Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30720 del 21/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30720 Anno 2017
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: SCALISI ANTONINO

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE
MATERIALE D’UFFICIO
sul ricorso 21192-2017 proposto da:
SABBADIN PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
LAZZARO SPALLANZAN1 36, presso lo studio dell’avvocato
.\LBERID DELPINO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GIOVANNI GOZZI;

– ricorrente contro
C AREGN AT O

COSTRUZIONI SRL, BANCA MONTE DEI

PASCIAI DI SIENA SPA;

– intimate avverso la sentenza n. 2207/2017 della CORIT. SUPREMA DI
CASSAZIONI di ROMA, depositata il 27/01/2017;

Data pubblicazione: 21/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO

SCALIS1.

Ric. 2017 n. 21192 sez. M2 – ud. 26-10-2017
-2-

RG. 21192 del 2017

Il Collegio
Preso atto
che con provvedimento del 4 settembre 2017 il Presidente
Coordinatore della Sesta Sezione civile (sottosezione Seconda) ha

di questa Corte Sezione, Sesta II, Racc. Gen. N. 2207 del 2017, con cui
pronunciando su ricorso RG. 27536 del 2014 proposto da Sabbadin
Paolo nei confronti di Caregnato Costruzioni S.r.l. e Banca Monte Paschi
di Siena spa per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Padova n.
6124/14 depositata in data 16 settembre 2014, perché fosse corretto
l’errore materiale di cui la suddetta sentenza era affetta. Il Presidente
Coordinatore, nel suo provvedimento, ha precisato che la citata
sentenza di questa Corte appare affetta da errore materiale atteso che il
testo successivo all’epigrafe, come si evince dall’indicazione apposta
nella parte alta di tutti i figli dei quali si compone il provvedimento è
relativo al ricorso iscritto al RG, n. 27543 del 2014 con il quale si
impugna l’ordinanza n. 975 del 2013 del Tribunale di Vicenza di rigetto
dell’opposizione a decreto di liquidazione di compensi a CTU proposta da
Sabbadin Paolo nei confronti della Cassa di Risparmio del Veneto spa
ed altri.
Il Collegio esaminata la sentenza di questa Corte n. 2207 del 2017
constata

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rimesso all’esame di questo collegio (in adunanza camerale) la sentenza

RG. 21192 del 2017

che si compone da una parte ove vengono riportati i nominativi delle
parti, l’indicazione del provvedimento impugnato e di quanto avvenuto
all’udienza pubblica del 30 novembre 2016 e da altra parte contenente
Ho “svolgimento del processo”, la motivazione e il dispositivo della

parte alta di tutti i fogli di cui si compone la seconda parte della
sentenza, non vi è corrispondenza tra la prima e la seconda parte.
Piuttosto La seconda parte del provvedimento di cui si dice si riferisce
integralmente ad un’altra sentenza riconducibile ad altro ricorso
proposto dallo stesso Paolo Sabbadini iscritto al n. 27543 del 2014. In
definitiva, all’intestazione della sentenza n. 2207 del 2017 relativa al
procedimento n. 27536 del 2014 sono stati accorpati la motivazione ed
il dispositivo riguardanti il procedimento n. 27543 del 2014 promosso
dallo stesso dott. Paolo Sabbadin contro la Cassa di Risparmio del
Veneto e altri.
Ciò posto il Collegio evidenzia
che quanto rilevato dal Presidente Coordinatore e quanto lo stesso
Collegio rileva integra gli estremi di un errore materiale, dovendo
constatare che l’errore materiale commesso non deve,
necessariamente, ricadere su semplici espressioni o indicazioni, ma può
investire, come nel caso, lo stesso corpo della sentenza se
immediatamente percepibile che quanto vien detto attiene ad altro
processo. D’altra parte, dall’esame dei fogli di cui si compone la
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sentenza stessa, epperò come emerge dalla indicazione apposta nella

RG. 21192 del 2017

sentenza resa sul fascicolo 27536 emerge con chiarezza, dalla stessa
intestazione di ciascun foglio, che i fogli abbinati all’intestazione
avrebbero dovuto essere altri, certamente non quelli relativi al fascicolo
27543.

l’ordinanza n. 20678/2017, il Collegio reputa ammissibile la correzione
proposta, costituita dall’integrale sostituzione del testo della sentenza
2207 mediante recupero dei fogli costituenti la parte motiva della
decisione resa sul fascicolo 27536.
In proposito occorre dare atto della circostanza che con atto, da
considerare memoria, datato 3 ottobre 2017 parte Sabbadin ha fatto
pervenire istanza di riunione del presente procedimento ad altro, avente
«analogo fine», per la correzione del medesimo errore materiale,
recante il n. 19551/2017 e promosso dallo stesso Sabbadin.
Il Collegio reputa superfluo un rinvio a nuovo ruolo per la riunione dei
due procedimenti aventi lo scopo di rimuovere il medesimo errore
materiale e può provvedere alla correzione già in questa sede.
La Corte ritiene pertanto di correggere la propria sentenza 2207 del
2017 sostituendo il corretto svolgimento del processo, le ragioni della
decisione, nonché il dispositivo fino alle parole “rigetta il ricorso” nei
seguenti termini:

<< Svolgimento del processo 3 Come già ritenuto da questa Sezione in analogo caso, regolato con RG. 21192 del 2017 La società Caregnato Costruzioni srl. proponeva opposizione avverso il decreto del Tribunale di Padova del 5 novembre 2013, con cui il Giudice aveva provveduto alla liquidazione dei compensi del CTU, ing. Paolo Sabbadin. Il quesito posto al CTU, nel corso del procedimento ex art. corrente e degli eventuali importi da restituire al cliente, previa la verifica delle condizioni dei conti intrattenuti presso la Banca, ora, Monte Paschi di Siena, anche sotto il profilo del superamento del tasso soglia. Parte ricorrente lamentava l'errata determinazione del valore della causa e chiedeva la riduzione del compenso liquidato in C. 17.000,00, oltre accessori. Si costituiva Paolo Sabbadin il quale chiedeva in via riconvenzionale che l'onorario fosse elevato ad C. 34.000,00. Si costituiva anche Monte Paschi di Siena rimettendosi alla decisione del giudice Il Tribunale di Padova, con ordinanza n. 6125 del 2014, accoglieva l'opposizione e riduceva il compenso del CTU ad C. 10.250,00, oltre accessori. Condannava Sabbadin al pagamento delle spese di lite. Secondo il Tribunale di Padova, il compenso andava calcolato per analogia con riferimento all'art. 10 comma 2 cod.proc.civ., tenendo conto della riunione dei conti correnti, e della prima ipotesi di lavoro descritta dallo stesso CTU che individuava gli onorari in una cifra compresa tra C. 5.116,32 ad C. 10.256,34. 4 696 bis cod.proc.civ., comportava la rideterminazione dei saldi di conto RG. 21192 del 2017 La cassazione di questa ordinanza, è stata chiesta da Sabbadin Paolo con ricorso affidato a tre motivi. La società Caregnato Costruzioni e la Banca Monte Paschi di Siena, intimati in questa fase non hanno svolto alcuna attività giudiziale. 1.= Con il primo motivo di ricorso Sabbadin Paolo lamenta la violazione dell'art. 360 primo comma nn. 2, 3 cod.proc.civ. Difetto di competenza funzionale. Violazione e falsa applicazione art. 15 Dlgs 150/11. Difetto di competenza funzionale del Tribunale di Padova, competenza funzionale del Presidente del Tribunale di Padova. Secondo il ricorrente sarebbe funzionalmente incompetente l'organo giudiziario adito nel gravame essendo, funzionalmente, competente, il Presidente del Tribunale di Padova e non il Tribunale di Padova. Il principio normativo si ricaverebbe dall'art. 15 del Dlgs 150/11. 1.1.= Il motivo è infondato. Va escluso che costituisca ragione di invalidità dell'ordinanza, adottata in sede di opposizione al provvedimento di liquidazione, il fatto che essa sia stata emessa da un giudice addetto al Tribunale anziché dal Presidente dello stesso, perché, nell'ambito del medesimo ufficio giudiziario - Tribunale o Corte d'appello - non sono configurabili questioni di competenza tra Presidente e Giudici da lui delegati, ma solo di distribuzione interna degli affari in base alle tabelle di organizzazione dell'ufficio (Cass., Sez. 3, 3 aprile 2001, n. 4884). D'altra parte, come 5 Motivi della decisione RG. 21192 del 2017 chiarisce l'ordinanza impugnata il riferimento al capo dell'ufficio contenuto nell'art. 15 del Dlgs 1 settembre 2011 n. 150 non esclude che il Presidente del Tribunale possa designare per la trattazione del procedimento altro magistrato del suo ufficio. 360 comma 1 n. 3 cod.proc.civ., erronea e falsa applicazione dell'art. 195 cod.proc.civ., con riferimento agli artt. 1, 2 del DM Ministero Giustizia 30 maggio 2002. Identificazione dell'oggetto dell'indagine peritale. Secondo il ricorrente avrebbe errato il Tribunale di Padova, sia nel ritenere estensibile, per la determinazione del compenso al CTU la norma di cui all'art.10 cod. civ. e sia per non aver tenuto conto che oggetto dell'indagine peritale erano cinque autonomi e distinti conti correnti bancari che, nonostante, la riunione mantenevano la loro autonomia. 2.1.= Il motivo è infondato. La decisione impugnata, del tutto corretta, si sottrae alle critiche che le sono state mosse con la censura in esame e risulta pienamente conforme al principio più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale: ai fini della liquidazione del compenso al consulente tecnico di ufficio secondo le previsioni del DPR 115 del 2002 e delle tabelle approvate con DM 30 maggio 2002, deve aversi riguardo all'accertamento richiesto dal giudice e non al tipo di indagini svolte dal c.t.u. per pervenire a quell'accertamento (v. la recente Cass. n. 7186 6 2.= Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. RG. 21192 del 2017 del 23/03/2007) In particolare, questa Corte ha avuto modo di chiarire - con riferimento ad alcune particolari fattispecie - che, qualora la consulenza tecnica in materia di estimo abbia ad oggetto un complesso immobiliare composto da più unità, legittimamente il compenso al analoghe caratteristiche ed applicando, sul valore dei singoli gruppi, la percentuale massima (sentenza 23/9/1994 n. 7837). In presenza di una pluralità di immobili diversi tra loro, I"importo stimato" è quello corrispondente ad ogni singola stima di immobile che abbia autonome caratteristiche valutative: pertanto ogni "importo stimato" deve essere contenuto nel limite del massimo scaglione di 516.456,90 di euro. Ora, nel caso in esame, come risulta dalla lettura del provvedimento impugnato, il Tribunale ha prima riportato testualmente l'incarico peritale, affidato dal giudice al c.t.u., ed ha, poi, coerentemente individuato l'oggetto della lite nella rideterminazione dei saldi di conto corrente e degli eventuali importi da restituire al cliente". In proposito, il Tribunale non ha mancato di porre in evidenza che con il detto incarico pur se unitario - il consulente era stato invitato ad esaminare "il complesso dei rapporti riconducibili a più conti correnti, successivamente unificati in unico conto corrente". Pertanto, il c.t.u. per rispondere al quesito - è stato costretto a valutare tutti i singoli rapporti sorti dai rispettivi contratti dei conti correnti, con conseguente necessario accertamento plurimo, al fine della rideterminazione dei saldi 7 consulente viene liquidato raggruppando le unità immobiliari aventi RG. 21192 del 2017 di conto corrente, nel quale erano confluiti altri conti correnti. Da ciò deriva che, come ineccepibilmente affermato dal giudice del merito, deve ritenersi legittima - in applicazione dei sopra riportati principi elaborati in proposito da questa Corte - la liquidazione al consulente 3.= Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360 comma 1 n. 5 cod.proc.civ. omesso esame del fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti e costituito dall'esistenza di più incarichi. Secondo il ricorrente, nel caso concreto il quesito che gli era stato posto era unico ma conteneva più incarichi che non potevano ritenersi assorbiti tra di loro. In particolare, in riferimento ai cinque conti correnti si era reso necessario procedere con due operazioni diverse e un finale ricalcolo, cioè, con tre indagini distinti: a) verifica dell'usurarietà delle condizioni pattuite e/o applicate ai conti correnti; b) verifica sulla corretta applicazione delle varie condizioni economiche convenute tra le parti anche indipendentemente dalla verifica di cui al punto precedente; c) le due operazioni distinte per ciascun conto corrente sono state seguite dalla terza operazione ossia dal ricalcolo dei saldi di tutti e cinque i conti correnti stessi. 3.1.= Il motivo è infondato. Come è stato affermato da questa Corte in altre occasioni (v. Cass. n. 12027 del 2010) apprezzare se un incarico sia unitario con accertamenti plurimi, che può dare luogo a un compenso unitario, ancorché 8 considerando la sommatoria di tutti i "distinti" rapporti. RG. 21192 del 2017 maggiorato ai sensi dell'articolo 52 del DPR 115/2002, ovvero sia solo formalmente unico ma abbia in realtà una pluralità di oggetti, e sia quindi suscettibile di essere compensato con la sommatoria dei compensi dovuti per ciascun accertamento, è apprezzamento di fatto, rimesso al caso, non presenta vizi logici e/o giuridici. Non occorre provvedere al regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione dato che la società Caregnato Costruzioni e la Banca Monte Paschi di Siena, intimati in questa fase non hanno svolto alcuna attività giudiziale. Per Questi Motivi La Corte rigetta il ricorso. >>

La cancelleria provvederà alle conseguenti annotazioni di rito.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sottosezione Seconda della
Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione il 26 ottobre 2017
Il Presidente

i
Il Funzionario Giudiziario
aolo —MARC)

DEPOSIIATO IN CANCELLERIA

giudice di merito, non sindacabile nel giudizio di legittimità se, come nel

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