Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30721 del 27/11/2018

Cassazione civile sez. II, 27/11/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 27/11/2018), n.30721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22181-2014 proposto da:

S.A., S.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

BANCO DI S. SPIRITO 48, presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO

D’OTTAVI, rappresentati e difesi dall’avvocato RENATO CODIGLIA;

– ricorrenti –

contro

COMUNE ANCONA, elettivamente domiciliato in ROMA, V.COLLAZIA 2-F,

presso lo studio dell’avvocato FEDERICO CANALINI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIANNI FRATICELLI;

– controricorrente –

e contro

ERAP MARCHE ENTE REGIONALE ABITAZIONE PUBBLICA MARCHE,

B.A.M., S.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 464/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 01/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/09/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO, il quale ha concluso per l’accoglimento del

dodicesimo (in motivazione rinumerato come tredicesimo) motivo del

ricorso principale ed il rigetto dei restanti motivi del ricorso

principale, come anche del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato Fraticelli.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.A. e S.M., eredi di S.S., hanno proposto ricorso per cassazione articolato in diciassette motivi (da pagina 85 a pagina 170, essendo il primo motivo suddiviso in due autonomi paragrafi recanti distinte rubriche) contro la sentenza n. 464/2013 della Corte d’Appello di Ancona, depositata il 1 agosto 2013.

Resiste con controricorso il Comune di Ancona, il quale, peraltro, propone un motivo di ricorso incidentale relativo alla eccepita carenza di giurisdizione del giudice ordinario.

Rimangono intimati, senza svolgere attività difensive, l’Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica delle Marche (E.R.A.P. Marche, istituito dalla L.R. Marche 4 giugno 2012, n. 18, quale successore dell’E.R.A.P. Provincia di Ancona, già parte del giudizio), B.A.M. e S.S. (eredi di S.S.).

La Corte d’Appello di Ancona ha accolto le impugnazioni avanzate dal Comune di Ancona e dall’E.R.A.P. Provincia di Ancona (poi E.R.A.P. Marche) contro la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Ancona, ed ha così rigettato le domande formulate da S.S. con citazione del 1 agosto 2006, volte all’accertamento dell’avvenuta conclusione di un contratto di compravendita tra M.L., madre dell’attore deceduta il (OMISSIS), ed il Comune di Ancona, in relazione ad alloggio di edilizia residenziale pubblica inserito nei piani di vendita della Regione Marche ai sensi della L. n. 560 del 1993. L’attore aveva dedotto che la propria dante causa aveva accettato la proposta di alienazione ed il prezzo di vendita comunicati dall’ente comunale proprietario, ed aveva così rilasciato le rispettive dichiarazioni di impegno, con conseguente incontro delle rispettive volontà negoziali, essendo mancata soltanto la formalizzazione in atto pubblico del contratto traslativo. Altrimenti, ed in via subordinata, S.S. aveva richiesto l’accertamento del diritto degli eredi di M.L. ad acquistare l’immobile, da porre a base di sentenza ex art. 2932 c.c. L’attore domandò inoltre di disapplicare il provvedimento di rilascio dell’alloggio intimato dall’ERAP. La citazione venne notificata anche ad B.A.M. e S.S. (eredi di So.Se.), perchè questi dichiarassero se accettavano l’eredità di M.L..

Il Tribunale di Ancona ritenne perfezionato il contratto definitivo di vendita tra M.L. ed il Comune di Ancona, e quindi acquistato il diritto di proprietà da S.S., sia iure proprio sia iure successionis, disapplicando l’ordine di rilascio del bene emanato dall’ERAP.

La Corte d’Appello in via pregiudiziale ha considerato validamente conferita la procura per l’appello del presidente dell’ERAP, nonchè legittimato lo stesso ente a proporre gravame. La Corte di Ancona ha poi escluso la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo ed ha interpretato la pronuncia del Tribunale come costitutiva, stante il richiamo in dispositivo all’art. 2932 c.c., avendo ravvisato l’esistenza di un contratto preliminare inadempiuto dal Comune di Ancona. La sentenza impugnata, peraltro, quanto alla configurabilità dell’accordo prospettato come definitivo o preliminare, ha sostenuto che un eventuale definitivo sarebbe risultato in ogni caso nullo, vista la totale assenza delle dichiarazioni urbanistiche. Quanto invece alla configurabilità di un preliminare, la Corte d’Appello ha negato l’esistenza della necessaria forma scritta con riguardo alla lettera del 30 giugno 2004, giacchè non accettata con sottoscrizione da M.L.. Con riferimento alla comunicazione del 25 marzo 2005 del dirigente del settore progetto logistica e patrimonio del Comune di Ancona, che determinava il prezzo di cessione, seguita dalla comunicazione del 30 giugno 2005 proveniente dall’assessore al patrimonio, la sentenza impugnata ha negato che il dirigente indicato avesse poteri rappresentativi idonei a vincolare l’Ente, trattandosi quindi di mero adempimento istruttorio finalizzato alla manifestazione di volontà degli organi competenti da esprimere in sede di stipula notarile. Anche la lettera del 30 giugno 2005 inviata dall’assessore comunale al patrimonio veniva spiegata dalla Corte di Ancona come volta ad acquisire gli elementi necessari per l’istruzione e la conclusione della pratica amministrativa di acquisto. La sentenza impugnata ha inoltre evidenziato che S.S. non avesse richiesto a proprio nome, quale familiare convivente con l’assegnataria, di procedere all’acquisto dell’alloggio, provenendo l’unico atto di impegno da M.L.. La prima formale manifestazione dell’intenzione di acquisto da parte di S.S. era stata effettuata soltanto con la citazione del 1 agosto 2006, quando era cessato i presupposto della convivenza con l’assegnataria. Inammissibile, perchè proposta solo in appello, è stata ritenuta dalla Corte di Ancona la domanda finalizzata a concludere il contratto definitivo in forza non di obbligo negoziale, ma ex lege, sulla base della L. n. 136 del 2001, art. 2, comma 3. Veniva infine respinta dai giudici di secondo grado la domanda di declaratoria di illegittimità del provvedimento di rilascio emesso dall’ERAP.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va dapprima disattesa, giacchè del tutto priva di fondamento, l’eccezione pregiudiziale di “irricevibilità del ricorso per tardività” sollevata dal controricorrente Comune di Ancona, sull’assunto che, essendo stata la sentenza della Corte d’Appello pubblicata il 1 agosto 2013, sarebbe intempestivo il ricorso notificato il 25 settembre 2014, non potendosi computare una seconda sospensione dei termini dal 1 agosto al 15 settembre 2014. Il rilievo del Comune di Ancona disattende l’uniforme interpretazione giurisprudenziale secondo cui, in tema di impugnazioni, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, (nella formulazione applicabile per i giudizi, quale quello in esame, instaurati prima dell’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009) la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale si applica non tenendo conto nel computo dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre (ovvero tra il primo ed il trentuno agosto, dopo l’entrata in vigore della modifica della L. n. 742 del 1969, art. 1 in forza del D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, conv. in L. n. 162 del 2014) dell’anno di pubblicazione della sentenza impugnata, a meno che la data di deposito non cada proprio durante lo stesso periodo feriale, nel qual caso, in base al principio secondo cui “dies a quo non computatur in termine”, esso decorre dal 16 settembre (1 settembre); inoltre poichè il periodo feriale è da ritenersi “neutro”, e deve poter essere rispettato interamente, si verifica il doppio computo del periodo feriale nell’ipotesi in cui dopo una prima sospensione il termine iniziale non sia decorso interamente al sopraggiungere del nuovo periodo feriale (Cass. Sez. 3, 24/11/2005, n. 24816; Cass. Sez. 6 – 5, 15/02/2018, n. 3787).

E’ ugualmente da rigettare l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso per la sua eccessiva lunghezza (170 pagine) e per l’inserimento di fotocopie di documenti nel testo dello stesso, in quanto la tecnica redazionale adoperata dai ricorrenti, pur certamente non caratterizzandosi per chiarezza e sinteticità, non pregiudica l’intelligibilità delle censure proposte, nè impedisce la comprensione dei fatti di causa, avuto riguardo alle prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4. Nè, infine, contravviene al divieto di cui all’art. 372 c.p.c. la riproduzione in fotocopia nel testo del ricorso di atti e documenti già facenti parte del fascicolo d’ufficio o di parte dei precedenti gradi del processo.

1. Il primo motivo del ricorso di S.A. e S.M. (1.1.) denuncia a violazione e/o falsa applicazione degli artt. 75,82,83 e 125 c.p.c., nonchè delle L.R. Marche 16 dicembre 2005, n. 36, per aver la Corte d’Appello ritenuta valida la procura alle liti e la conseguente costituzione del Presidente ERAP, pur in assenza di delibera dell’organo di gestione (Direttore Generale).

Il secondo motivo del ricorso di S.A. e S.M. (1.2) denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112,132 e 156 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 111 Cost., comma 6, l’omessa pronuncia e l’omesso esame circa un fatto decisivo, riferendosi alla questione della illegittimità della procura alle liti ERAP.

1.1. Questi due motivi vanno esaminati congiuntamente perchè evidentemente connessi. E’ inammissibile la denuncia di omesso esame ex art. 360 c.p.c., n. 5, come di omessa pronuncia, in quanto la questione della procura rilasciata dal Presidente ERAP è stata oggetto di espressa decisione da parte della Corte di Ancona (pagine 8 e 9 della sentenza impugnata), considerando come il Presidente ERAP avesse già rappresentato l’Ente in primo grado, senza che sul punto fosse stato mosso rilievo, ed avesse dichiarato in appello di avere i relativi poteri rappresentativi. La Corte di Ancona ha dunque accertato la legittimazione processuale dell’ERAP, avendo verificato che il soggetto che dichiarava di agire e contraddire in nome e per conto dell’ente aveva allegato di fare ciò in una veste astrattamente idonea per legge ad abilitarlo alla rappresentanza processuale dello stesso ente. Non è perciò ravvisabile a riguardo alcun difetto di attività da parte dei giudici di appello, nè alcun omesso esame di un “fatto”, rilevante agli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, tale nozione postulando non una “questione” o un “punto”, ma un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante. Le critiche avanzate dai ricorrenti presuppongono, piuttosto, che i giudici del merito abbiano preso in esame la questione della costituzione dell’ERAP e l’abbiano risolta, a loro dire, in modo giuridicamente non corretto.

I motivi sono comunque infondati.

Occorre considerare come l’ERAP propose appello con atto del 12 gennaio 2007. Deve dunque aversi riguardo, ratione temporis, al testo della L.R. Marche 16 dicembre 2005, n. 36, secondo il testo pubblicato nel B.U. 19 dicembre 2005, n. 114, prima dunque delle modifiche introdotte con L.R. 4 giugno 2012, n. 18, e poi ancora con L.R. 20 febbraio 2017, n. 5. La l.r. Marche 16 dicembre 2005, n. 36, art. 23 stabiliva, allora, che organi degli ERAP erano: a) il consiglio di amministrazione; b) il presidente; c) il revisore dei conti. L’art. 26 attribuiva al Presidente il potere di rappresentare l’ERAP, mentre l’art. 28 indicava il direttore generale come “responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’ERAP”, attribuendo a quest’ultimo “tutti i poteri non riconducibili agli organi di cui all’art. 23”. Viceversa, l’art. 23 nel testo ora vigente assegna al direttore “la rappresentanza legale dell’Ente”.

I primi due motivi del ricorso di S.A. e S.M. fanno indistinto riferimento al difetto del “potere rappresentativo” del Presidente dell’ERAP, come alla carenza di una deliberazione autorizzativa del Direttore generale, così però confondendo tra la contestazione della rappresentanza processuale dell’ente e la diversa questione della legitimatio ad processum, ossia dell’efficacia (e non della validità) della costituzione dell’ente medesimo a mezzo dell’organo che lo rappresenta, potendo l’autorizzazione a stare in giudizio emessa dall’organo competente, che sia eventualmente necessaria perchè un ente pubblico possa agire o resistere in causa, intervenire ed essere prodotta anche nel corso del giudizio (cfr. Cass. Sez. U, 27/04/2004, n. 8020; Cass. Sez. 1, 21/09/2015, n. 18571).

In ogni caso, poichè il citato L.R. Marche 16 dicembre 2005, n. 36, art. 26 nella formulazione operante ratione temporis, attribuiva al Presidente il potere di rappresentare l’ERAP, opera il principio, desumibile dall’art. 75 c.p.c., comma 3, secondo cui ogni ente si immedesima nell’organo cui la legge o lo statuto conferisce la rappresentanza, il quale è l’unico legittimato a stare in giudizio per l’ente stesso, nè, in assenza di specifiche e contrarie disposizioni, l’organo, cui sia attribuito il potere processuale di rappresentanza, ha necessità di una preventiva deliberazione autorizzativi di altro organo per la proposizione di azioni giudiziarie o per la resistenza in giudizio.

2. Il terzo motivo del ricorso di S.A. e S.M. (pagina 92) deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 329 c.p.c., art. 2909 c.c., l’omessa pronuncia e l’omesso esame circa un fatto decisivo, quanto all’assunta ammissibilità dell’appello dell’ERAP, che la Corte di Ancona ha riconosciuto escludendo che tale ente avesse rivestito in primo grado le semplici vesti di interventore volontario adesivo. Secondo i giudici di secondo grado l’ERAP era stato destinatario della domanda di S.S. di accertamento del diritto di quest’ultimo a detenere l’immobile, previa disapplicazione del decreto di rilascio n. 235/2006, domanda accolta dai Tribunale. I ricorrenti deducono che l’ERAP non avesse in realtà impugnato il capo di sentenza attinente alla disapplicazione dell’ordine di rilascio.

Il quarto motivo del ricorso di S.A. e S.M. (pagina 95) deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 325,334,342,343,166 e 359 c.p.c., esponendo come l’ERAP avesse nella causa un interesse solo riflesso, adesivo dipendente rispetto alla posizione del Comune di Ancona, sicchè esso non avrebbe potuto proporre appello incidentale tardivo ai sensi dell’art. 334 c.p.c.

Il quinto motivo di ricorso (pagina 97) denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 81,100,112,329 e 359 c.p.c.e art. 2909 c.c. Si ribadisce che, avendo l’ERAP veste di parte adiuvante, esso avrebbe potuto unicamente sostenere in appello le parti di sentenza già investite dall’impugnazione del Comune di Ancona.

2.1. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso di S.A. e S.M., da esaminare congiuntamente per la loro connessione, risultano infondati.

Ai sensi dell’art. 334 c.p.c. la legittimazione all’impugnazione incidentale tardiva è attribuita esclusivamente alle parti contro le quali è stata proposta impugnazione o alle quali è stato esteso il contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c., rimanendo inammissibile l’appello incidentale tardivo proposto da chi in primo grado è stato convenuto in giudizio in una controversia avente ad oggetto cause scindibili, contro il quale non sia stata proposta impugnazione e al quale gli appelli proposti dagli altri convenuti contro l’originario attore siano stati notificati esclusivamente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 332 c.p.c. (Cass. Sez. 3, 06/07/2001, n. 9210; Cass. Sez. 3, 05/08/1996, n. 7119; Cass. Sez. 2, 18/05/2016, n. 10263).

S.S., con citazione del 1 agosto 2006, convenne sia il Comune di Ancona che l’E.R.A.P. Provincia di Ancona (poi E.R.A.P. Marche), per sentir accertare l’avvenuta conclusione di un contratto di compravendita tra M.L. ed il Comune di Ancona in relazione all’alloggio per cui è causa, ovvero, in via subordinata, per ottenere l’accertamento del diritto degli eredi di M.L. ad acquistare l’immobile. L’attore domandò inoltre di disapplicare il provvedimento di rilascio dell’alloggio intimato dall’ERAP. Benchè, dunque, la citazione fosse stata proposta nei confronti di due soggetti, i rapporti processuali relativi ai due convenuti non erano legati da un nesso di dipendenza reciproca delle due cause – nel senso che la decisione di ciascuna di esse avrebbe comportato anche quella dell’altra -, e perciò la parte contro la quale era stata proposta l’impugnazione principale non poteva dirsi legittimata, a sua volta, a proporre impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell’art. 334 c.p.c., anche se diretta contro una parte diversa da quella che ha esperito il gravame principale.

Senonchè, mentre i ricorrenti allegano la tardività del gravame facendo riferimento alla comparsa di costituzione depositata il 21 febbraio 2008 da ERAP nel giudizio di appello RG 1041/2007 (giudizio introdotto dall’appello proposto dal Comune di Ancona notificato il 12 ottobre 2007), la sentenza della Corte di Ancona fa logicamente riferimento all’appello che invece l’ERAP aveva già autonomamente notificato il 17 ottobre 2007, iscritto con RG n. 1057/2007 e poi riunito al primo ex art. 335 c.p.c., appello che era tempestivo rispetto alla notifica della sentenza di primo grado effettuata il 18 settembre 2007. In tal senso, avendo I’ERAP, cui era stata notificata l’impugnazione del Comune di Ancona, proposto la propria impugnazione, avverso la medesima sentenza, separatamente in via principale, anzichè in via incidentale, entro il termine di cui all’art. 325 c.p.c., quell’appello poteva rivolgersi nei confronti di qualsiasi capo della sentenza del Tribunale di Ancona che comunque riguardasse il soccombente ERAP.

3. Il sesto motivo dei ricorso di S.A. e S.M. (pagine 102) deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. per l’omessa pronuncia imputabile alla Corte d’Appello in ordine all’eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi di gravame del Comune di Ancona, come in ordine alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. dello stesso Comune.

3.1. Il sesto motivo di ricorso è infondato, in quanto l’omessa pronunzia si sostanzia unicamente nella totale carenza di considerazione della domanda e dell’eccezione sottoposta all’esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto; al contrario, la sentenza impugnata ricapitola i motivi dell’appello del Comune di Ancona, fornendo una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza di primo grado impugnata e, con essi, delle relative doglianze, il che fa comprendere come sia stata implicitamente disattesa dai giudici di secondo grado l’eccezione di mancanza di specificità delle censure. Ancor più sprovvista di fondamento è la doglianza dei ricorrenti sull’omessa pronuncia in ordine alla domanda di condanna del Comune di Ancona ex art. 96 c.p.c., visto che l’appello del Comune è stato accolto, le domande di S.S. sono state respinte e la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della sola parte integralmente soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

4. Il settimo motivo del ricorso di S.A. e S.M. (pagina 104) denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 81,100,329,132 e 156 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 2909 c.c., art. 111 Cost., comma 6, nonchè l’omessa pronuncia e l’omesso esame circa un fatto decisivo, per aver a Corte d’Appello negato che si fosse formato un giudicato sulla conclusione di un contratto definitivo di compravendita tra le parti, avendo i giudici di secondo grado, al contrario, interpretato la pronuncia del Tribunale come costitutiva dell’effetto traslativo ai sensi dell’art. 2932 c.c., norma appositamente richiamata in dispositivo, sul presupposto della configurabilità tra M.L. ed il Comune di Ancona di un contratto preliminare inadempiuto. I ricorrenti ripercorrono le lacune dell’atto di appello del Comune di Ancona sia quanto al contratto concluso tra le parti sia quanto all’attuazione ex art. 2932 c.c.

4.1. Il settimo motivo del ricorso è inammissibile, in quanto ripropone la questione del thema decidendi nel giudizio di secondo grado, come delimitato dai motivi di impugnazione dell’appello del Comune di Ancona, la cui specifica indicazione è richiesta ex art. 342 c.p.c. ed è stata già avvalorata nel dar risposta al sesto motivo di ricorso. I ricorrenti non indicano specificamente nel settimo motivo neppure quale fosse l’esatta portata dei motivi di appello formulati dalla controparte, come imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (cfr. Cass. Sez. 3, 10/01/2012, n. 86) al fine di orientare la Suprema Corte nell’esame diretto dell’atto processuale della pregressa fase di merito. La Corte di Ancona, nell’ambito dell’apprezzamento della volontà dell’appellante, che è prerogativa che spetta al giudice del merito, ha delimitato il campo del riesame (tantum devolutum quantum appellatum), nel senso che l’atto di appello del Comune di Ancona, in particolare il suo terzo motivo, intendeva sottoporre al riesame del giudice di secondo grado la questione della configurabilità tra le parti di un contratto che obbligasse a concludere la compravendita, e perciò sorreggesse la pronuncia ai sensi dell’art. 2932 c.c., come appunto resa in primo grado, “pur nella difficile comprensione del contraddittorio contenuto del dispositivo (al quale corrisponde una non del tutto coerente motivazione)”, come appunto scriveva la Corte di Appello. Quanto al resto, la Corte di Ancona ha spiegato quale fosse l’esatto contenuto della pronuncia di primo grado, individuato dando prevalenza al suo dispositivo, in assenza, peraltro, di un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, e ritenendo in ogni modo prevalente la statuizione contenuta nel primo, così interpretando correttamente la decisione del Tribunale in base all’unica statuizione che, in realtà, essa conteneva (cfr. Cass. Sez. 2, 11/07/2007, n. 155859). L’esclusione della ravvisabilità di un contratto definitivo come anche di un contratto preliminare intercorso tra M.L. e il Comune di Ancona, motivata dalla Corte di Ancona nelle pagine 14 e seguenti della sentenza impugnata, è stata poi operata dai giudici d’appello nell’esercizio del potere-dovere loro attribuito diretto a conferire al rapporto in contestazione la qualificazione giuridica appropriata agli atti ed ai fatti che formano oggetto della controversia, pur in mancanza di una specifica impugnazione e indipendentemente dalle argomentazioni delle parti, il tutto sempre nell’ambito delle questioni riproposte col gravame, lasciando inalterati il petitum e la causa petendi e senza introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto (si veda Cass. Sez. 1, 11/09/2007, n. 19090; Cass. Sez. 1, 31/07/2015, n. 16213).

5. L’ottavo motivo del ricorso di S.A. e S.M. (pagina 112) denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17, del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 86 degli artt. 112,115,116,132,156 e ss. c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 2909 c.c., art. 111 Cost., comma 6, artt. 1350,1376 e 1470 c.c., nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo. Al di là dell’inammissibile invocazione in rubrica di una pluralità di norme di diritto, indicate a parametro delle violazioni di legge denunciate, senza indicare con riferimento a quale profilo dell’interpretazione di ciascuna di esse la sentenza impugnata si porrebbe in contrasto, viene in sostanza censurata la parte della pronuncia della Corte di Ancona che ha evidenziato come la qualificazione dell’accordo inter partes come definitivo farebbe incorrere lo stesso nella sanzione di nullità per la totale assenza delle dichiarazioni urbanistiche. I ricorrenti lamentano che tale previsione, alla stregua della L. n. 47 del 1985, art. 17 potrebbe riferirsi alle sole costruzioni iniziate dopo il 17 marzo 1985, laddove l’immobile per cui è causa è stato accatastato nel 1966.

6.1. Questo ottavo motivo del ricorso di S.A. e S.M. è senza fondamento, in quanto non tiene conto di quanto dispone la L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, il quale ammette la commerciabilità degli immobili costruiti in epoca anteriore al 2 settembre 1967, a condizione che, nell’atto pubblico di trasferimento, risulti comunque inserita, in luogo degli estremi della licenza edilizia, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o da altro avente titolo, attestante l’inizio dell’opera in data antecedente a quella indicata (cfr. Cass. Sez. 2, 02/09/2011, n. 18039; Cass. Sez. 2, 20/03/2006, n. 6162; Cass. Sez. 2, 22/08/1998, n. 8339). Peraltro, la censura, articolata sull’allegazione di una copia della planimetria catastale con la data del 6 agosto 1966, si basa su vicende e su documenti dei quali i ricorrenti non indicano specificamente, come prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, l’avvenuta tempestiva allegazione nel giudizio di merito, e così sottende inammissibilmente l’accertamento nel processo di cassazione di questioni di fatto connotate da apparente novità.

6. Il nono motivo del ricorso di S.A. e S.M. (pagina 115) denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1321,1322,1326,1335,1350,1351,2932,2700 e 2712 c.c., artt. 112,115 e 116 c.p.c., nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo. La Corte d’Appello ha negato altresì la sussistenza di un valido contratto preliminare, per difetto della necessaria forma scritta, in quanto la dichiarazione di accettazione contenuta nella lettera del 30 giugno 2004 non recava la sottoscrizione da M.L.. Per i ricorrenti tale conclusione è erronea, in quanto la stessa dichiarazione della signora M. del 30 giugno 2004 era stata depositata presso il Comune di Ancona e dalle altre dichiarazioni scritte provenienti dalla medesima M. poteva evincersi comunque chiaramente la volontà di acquistare. Dopo aver inserito in fotocopia, da pagina 121 a pagina 128 di ricorso, documenti intercorsi fra M.L. ed il Comune di Ancona, i ricorrenti a pagina 129 fanno riferimento alla “dichiarazione 24.09.2004” come altrimenti da ritenersi dichiarazione di accettazione.

6.1. Il nono motivo del ricorso di S.A. e M. è infondato. Le procedure di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ireriti nei piani di vendita approvati ai sensi della L. 24 dicembre 1993, n. 560, non costituivano una deroga al principio generale di forma essenziale che regola l’efficacia traslativa dei contratti aventi ad oggetto beni immobili, come anche la stipulazione dei contratti della Pubblica Amministrazione (alla cui stregua non è possibile dare ingresso ai c.d. facta concludentia). Il riesame delle risultanze documentali invocato dai ricorrenti con riguardo alla vicenda amministrativa a base della presente lite non può, pertanto, indurre a ravvisare un effetto perfezionativo del contratto (definitivo o preliminare) di vendita tra il legale rappresentante dell’ente e l’assegnataria dell’alloggio ove non risultasse rispettato (sulla base di accertamento di fatto che è devoluto al giudice del merito) il requisito della forma scritta richiesta ad substantiam. Tale requisito non richiede necessariamente la redazione dell’atto su di un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, ma può essere soddisfatto anche mediante lo scambio delle missive recanti, rispettivamente, la proposta e l’accettazione, purchè entrambe siano sottoscritte ed inscindibilmente collegate, in modo da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell’accordo (arg. da Cass. Sez. 1, 24/03/2011, n. 6852). In tal senso, il difetto originario di sottoscrizione della pretesa dichiarazione di accettazione del 30 giugno 2004 ad opera di M.L. non può dirsi supplito, come auspicano i ricorrenti, da successivi comportamenti equipollenti o sananti, quale il deposito dell’istanza presso gli uffici comunali o tutta una serie di altre dichiarazioni scritte provenienti dalla medesima assegnataria, in quanto ciò si risolverebbe nella inammissibile convalida di un atto nullo.

7. Il decimo motivo del ricorso di S.A. e S.M. (pagina 130) allega la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 560 del 2003, art. 1 (rectius: 1993), del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 42 e 107 degli artt. 1321,1322,1326,1335,1350 e 1351 c.c., degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., nonchè l’omesso esame di fatto decisivo. Anche questo motivo si caratterizza per l’invocazione in rubrica di una moltitudine di norme sostanziali e processuali, senza poi che nella parte espositiva della censura vengano specificate le ragioni e il modo in cui si sarebbe realizzata l’asserita violazione di ciascuna di esse. Nella sostanza, il decimo motivo critica l’assunto della Corte d’Appello, secondo cui la comunicazione del 25 marzo 2005 del dirigente del settore progetto logistica e patrimonio del Comune di Ancona, che determinava il prezzo di cessione dell’alloggio, come anche la successiva comunicazione del 30 giugno 2005 proveniente dall’assessore al patrimonio, che riferiva del conseguito nulla osta alla vendita (invitando la M. a dichiarare se avesse apportato modifiche all’immobile), erano state espresse da soggetti privi di poteri rappresentativi idonei a vincolare l’Ente, trattandosi, piuttosto, di adempimenti istruttori finalizzati alla manifestazione di volontà degli organi competenti da esprimere in sede di stipula notarile. Sostengono i ricorrenti, alla stregua del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 42 che non ricorresse alcuna residua competenza del Consiglio Comunale sulla alienazione dell’alloggio, essendosi lo stesso già pronunciato con il Piano di vendita approvato ai sensi della L. n. 560 del 1993, art. 1.

L’undicesimo motivo del ricorso di S.A. e S.M. (pagina 135) allega la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 1350,1351 e 2932 c.c., della L. n. 560 del 2003 (1993), nonchè l’omesso esame di fatto decisivo. Si sostiene che dall’esame della pratica amministrativa e dei documenti più volte richiamati doveva desumersi la sussistenza di un diritto perfetto dell’assegnataria alla cessione dell’immobile, azionabile ex art. 2932 c.c.

Il dodicesimo decimo motivo del ricorso di S.A. e S.M. (pagina 142) deduce la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 560 del 2003, art. 1 (1993), dell’art. 2932 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. Si ripete che era da considerare ormai incontrovertibile il diritto dell’assegnatario all’acquisto dell’alloggio, essendo stato individuato il bene, determinato il prezzo ed accettata la proposta di vendita. Sulla domanda di riconoscimento del diritto alla cessione della proprietà sarebbe stata omessa la pronuncia dovuta dai giudici di appello.

7.1. Decimo, undicesimo e dodicesimo motivo di ricorso sono connessi e vanno perciò esaminati congiuntamente. Anche queste censure sono infondate.

La Corte d’Appello di Ancona, dopo aver negato la ravvisabilità di un preliminare conclusosi già con l’accettazione del 30 giugno 2004, perchè non sottoscritta dalla M., ha comunque pure escluso che il procedimento attivato con la presentazione della domanda di acquisto dell’assegnataria si fosse concluso con l’accettazione e la comunicazione del prezzo da parte del dirigente comunale del settore logistica e patrimonio del 25 marzo 2005, come anche con la comunicazione del 30 giugno 2005 dell’assessore al patrimonio, in quanto quest’ultima chiedeva alla M. ulteriormente di integrare la pratica amministrativa e entrambe tali comunicazioni non provenivano dall’organo comunale competente. Alla stregua di tali compiute argomentazioni, la sentenza impugnata ha escluso che l’assegnataria avesse ormai acquisito un diritto, di natura obbligatoria, alla stipula del contratto di compravendita, suscettibile di esecuzione forzata in forma specifica ai sensi dell’art. 2932 c.c. e trasmissibile anche a titolo ereditario, in quanto l’accettazione della domanda di acquisto e l’indicazione del relativo prezzo, determinato, peraltro, sulla base di parametri vincolanti, non avevano ancora fatto venir meno la discrezionalità tecnica dell’amministrazione nella valutazione della sussistenza dei presupposti per la definitiva vendita, in attesa del completamento istruttorio della pratica.

I ricorrenti lamentano impropriamente vizi di omessa pronuncia o di omesso esame di fatti da parte del giudice d’appello, intendendo, in realtà, contestare che la Corte di Ancona, senza incorrere in alcun difetto di attività, abbia fondato la sua decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con le domande di S.S., ovvero abbia valutato le risultanze probatorie in modo contrario alla aspettative degli stessi.

E’ corretta anche l’applicazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 42, comma 2, lett. l, operata dalla Corte d’Appello. Questa norma attribuisce espressamente all’organo consiliare la competenza in ordine agli “acquisti e alienazioni immobiliari che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari”.

Come questa Corte ha già osservato, in una pronuncia che menzionano gli stessi ricorrenti (Cass. Sez. 3, 14/06/2012, n. 9719), nella disciplina di cui alla L. n. 560 del 1993, art. 1 mancava una norma analoga a quella dettata, per la disciplina previgente, dalla L. n. 513 del 1977, art. 7 che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, ricollegava la definitività e incontestabilità del diritto dell’assegnatario di conseguire la cessione alla comunicazione del prezzo di cessione (cfr. Cass. Sez. U, 20/11/1992, n. 12389). La formulazione del piano di vendita da parte della regione, su proposta dell’ente proprietario, ai sensi della L. n. 560 del 1993, art. 1, comma 4, dava luogo ad un atto meramente prodromico alla vendita, in quanto la concreta attuazione del piano presupponeva l’effettiva messa in vendita, affidata a ponderate e graduali scelte dell’ente proprietario. Il procedimento amministrativo diretto alla realizzazione del programma di vendita previsto dal cit. L. n. 560 del 1993, art. 1 risultava così caratterizzato da una serie di adempimenti di natura tecnico-discrezionale, che la legge affidava in via esclusiva alla valutazione dell’ente proprietario, il che ha portato a concludere che l’inclusione nel piano di vendita non implicasse alcuna proposta di alienazione e che la stessa determinabilità del corrispettivo non autorizzasse ex se la presentazione della domanda di acquisto dell’assegnatario, risultando, questa, subordinata ai necessari provvedimenti attuativi emessi dall’ente proprietario. Ne consegue che, a differenza di quanto prospettato dai ricorrenti, l’obbligo per il Comune di Ancona di alienare l’immobile all’assegnataria M.L. non poteva dirsi sorto per il solo fatto che l’appartamento risultava inserito nel piano regionale di vendita, ai sensi della L. 24 dicembre 1993, n. 560, art. 1, comma 4, essendo necessaria per il perfezionamento dell’alienazione un’ulteriore manifestazione di volontà da parte dell’ente proprietario. Tale ulteriore manifestazione di volontà, in base al dettato del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 42, comma 2, lett. l, avrebbe dovuto essere assunta dal Consiglio comunale, unico organo istituzionalmente qualificato a valutare l’interesse pubblico alle alienazioni del patrimonio comunale, potendo in tale ambito essere demandati ai dirigenti o ai responsabili dei servizi dell’ente solo compiti esecutivi delle determinazioni (discrezionali) adottate dall’organo consiliare.

8. Il tredicesimo motivo del ricorso di S.A. e S.M. (pagina 146) allega la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 560 del 2003, art. 1 (1993), degli artt. 1216,2043 e 1337 c.c., degli artt. 112,116 c.p.c., nonchè l’omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento dei danni, proposta in primo grado e riproposta con appello incidentale, con riferimento alla lesione del diritto alla cessione della proprietà dell’immobile.

8.1. Non vi è alcuna omessa pronuncia sul motivo di appello incidentale inerente alla domanda di risarcimento danni, in quanto lo stesso deve agevolmente intendersi respinto in modo implicito sulla base della stessa motivazione che ha portato la Corte d’Appello di Ancona ad escludere che il procedimento amministrativo diretto all’attuazione del programma di vendita, L. n. 560 del 1993, ex art. 1, fosse pervenuto a riconoscere in via definitiva un diritto dell’assegnataria a pretendere la cessione, con conseguente astratta ipotizzabilità, per la perdurante inerzia dell’amministrazione, di un risarcimento del danno appunto correlato al mancato trasferimento.

9. Il quattordicesimo motivo del ricorso di S.A. e S.M. (pagina 151) allega la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 560 del 2003, art. 1 (1993), della L.R. Marche 22 luglio 1997, n. 44, della L. 2 aprile 2001, n. 136, art. 2 degli artt. 132 e 156 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost., comma 6, nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo, avendo la Corte d’Appello negato a S.S. il diritto di acquistare l’alloggio iure proprio, in quanto convivente con l’assegnataria. Si critica dai ricorrenti l’interpretazione che la Corte di Ancona ha fornito del requisito L. n. 560 del 1993, ex art. 1, comma 6, della conduzione da oltre un quinquennio di alloggio a titolo di locazione, avendo i giudici di appello inteso come necessario che anche il convivente occupasse l’alloggio da oltre cinque anni.

Peraltro, la sentenza impugnata ha evidenziato che S.S. non avesse richiesto a proprio nome, quale familiare convivente con l’assegnataria, di procedere all’acquisto dell’alloggio, provenendo l’unico atto di impegno da M.L.. La prima formale manifestazione dell’intenzione di acquisto da parte di S.S. era stata effettuata soltanto con la citazione del 1 agosto 2006, quando era cessato il presupposto della convivenza con l’assegnataria. Questa alternatività è contestata dai ricorrenti, in quanto, operata la scelta di acquisto dalla de cuius M.L., a S.S. spettava il diritto ad acquisire nel suo patrimonio l’alloggio.

9.1. Il quattordicesimo motivo del ricorso di S.A. e S.M. è, al pari dei precedenti, del tutto infondato.

Questa Corte ha già chiarito come il diritto di prelazione, previsto dalla L. n. 560 del 1993, art. 1, comma 6, per l’acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, richiede non solo che gli assegnatari e i familiari conviventi detengano l’immobile sulla base di un valido contratto di locazione ad uso abitativo, ma anche che sussista il requisito ulteriore della effettiva e personale utilizzazione del bene da oltre un quinquennio, proprio come ritenuto dalla Corte di Ancona, gravando su colui che agisce per far valere tale diritto l’onere di provare i relativi fatti costitutivi (Cass. Sez. 3, 26/07/2016, n. 15380; Cass. Sez. 3, 03/09/2007, n. 18494).

Con ulteriore ratio decidendi, sufficiente a fondare autonomamente la decisione di negare l’esercizio dell’opzione di acquisto a S.S. e non oggetto di specifica censura dai ricorrenti, la Corte di Ancona ha poi evidenziato come lo stesso non avesse esercitato il proprio diritto di acquisto, inteso come concorrente ed alternativo rispetto a quello dell’assegnataria, prima del promovimento del presente giudizio, quando, però, era cessata la sua qualità di convivente con l’assegnataria.

10. Il quindicesimo motivo del ricorso di S.A. e S.M. (pagina 162) allega la violazione e/o falsa applicazione della L. 2 aprile 2001, n. 136, art. 2, comma 3, degli artt. 163 e 345 c.p.c. e del principio iura novit curia, nonchè l’omesso esame ex art. 360 c.p.c., comma 5. Viene censurata la parte della sentenza impugnata in cui è stata dichiarata inammissibile, perchè proposta solo in appello, la domanda finalizzata a concludere il contratto definitivo in forza non di obbligo negoziale, ma ex lege, sulla base, appunto, della L. n. 136 del 2001, art. 2, comma 3, ben potendo a tale diversa qualificazione giuridica procedere d’ufficio il giudice.

10.1. Il motivo è infondato.

Rispetto alla domanda volta ad accertare che M.L. avesse acquistato la proprietà dell’alloggio, e l’avesse così trasmessa in eredità a S.S., ovvero che questi potesse vantare un diritto ad acquistare l’immobile eseguibile ex art. 2932 c.c., o ancora avesse titolo all’acquisto in quanto familiare convivente con l’assegnataria da oltre un quinquennio, L. n. 560 del 1993, ex art. 1, comma 6, costituisce domanda nuova, e, pertanto, è inammissibile ex art. 345 c.p.c., quella che intenda fondare l’acquisto sulla L. 2 aprile 2001, n. 136, art. 2, comma 3, atteso che la diversa normativa comporterebbe il necessario esame dei presupposti di fatto richiesti dalla disciplina sopravvenuta per la riconoscibilità in capo all’interessato del diritto controverso. In particolare, la L. 2 aprile 2001, n. 136, art. 2, comma 3, (secondo il quale “la L. 8 agosto 1977, n. 513, art. 27 e tutte le disposizioni di legge che prevedono facoltà di riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica, si interpretano nel senso che, in caso di decesso del soggetto avente titolo al riscatto che abbia presentato la domanda nei termini prescritti, l’Amministrazione ha comunque l’obbligo di provvedere nei confronti degli eredi, disponendo la cessione dell’alloggio, indipendentemente dalla conferma della domanda stessa”), è espressamente riferita alla sola vicenda disciplinata dalla L. n. 513 del 1977, art. 27 connotata dal presupposto dell’avvenuta presentazione della domanda di cessione in proprietà alla data di entrata in vigore della legge, recante la previsione della sua obbligatoria conferma entro il termine perentorio dei sei mesi successivi a tale data (termine poi prorogato al 31 ottobre 1978). Va poi ribadito che lo stesso L. n. 136 del 2001, art. 2, comma 3, ha soltanto confermato la non necessità di un’espressa conferma della domanda di riscatto da parte degli eredi e l’obbligo dell’amministrazione di provvedere comunque nei confronti dei medesimi in ordine alla richiesta cessione, individuando tra di essi chi sia in grado di subentrare nella posizione dell’originario assegnatario riscattante, ma non ha previsto anche il necessario accoglimento della relativa domanda dell’erede o degli eredi, a prescindere dalla valutazione di quei requisiti, di parentela e convivenza, i quali non possono ritenersi posti nel nulla da una norma meramente interpretativa. (cfr. Cass. Sez. 2, 26/09/2005, n. 18732; Consiglio di Stato, Sez. 1, 30/03/2012, n. 5605; Consiglio di Stato, sez. 6, 23/11/2011, n. 6158).

11. Il sedicesimo motivo del ricorso di S.A. e S.M. (pagina 166) deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91,92,96 e 132 c.p.c., in ordine alla statuizione sulle spese operata dalla Corte d’Appello, dovendosi escludere la soccombenza di S.S. ed essendo comunque erronea la compensazione disposta solo in ragione della metà delle spese, nonostante la riconosciuta “controvertibilità delle questioni.”.

11.1. L’infondatezza di questa censura discende dalla constatazione che la Corte d’appello, avendo riformato la sentenza del Tribunale di Ancona, doveva necessariamente procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere andava attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite, che aveva visto respingere tutte le domande di S.S., poichè la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale. Quanto alla motivazione della disposta compensazione parziale, essa è stata esplicitamente argomentata con riferimento alla controvertibilità delle questioni oggetto di lite, e tanto basta a superare il sindacato di legittimità avendo riguardo, ratione temporis, ai regime dell’art. 92 c.p.c. introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), anteriore a quello modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69. Nè è proprio censurabile con ricorso per cassazione la mancata (nella specie, integrale) compensazione delle spese del giudizio da parte del giudice di merito, spettando a questo di valutarne l’opportunità quando vi sia soccombenza reciproca ovvero concorrano i motivi indicati dall’art. 92 c.p.c., comma 2.

11. Il diciassettesimo motivo del ricorso di S.A. e S.M. (pagina 167) denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115,183,184 e 345 c.p.c., e l’omesso esame di fatto decisivo, per la mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti da S.S., ed in particolare della prova testimoniale inerente alle condizioni reddituali di S.A. ed ai contatti presi con un notaio.

11.1. Il diciassettesimo motivo di ricorso non va accolto perchè i ricorrenti, nel denunciare la mancata ammissione di mezzi istruttori, non specificano l’esistenza di un nesso eziologico tra l’omesso accoglimento dell’istanza probatoria e i vizi addebitati alla sentenza della Corte di Ancona, la quale, come visto a proposito delle precedenti censure (in particolare, tredicesimo motivo), non ha certamente respinto le domande di S.S., ed in particolare quella risarcitoria, per carenza di prova del carico familiare o per non aver dimostrato di aver scelto e contattato il notaio rogante per la stipula del contratto.

12. L’unico motivo del ricorso incidentale del Comune di Ancona reca rubrica che non fa riferimento ad alcuna delle tassative categorie logiche contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nè delle norme di diritto su cui si fonda, riferendosi, tuttavia alla “parte di sentenza che ha rigettato l’eccezione di carenza di giurisdizione dell’A.G.O.”.

12.1. Trattandosi, comunque, di ricorso incidentale proposto dalla parte rimasta vittoriosa nel giudizio di merito, che investe, nella specie, una questione pregiudiziale di rito (quale la sussistenza della giurisdizione amministrativa in ordine al provvedimento di rilascio dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, questione, peraltro, oggetto di decisione esplicita da parte della Corte di Ancona), esso ha natura di ricorso condizionato all’accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, sicchè, stante il rigetto del ricorso principale, il ricorso incidentale del Comune di Ancona deve dichiararsi assorbito e non va esaminato per difetto di attualità dell’interesse.

13. Il ricorso principale di S.A. e S.M. va perciò rigettato, mentre va dichiarato assorbito il ricorso incidentale del Comune di Ancona. I ricorrenti vanno condannati in solido a rimborsare al controricorrente Comune di Ancona le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo. Non vi sono spese da liquidare per gli altri intimati E.R.A.P. Marche, B.A.M. e S.S., i quali non hanno svolto attività difensive.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti S.A. e S.M., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata. Non sussistono, invece, i presupposti per condannare il Comune di Ancona al pagamento del “doppio contributo unificato”, di cui al citato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, in quanto tale norma è applicabile soltanto laddove l’impugnazione si concluda con una pronuncia di rigetto integrale, di inammissibilità (originaria) o di improcedibilità dell’impugnazione, e non opera con riguardo all’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna in solido i ricorrenti principali S.A. e S.M. a rimborsare al controricorrente Comune di Ancona le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

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