Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30720 del 27/11/2018

Cassazione civile sez. II, 27/11/2018, (ud. 12/09/2018, dep. 27/11/2018), n.30720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1472/2015 proposto da:

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di AGRIGENTO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

ANGELICO n. 78, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO IELO,

rappresentata e difeso dall’avvocato MARCELLA PERITORE;

– ricorrente –

contro

A.C., L.M.S. e L.M.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LAVINIO n. 15, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI BIZZARRI, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIUSEPPE LO DICO;

– controricorrenti –

e contro

G.R. e B.I.A.;

– intimati –

e contro

MINISTERO dell’ECONOMIA e FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n.

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ex lege;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1737/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 21/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/09/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;

viste le conclusioni rassegnate dal P.G. nella persona del Sostituto

Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione ritualmente notificato la Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) di Agrigento (oggi confluita nell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento e di seguito indicata per brevità come ASL) conveniva in giudizio A.C., L.M.S. e il Ministero delle Finanze proponendo opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., avverso la decisione del Pretore di Cammarata n. 20/1990 con la quale era stata dichiarata l’usucapione di un immobile sito in San Giovanni Gemini in favore dei coniugi A. – L.M. e ordinato al Conservatore dei RR.II. di eseguire le relative trascrizioni.

A sostegno della propria domanda la ASL esponeva di essere proprietaria dell’immobile di cui è causa in forza del Decreto Presidente Regione Siciliana n. 84 del 1999, con il quale le erano stati trasferiti i cespiti già compresi nel patrimonio dell’Ospedale Civile di Cammarata, tra cui rientrava anche quello in contestazione, in quanto a suo tempo donato al predetto Ospedale da tale V.C. con atto del 24.1.1950. Infatti in base alla L. n. 833 del 1978, art. 66, i beni già di proprietà degli enti ospedalieri erano stati trasferiti ai comuni, con vincolo di destinazione alle USL; con D.L. n. 502 del 1992, erano state poi soppresse le USL ed istituite le nuove ASL, dotate di personalità giuridica ed autonomia patrimoniale; ed infine con il già richiamato Decreto n. 84 del 1999, la Regione Siciliana aveva trasferito il bene in discussione alla ASL di Agrigento.

Assumeva la ASL che la sentenza n. 20/1990 del Pretore di Cammarata fosse stata resa in violazione delle norme sul contraddittorio, posto che non avevano partecipato al giudizio nè il Comune di San Giovanni Gemini nè le USL all’epoca ancora esistenti.

Si costituivano in giudizio per resistere alla domanda A.C. e L.M.S., eccependo in limine che il contraddittorio doveva essere esteso anche a L.M.G. e che due particelle (in particolare, le nn. (OMISSIS)) erano state vendute medio tempore a B.I.A. e G.R.. Veniva integrato il contraddittorio nei confronti di detti soggetti e, all’esito dell’istruttoria, il Tribunale accoglieva la domanda dichiarando priva di efficacia la sentenza opposta e le conseguenti trascrizioni, accertando la proprietà del bene in capo alla ASL e condannando i convenuti al rilascio.

Interponevano appello avverso detta decisione A.C., L.M.S. e L.M.G.; sì costituivano i coniugi B. e G., sostenendo a loro volta di aver usucapito la proprietà delle particelle nn. (OMISSIS) acquistate da A. e L.M..

Con la sentenza impugnata n. 1737/2013 la Corte di Appello di Palermo riformava in parte la decisione di prime cure, dichiarando l’intervenuto acquisto per usucapione in capo agli appellanti, limitatamente alle sole particelle (OMISSIS) poi vendute a B. e G.. Ad avviso della Corte territoriale, i beni predetti sarebbero suscettibili di possesso ad usucapionem, posto che dalla documentazione acquisita agli atti non risulterebbe la loro effettiva destinazione al pubblico servizio ospedaliero. Di conseguenza, essi sarebbero stati compresi nell’ambito del patrimonio disponibile del disciolto ente ospedaliero e come tali sarebbero stati poi trasferiti alla ASL. Il possesso pacifico e ultraventennale in capo ai coniugi A. e L.M. sarebbe quindi utile ai fini dell’acquisto della proprietà in capo a detti soggetti a titolo originario.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione la ASL affidandosi ad un unico motivo. Resistono con controricorso A.C., L.M.S. e L.M.G.. Si è costituito con memoria il Ministero dell’Economia e Finanze. Sono rimasti intimati B.I.A. e G.R.. Nessuna delle parti ha depositato memorie. Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1145 c.c., in relazione al D.L. 8 luglio 1974, n. 264, art. 7,L. n. 833 del 1978, art. 66, L.R. Sicilia n. 87 del 1980, artt. 39 e 40, D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 5 e all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare che i beni già appartenuti ai disciolti enti ospedalieri, da questi transitati poi nel patrimonio dei comuni con vincolo di destinazione a favore delle USL ed infine attribuiti – a seguito della liquidazione di queste ultime – alle nuove ASL, dotate di personalità giuridica e autonomia patrimoniale, sono ex lege assoggettati a vincolo di destinazione e quindi compresi nel patrimonio indisponibile e, come tali, incommerciabili e inusucapibili. La rimozione del vincolo predetto, ad avviso della ASL, è possibile soltanto mediante la specifica procedura amministrativa prevista della L. n. 833 del 1978, artt. 39 e 40, che nel caso di specie non è mai stata attivata.

La doglianza è fondata.

Ed invero del D.L. n. 264 del 1974, art. 7, poi convertito in L. n. 386 del 1974, ha introdotto – proprio in vista della progettata istituzione del Servizio Sanitario Nazionale con correlata liquidazione dei preesistenti enti ospedalieri – il divieto di alienazione e di costituzione di diritti reali minori sui beni già compresi nel patrimonio degli enti predetti, “fino all’entrata in vigore della riforma sanitaria” e con espressa previsione che “gli atti posti in essere in violazione di tale divieto sono nulli”. Da ciò consegue che i beni degli enti ospedalieri, oggi disciolti, sono stati totalmente sottratti al commercio, e quindi inseriti nel patrimonio indisponibile, per espressa previsione di legge dello Stato. Solo a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 833 del 1978, è stata prevista una procedura finalizzata alla rimozione del vincolo di destinazione di cui anzidetto, su proposta dall’assemblea generale della USL, previa autorizzazione del Presidente della Regione e con deliberazione del Consiglio comunale dell’ente locale cui detti beni erano stati in concreto trasferiti; con l’ulteriore vincolo, in ogni caso, che la somma derivante dall’alienazione o trasformazione dei beni svincolati fosse reinvestita per finalità attinenti al Servizio Sanitario Nazionale (cfr. L. n. 833 del 1978, artt. 39 e 40).

Dal quadro normativo appena riassunto discende che i beni compresi nel patrimonio dei disciolti enti ospedalieri non sono suscettibili di possesso ad usucapionem, dalla data di entrata in vigore del richiamato D.L. n. 264 del 1974, convertito in L. n. 386 del 1974, a prescindere dalla loro effettiva destinazione al pubblico servizio ospedaliero.

Di conseguenza, la decisione della Corte palermitana va cassata, con rinvio ad altra sezione del medesimo ufficio che dovrà procedere ad un nuovo esame della fattispecie, al fine di verificare se alla data di entrata in vigore del D.L. n. 264 del 1974, si fosse o meno già compiuto, in relazione ai soli beni di cui alle particelle nn. (OMISSIS), il possesso ultraventennale utile ai fini dell’usucapione.

Per le diverse particelle nn. (OMISSIS), invece, la statuizione della Corte di Appello di Palermo, che ha escluso la sussistenza della prova del possesso ad usucapionem in capo ai coniugi A. e L.M. respingendo la relativa domanda, non è stata impugnata da questi ultimi con ricorso incidentale ed è quindi coperta dal giudicato interno.

Il giudice di rinvio dovrà inoltre statuire anche sulle spese del presente giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Palermo, diversa sezione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

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