Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30721 del 21/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 30721 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DORONZO ADRIANA

ORDINANZA
sul ricorso 2585-2014 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA
c.f. 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende

ape leis;

– ricorrente contro

LAMPIS ADELE, VISCONTI KATIA, MONTOBBIO BIANCA
MARIA, MUTA’ GIUSEPPINA, SCHLESINGER EDVIGE,
SCARATO EMILIANA, OTTAVIANO PATRIZIA, SAGUATO
FRANCA;
– intimati –

Data pubblicazione: 21/12/2017

avverso la sentenza n. 394/2013 della CORTE D’APPELLO di
GENOVA, depositata il 15/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/12/2017 dal Presidente Consigliere Dott.
ADRIANA DORONZO.

il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda proposta dagli
odierni intimati, assunti con reiterati contratti a tempo determinato alle
dipendenze del MIUR, ha condannato il Ministero al pagamento in
favore di ciascuno dei ricorrenti della differenza tra le retribuzioni
spettanti al dipendente a tempo indeterminato e quelle effettivamente
corrisposte, siccome dipendenti a tempo determinato; ha invece
rigettato la domanda avente ad oggetto la conversione dei contratti in
rapporti a tempo indeterminato;
la sentenza è stata impugnata da entrambe le parti e la Corte d’appello
di Genova ha rigettato gli appelli;
per quanto qui ancora di interesse, sull’impugnazione del Ministero la
Corte territoriale ha ritenuto che la domanda dei lavoratori fosse
fondata alla luce dell’art. 4 dell’Accordo Quadro attuato con Direttiva
1999/70/CE (oltre che con l’art. 6 del d.lgs. n. 368/2001), il quale
consente un trattamento differenziato tra lavoratori a tempo
determinato e lavoratori a tempo indeterminato sulla base di ragioni
oggettive, che non possono essere ravvisate nella mera circostanza che
un impiego sia qualificato di ruolo in base all’ordinamento interno e
presenti alcuni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego;
per la cassazione ha proposto ricorso il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca sulla base di un unico motivo;
gli intimati non hanno resistito;

Ric. 2014 n. 02585 sez. ML – ud. 05-12-2017
-2-

Rilevato che:

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza
in camera di consiglio non partecipata;
non sono state depositate memorie;
il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

1. il MIUR denuncia la violazione dell’art. 6 del d.lgs. 6/9/2001, n.
368; dell’art. 53 della L. 11/7/1980, n. 312; dell’art. 4 della L.
3/5/1999 n. 124; dell’art. 526 del D.lgs. 16/4/1994, n. 297; della
direttiva 99-70-CE, nonché dell’accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato ivi allegato;
1.1. sostiene, in sintesi, il Ministero ricorrente che le supplenze
stipulate per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo
sulla base della normativa di settore non violano la direttiva
comunitaria, che ha come finalità solo quella di coniugare le esigenze
di flessibilità del lavoro e di sicurezza dei lavoratori, per cui attribuisce
rilievo alle esigenze di specifici settori, che giustificano il ricorso alla
tipologia contrattuale e le differenziazioni fra lavoratori a tempo
determinato ed indeterminato;
1.2. il motivo, nella parte in cui insiste sulla legittimità dei contratti a
termine, sulla specialità del sistema di reclutamento scolastico, sulla
esistenza di ragioni oggettive legate alla necessità di assicurare la
continuità didattica, sovrappone e confonde il principio di non
discriminazione, previsto dalla clausola 4 dell’Accordo quadro sul
lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 fra le
organizzazioni intercategoriali a carattere generale – CES, CEEP e
UNICE – e recepito dalla Direttiva 99/70/CE), con il divieto di
abusare della reiterazione del contratto a termine, oggetto della
disciplina dettata dalla clausola 5 dello stesso Accordo;
Ric. 2014 n. 02585 sez. MI – ud. 05-12-2017
-3-

Considerato che:

1.3. il motivo è in ogni caso infondato, in quanto la sentenza
impugnata, nel riconoscere l’anzianità di servizio ai fini retributivi, si
pone in linea con il principio di diritto recentemente affermato da
questa Corte con le sentenze nn. 22558 e 23868 del 2016, con le quali
si è statuito che «nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo

1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la
anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto
con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima
progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo
indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno
disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo
dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione
degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale
previsto per i dipendenti a tempo indeterminato»;
1.4. a dette conclusioni, ribadite da ultimo da Cass. ord. 12/7/2017, n.
17168, la Corte è pervenuta valorizzando i principi affermati dalla
Corte di Giustizia, quanto alla interpretazione della clausola 4
dell’Accordo Quadro ed evidenziando che l’obbligo posto a carico
degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato

condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a

quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato “comparabile”,
sussiste a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto;
2. il ricorso del MIUR non prospetta argomenti che possano indurre a
disattendere detto orientamento, al quale va data continuità, poiché le
ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da intendersi
qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., sono integralmente condivise
dal Collegio;

Ric. 2014 n. 02585 sez. ML – ud. 05-12-2017
-4-

quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n.

3. restano inoltre assorbite siccome inconferenti le questioni
prospettate in ricorso con riferimento all’art. 53 della L. n. 312 del
1980, dal momento che le differenze stipendiali sono state riconosciute
dai giudici di merito sulla base del principio di non discriminazione e
nei limiti di quanto riconosciuto ai lavoratori a tempo indeterminato a

4. in conclusione, il ricorso deve essere rigettato e non deve essere
adottato alcun provvedimento sulle spese in ragione del mancato
svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati;
5. non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni
dello Stato l’art. 13, comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel
testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228,
atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a
debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano
sul processo (cfr. Cass. N. 1778/2016).
PQM
La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto
della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 dicembre 2017

parità di anzianità;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA