Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30720 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 30/12/2011), n.30720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22147-2007 proposto da:

COMUNE DI NICHELINO (TO) in persona del Dirigente del Servizio

Tributi pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

GRACCHI 20, presso lo studio dell’avvocato FERRAIUOLO MADDALENA,

rappresentato e difeso dall’avvocato REDI GIULIETTA, giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

GRANATO DI GRANATO GIANCARLO & C. SAS in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA I.

GOIRAN 23, presso lo studio dell’avvocato CONTENTO GIANCARLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato BIANCO MICHELE, giusta delega a

margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 19/2006 della COMM.TRIB.REG. di TORINO,

depositata il 12/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato FERRAIUOLO, delega Avvocato REDI,

che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato BIANCO, che ha chiesto

l’inammissibilità in subordine rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società in accomandita semplice Granato di Giancarlo Granato e C. ha impugnato le cartelle di pagamento notificatele dal Comune di Nichelino per la tassa Rifiuti Solidi Urbani 1984/1985. Il Comune ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Piemonte che, in sede di rinvio dalla Cassazione, ha accolto l’appello della contribuente. Questa si difende con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo di ricorso si lamenta “violazione degli artt. 112 e 384 c.p.c., D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 62 e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; omessa motivazione D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 62 e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”. Si deduce che “Con la sentenza Cass. 16747/04, il giudizio era stato rinviato alla CTR “… limitatamente a quella parte del motivo che si riferisce al rapporto giuridico relativo alla Tarsu 1985 …”. Per contro, “La sentenza impugnata ha accolto le domande della Granato “…

limitatamente all’anno 1985 ed ai richiesti rimborsi …”. La CTR avrebbe in tal modo violato i limiti del giudizio di rinvio fissati dalla sentenza di cassazione, estendendone l’oggetto alla questione dei “rimborsi” che non vi sarebbe stata compresa. Il diritto al rimborso delle somme pagate dalla contribuente negli anni successivi al 1985 sarebbe stato inoltre affermato omettendo di pronunciare sulla eccezione di decadenza sollevata dal Comune in relazione alla mancata impugnazione delle relative cartelle di pagamento.

Il motivo è per più versi inammissibile. Quella sopra offertane è invero una ricostruzione della doglianza plausibile ma incerta, perchè il tenore del ricorso non è chiaro. Questa corte non può apprezzare la censura di omesso esame di una eccezione che non è precisato quando sarebbe stata proposta ed in quali termini testuali.

Il quesito richiesto dall’art. 366 bis c.p.c. a pena di inammissibilità sembra proporre una questione diversa dalla violazione del giudicato che – a quanto è dato di capire – è oggetto della censura sviluppata col motivo (“Voglia la Corte di Cassazione chiarire se sia o meno ammissibile il ricorso proposto dal contribuente nei confronti di un avviso di accertamento volto a censurare anche la liquidazione automatica della TARSU per i periodi successivi al primo, relativamente ai quali non ha proposto tempestiva impugnazione”).

Il secondo motivo deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – “violazione del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, artt. 268, 269 e 270; nonchè dell’art. 2697 c.c.” e “contraddittoria, omessa o insufficiente motivazione”.

E’ anch’esso inammissibile perchè sviluppa censure di merito, lamentando che la CTR abbia affermato che il Comune non aveva istituito un servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali assimilati adeguato alla quantità prodottane dalla società Granato, mentre in giudizio sarebbe stato dimostrato il contrario, e sarebbe risultato che la decisione di non avvalersi del servizio pubblico sarebbe dipesa da una scelta di politica commerciale della contribuente. Tali premesse di fatto – in quanto diverse da quelle affermate in sentenza – rendono inammissibili i quesiti formulati ex art. 366 bis c.p.c.. I quali (in relazione al lamentato vizio di motivazione) avrebbero dovuto contenere “la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”. Mentre prospettano esclusivamente violazioni di legge in relazione ad una ricostruzione dei fatti di causa diversa da quella ritenuta in sentenza, della quale protestano l’erroneità senza specificare le risultanze processuali che tale erroneità dimostrerebbero.

Va dunque respinto il ricorso, e condannato il ricorrente al rimborso delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il Comune ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 800,00 di cui 700,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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