Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30721 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 30/12/2011), n.30721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2691-2008 proposto da:

A.A. quale procuratore di sè stesso, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA LUCIO PAPIRIO 83, presso lo studio

dell’avvocato AVITABILE ANTONIO; che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SCIALDONI LUIGI, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GROTTAFERRATA UFFICIO TRIBUTI, COMUNE DI GROTTAFERRATA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 404/2006 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 18/01/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato AVITABILE, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del

ricorso, assorbiti gli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.A. impugnò gli avvisi di accertamento e liquidazione ICI 1994/1998 notificatigli per un immobile sito in Comune di Grottaferrata. Il ricorso è stato rigettato in entrambi i gradi di merito. Il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio con quattro motivi. Il Comune intimato non si è difeso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 4 ed 11, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 1 e 2 e della L. n. 549 del 1995 “in tema di sottoscrizione dell’avviso di accertamento”. Si rileva che “La commissione di appello ha preso atto che il contribuente ha insistito sul motivo già esposto nel ricorso introduttivo, e cioè sulla nullità dell’atto impugnato, perchè emesso da parte di Funzionario incompetente, della cui nomina e attribuzione di poteri non veniva neppure menzionata la relativa delibera, e perchè l’avviso di liquidazione delle sanzioni non era sottoscritto” e si aggiunge: “La stessa Commissione ne ha però omesso qualsiasi esame e quindi qualsiasi pronuncia … con violazione dell’art. 112 c.p.c.”.

Il motivo è inammissibile, perchè non riporta il preciso tenore delle censure delle quali lamenta l’omesso esame, e non consente pertanto a questa corte di valutarne la ammissibilità e la rilevanza. Dalla sentenza risulta invero che il contribuente aveva insistito nei motivi di impugnazione concernenti “la nullità dell’atto impugnato sia in ordine all’emissione da parte del Funzionario, della cui nomina ed attribuzione dei poteri … non viene menzionata la relativa delibera … e sia in ordine alla mancata sottoscrizione da parte di tale funzionario”. Siccome riportati, i motivi non consentono di accertare, quanto al primo, che la esistenza della deliberazione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 4 fosse stata contestata con qualche argomento, e non solo esplorativamente revocata in dubbio per invocarne la prova giudiziale (in principio non necessaria per gli ordinari presupposti di esercizio del potere amministrativo, stante la presunzione di legittimità degli atti della pubblica amministrazione). Quanto al secondo, non risulta se la contestazione concernesse la radicale mancanza della sottoscrizione del funzionario delegato, ovvero la validità della firma riportata a stampa, consentita sugli atti formati con procedure automatizzate ai sensi della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 87 (Cass. 15447/2010).

Col secondo e col terzo motivo si deduce violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2 e art. 10, comma 4 e vizio di motivazione su punto decisivo. Si assume che le modificazioni arrecate all’immobile per le quali era stato richiesto il condono edilizio, che la CTR (accogliendo la tesi del Comune) ha ritenuto poste a base della variazione della rendita catastale posta in atti nel 1999, erano di minima consistenza, sicchè non avrebbero giustificato la modificazione del classamento.

I motivi sono inammissibili, perchè le risultanze catastali costituiscono – ai fini ICI – un dato che si impone al Comune come si impone al contribuente, il quale può contestarle nei confronti dell’Ufficio del Territorio competente, ma non nei confronti dell’ente locale. Nella specie, l’attribuzione di rendita 1999 non è stata impugnata, nè autonomamente nè in questo processo convenendovi l’Amministrazione finanziaria.

Col quarto motivo si deduce violazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 2 e vizio di motivazione, lamentando che la nuova rendita, posta in atti nel 1999, sia stata dal Comune applicata, con gli avvisi impugnati, a far tempo dal 1994.

Anche questo motivo si fonda sul presupposto che la variazione della rendita catastale non fosse giustificata, perchè le modificazioni recate alla consistenza dell’immobile non sarebbero state rilevanti.

Ma tale assunto, non essendo stato fatto valere con l’impugnazione del classamento nel termine prorogato dalla disposizione invocata col ricorso (sessanta giorni decorrenti dalla data delle entrata in vigore della L. n. 342 del 2000) deve considerarsi erroneo. La CTR ha ritenuto che le variazione della consistenza dell’immobile che ha dato causa alla modifica del classamento sia intervenuta prima del 31 dicembre 1993 (come dichiarato dal contribuente nella richiesta di condono edilizio presentata L. n. 724 del 1999, ex art. 39) e che il ricorrente non la abbia denunciata al Catasto (come gli imponeva il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4). Su tali premesse – attinte in base a giudizi di fatto dei quali il ricorrente non contesta la coerenza logico giuridica – la conseguenza della retrodatazione della nuova rendita al 1994 (e la connessa pretesa di interessi e sanzioni per il ritardo) appare coerente e legittima.

Che va dunque respinto. Senza decisione in punto spese giacchè il Comune intimato non si è difeso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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