Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30723 del 21/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30723 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DORONZO ADRIANA

ORDINANZA
sul ricorso 23651-2014 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA
80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope leis;
– ricorrente contro
PANFILI LILIANA, LIPARI FILOMENA, CONIGLIO LUCIA,
CARNEVALE ROSETTA, BIANCHERI VIOLETTA, VARAMO
PASQUALE, MAIOLINO MARIA, MAFODDA TERESA MARIA,
GATTELLARI FRANCESCA, NOCERA MARIA, DI MARCO
MARIA CARMELA. CI TTET ,P, MARIA ROSA, CURCI
ASCIANA MARIO,
EMANI TF,T ,A, COPPO’ ,A ROSARIA,

Data pubblicazione: 21/12/2017

SPARACINO LIBORIO, ONOFRIO ROMINA, CORSARO
MARIANO, SCOPELLITI PAOLA, GONZALES GLORIA,
elettivamente domiciliati in ROMA, V. NAZARIO SAURO 16, presso
lo studio dell’avvocato STEFANIA REHO, rappresentati e difesi

– controricorrenti nonché contro
ROMEO CRISTINA;
– intimata avverso la sentenza n. 155/2014 della CORTE D’APPELLO di
GENOVA, depositata il 17/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/12/2017 dal Presidente Consigliere Dott.
ADRIANA DORONZO.
Rilevato che
Il Tribunale di Sanremo, in accoglimento della domanda proposta dagli
odierni intimati, assunti con reiterati contratti a tempo determinato alle
dipendenze del MIUR, ha condannato il Ministero al pagamento in
favore dei ricorrenti delle differenze tra le retribuzioni spettanti al
dipendente a tempo indeterminato e quelle effettivamente corrisposte,
siccome dipendenti a tempo determinato;
la Corte d’appello di Genova, per quanto qui di interesse, ha rigettato
l’appello del Ministero;
la Corte territoriale ha ritenuto che la domanda fosse fondata alla luce
dell’art. 4 dell’Accordo Quadro attuato con Direttiva 1999/70/CE
(oltre che con l’art. 6 del d.lgs. n. 368/2001), il quale consente un
trattamento differenziato tra lavoratori a tempo determinato e
lavoratori a tempo indeterminato sulla base di ragioni oggettive, che
Ric. 2014 n. 23651 sez. ML – ud. 05-12-2017
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dall’avvocato MASSIMO PISTILLI;

non possono essere ravvisate nella mera circostanza che un impiego sia
qualificato di ruolo in base all’ordinamento interno e presenti alcuni
aspetti caratterizzanti il pubblico impiego; ha poi rigettato l’eccezione
di prescrizione sollevata dal Ministero;
per la cassazione ha proposto ricorso il Ministero dell’Istruzione,

gli intimati hanno tutti resistito con controricorso, ad eccezione di
Cristina Romeo, che non ha svolto attività difensiva;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza
in camera di consiglio non partecipata;
non sono state depositate memorie;

il MIUR ha depositato atto di rinuncia al ricorso;
il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Considerato che:
non essendo rispettate le formalità previste dall’art. 390 cod. proc. civ.
(rinuncia notificata alla parte costituita o comunicata agli avvocati della
stessa), non può farsi luogo alla dichiarazione di estinzione del

processo ai sensi di tale norma;
invero, l’atto di rinunzia ha carattere recettizio, esigendo l’art. 390 cod.
proc. civ. che esso sia notificato alle parti costituite o comunicata ai
loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez. Un., 18
febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259) e che
l’accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla
regolamentazione delle spese, stabilendo il secondo comma dell’art.
391 cod. proc. civ. che, in assenza di accettazione, la sentenza che
dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle
spese;

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dell’Università e della Ricerca;

la rinunzia non notificata, sebbene non idonea a determinare
l’estinzione del processo, denota comunque il venire meno di ogni
interesse alla decisione e comporta pertanto l’inammissibilità del
ricorso (cfr. da ultimo, Cass. 5/7/2017, n. 13408, ed ivi ulteriori
richiami, tra cui Cass. Sez. U., 18/2/2010, n. 3876);

rilevata mancanza di interesse della parte ricorrente;
la novità e la complessità della questione affrontata in ricorso,
diversamente risolta dalle Corti territoriali e dalla Corte di legittimità
soltanto dopo il deposito del ricorso, giustificano la compensazione
delle spese del giudizio;
va invece dichiarata l’estinzione nei confronti della parte non costituita,
la quale non ha diritto alla comunicazione o notificazione della
rinuncia; con riguardo a questo rapporto processuale nessun
provvedimento sulle spese deve essere adottato;
non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni
dello Stato l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel
testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228,
atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a
debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano
sul processo (cfr. Cass. N. 1778/2016);

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dei
controricorrente e compensa le spese del presente giudizio; dichiara
estinto il processo nei riguardi di Cristina Romeo; nulla sulle spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto
della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Ric. 2014 n. 23651 sez. ML – ud. 05-12-2017

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il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile alla stregua di tale

quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2017

Il Presidente estensore

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