subentra nella proprietà o nel possesso di un sito contaminato, subentra (anche) negli obblighi connessi all’onere reale di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 17, comma 10, (c.d. Decreto Ronchi) e al regolamento attuativo approvato con il D.M. n. 25 ottobre 1997, n. 471, di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale (v. Cass., 21/10/2011, n. 21887, ove si precisa che quest’ultimo è tenuto a sostenere i costi connessi agli interventi di bonifica se intende evitare le conseguenze dei vincoli previsti dal successivo comma 11, secondo cui le spese sostenute per detti interventi realizzati d’ufficio dal Comune o dalla Regione qualora i responsabili non provvedano o non siano individuabili- sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, esercitabile anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull’immobile).

Non disponendo il D.Lgs. n. 22 del 1997 (c.d. decreto Ronchi) in ordine al momento d’insorgenza di tale onere (diversamente dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 253 ove si prevede espressamente l’iscrizione dell’onere reale nei registri immobiliari a seguito dell’approvazione del Progetto di bonifica e la relativa indicazione nel certificato di destinazione urbanistica), si è da questa Corte precisato che l’operatività del suindicato onere reale non nasce dal mero fatto dell’inquinamento ma presuppone l’emanazione di un provvedimento amministrativo ad opera dell’autorità competente che accerti la contaminazione del suolo ed individui la necessità di porre in essere gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, imponendone l’adozione all’esito dell’approvazione di un progetto di bonifica, onerando il proprietario del relativo costo (v. Cass., 27/2/2012, n. 2982).

Il detto onere reale non consiste d’altro canto in prestazioni positive di dare o di fare a carico del proprietario, sostanziandosi -come si è sostenuto anche in dottrina- in una mera garanzia reale di fonte legale gravante sul terreno da bonificare, che consente alla P.A. che abbia fatto luogo alla realizzazione d’ufficio degli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale di poter soddisfare il proprio credito al recupero delle spese a tal fine sostenute sul ricavato di un’eventuale vendita forzata del bene stesso facendo valere il privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime ai sensi e per gli effetti dell’art. 2748 c.c., comma 2, anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull’immobile (D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 17, commi 9, 10 e 11).

Orbene, è rimasto nell’impugnata sentenza accertato che gli odierni ricorrenti hanno nella specie domandato nei confronti dell’odierna controricorrente “l’accertamento del diritto al risarcimento del danno ambientale per la contaminazione derivante dall’area di proprietà” della medesima, e non già agito per far valere il credito assistito da privilegio speciale immobiliare nascente dall’onere reale nei termini più sopra indicati, incontestato essendo invero rimasto, come dalla corte di merito accertato nell’impugnata sentenza, da un canto che l’odierna controricorrente non è responsabile della contaminazione del sito de quo, stante l’accertata mancanza di un “rapporto di causalità” tra “l’attività svolta in concreto dal proprietario del sito” (attività di “carico-scarico e deposito di leganti idraulici in vista della loro commercializzazione”) ed il superamento dei limiti di contaminazione”; e, per altro verso, che “la situazione di inquinamento” fosse “già esistente” al momento dell’acquisto da parte della medesima, la quale quest’ultima “non ha contribuito ad aggravare”.

Va infine sotto altro profilo posto in rilievo che, al di là della formale intestazione dei motivi, la ricorrente deduce in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l’omessione, l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 7.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019

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