Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30722 del 21/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30722 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DORONZO ADRIANA

ORDINANZA
sul ricorso 12482-2014 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E
DELLA RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende opa
– ricorrente contro

BOTTINO

SILVIA, TURCO ANNA RITA, CRISTINA

AGNELLO, elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dagli avvocati LAURA TARTARINI;
– controricorrend nonché contro

Data pubblicazione: 21/12/2017

EMILIANA SCARATO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
NAZARIO SAURO, 16 presso lo studio dell’avvocato STEFANIA
REHO, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO PISTILLI;
– controrícorrente –

ANNA MARIA BUFFO, SALVATORE AMEDEO, PAOLA
CELLE, GISELLA DI NARDO, ANTONELLA FRAGALE,
DANIELA ROBERTI, MARIA ANGELA TEALDI, MIRIAM
VASSALLO, GIOVANNA ZAPPETINI, GIOVANNI BARUCCO,
GIANNA BOERI, MELINA CAIAZZO, MARIA CANNATARO,
DANIELA CARLONE, DANIELA CHIAMBRINO, MARINELLA
CHIARAMELLO, ANNA MARIA COSENTINO, LUDOVICA
GANDOLFO, CINZIA GIRIBALDI, MILENA PESSINA, DARIA
RANISE, MARIA D’AURIA, ROBERTA PULEO;
– intimatiavverso la sentenza n. 94/2014 della CORTE D’APPELLO di
GENOVA, depositata il 25/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/12/2017 dal Presidente Consigliere Dott.
ADRIANA DORONZO.
Rilevato che:
con separate sentenze sono state accolte in primo grado le domande
proposte dagli odierni intimati, assunti con reiterati contratti a tempo
determinato alle dipendenze del MIUR, aventi ad oggetto il
riconoscimento della progressione stipendiale collegata all’anzianità di
servizio ed il Ministero è stato condannato al pagamento in favore
delle parti ricorrenti delle differenze tra le retribuzioni spettanti al

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non contro

dipendente a tempo indeterminato e quelle effettivamente corrisposte,
siccome dipendenti a tempo determinato;
la Corte d’appello di Genova, per quel che qui ancora di interesse, ha
rigettato gli appelli proposti con separati ricorsi dal Ministero;
la Corte territoriale ha ritenuto che la domanda dei ricorrenti fosse

1999/70/CE (oltre che con l’art. 6 del d.lgs. n. 368/2001), il quale
consente un trattamento differenziato tra lavoratori a tempo
determinato e lavoratori a tempo indeterminato sulla base di ragioni
oggettive, che non possono essere ravvisate nella mera circostanza che
uri impiego sia qualificato di ruolo in base all’ordinamento interno e
presenti alcuni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego;
per la cassazione ha proposto ricorso il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca sulla base di un unico motivo;
hanno resistito con controricorso Silvia Bottino, Anna Rita Turco e
Cristina Agnello, nonché Emiliana Scarato, mentre gli altri intimati non
hanno svolto attività difensiva;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza
in camera di consiglio non partecipata;
non sono state depositate memorie;
il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Considerato che:
1. il MIUR denuncia la violazione dell’art. 6 del d.lgs. 6/9/2001, n.
368; dell’art. 9, comma 18, D. L. n. 70/2011, come convertito dalla L.
n. 106/2011; dell’art. 4 della L. 3/5/1999 n. 124; dell’art. 526 del D.lgs.
16/4/1994, n. 297; della direttiva 99-70-CE, nonché dell’accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato ivi allegato;

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fondata alla luce dell’art. 4 dell’Accordo Quadro attuato con Direttiva

1.1. sostiene, in sintesi, il Ministero ricorrente che le supplenze
stipulate per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo
sulla base della normativa di settore non violano la direttiva
comunitaria, che ha come finalità solo quella di coniugare le esigenze
di flessibilità del lavoro e di sicurezza dei lavoratori, per cui attribuisce

tipologia contrattuale e le differenziazioni fra lavoratori a tempo
determinato ed indeterminato;
1.1. il ricorso – che deve ritenersi ammissibile in quanto è
sufficientemente delineato lo svolgimento del processo e sono
chiaramente enucleate le censure che si intendono muovere alla
sentenza impugnata – è manifestamente infondato;
1.2. il motivo, nella parte in cui insiste sulla legittimità dei contratti a
termine, sulla specialità del sistema di reclutamento scolastico, sulla
esistenza di ragioni oggettive legate alla necessità di assicurare la
continuità didattica, sovrappone e confonde il principio di non
discriminazione, previsto dalla clausola 4 dell’Accordo quadro sul
lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 fra le
organizzazioni intercategoriali a carattere generale CES, CEEP e
UNICE – e recepito dalla Direttiva 99/70/CE), con il divieto di
abusare della reiterazione del contratto a termine, oggetto della
disciplina dettata dalla clausola 5 dello stesso Accordo;
1.3. il motivo è infondato, in quanto la sentenza impugnata, nel
riconoscere l’anzianità di servizio ai fini retributivi, si pone in linea con
il principio di diritto recentemente affermato da questa Corte con le
sentenze nn. 22558 e 23868 del 2016, con le quali si è statuito che «nel
settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a
tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta
applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al
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rilievo alle esigenze di specifici settori, che giustificano il ricorso alla

personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini
della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per
i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo,
sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che,
prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la

economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato»;
2. a dette conclusioni, ribadite da ultimo da Cass. ord. 12/7/2017, n.
17168, la Corte è pervenuta valorizzando i principi affermati dalla
Corte di Giustizia quanto alla interpretazione della clausola 4
dell’Accordo Quadro ed evidenziando che l’obbligo posto a carico
degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato

condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a

quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato

” comparabile”,

sussiste a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto;
3. il ricorso del MIUR non prospetta argomenti che possano indurre a
disattendere detto orientamento, al quale va data continuità, poiché le
ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da intendersi
qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., sono integralmente condivise
dal Collegio;
4. in conclusione, il ricorso va respinto;
5. La complessità e la novità della questione solo di recente composta
dall’intervento di questa Corte giustificano la compensazione delle
spese del presente giudizio del rapporto tra il Ministero e le contro
ricorrenti; nessun provvedimento sulle spese deve invece essere
adottato nei confronti delle parti che non hanno svolto attività
difensiva;
6. non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni
dello Stato l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel
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retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento

testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228,
atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a
debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano
sul processo (cfr. Cass. n. 1778/2016).
PQM

controricorrenté4. nulla sulle spese nei confronti delle altre parti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto
della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio, il 5/12/2017
Il Presidente estensore
Dott. Adriana Doronzo

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese nei confronti dell(

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