Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3072 del 11/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3072 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 24033-2012 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO 80416110585 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
PALMA IMMACOLATA, elettivamente domiciliata in ROMA,
LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio
dell’avvocato MANFREDONIA MASSIMO, rappresentata e difesa
dall’avvocato MANFREDONIA SERGIO, giusta delega a margine del
controricorso;

controricorrente –

510

ICC(

Data pubblicazione: 11/02/2014

avverso la sentenza n. 328/31/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 21.11.2011, depositata il 09/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARACCIOLO.

N\
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\

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Ric. 2012 n. 24033 sez. MT – ud. 22-01-2014
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva
La CTR di Napoli ha respinto l’appello dell’Agenzia del territorio -appello proposto
contro la sentenza n.239/4012009 della CTP di Napoli che aveva accolto il ricorso
della parte contribuente Palma Immacolata- ed ha così annullato l’avviso di
classamento di unità immobiliare urbana, recante aumento della rendita catastale.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso di ritenere viziato l’atto di
classamento perché (oltre al resto) privo di idonea motivazione, non essendo stati
indicati gli elementi specifici presi in considerazione e gli argomenti tecnici che
giustificavano il mutamento del classamento, con attribuzione di categoria e classe
diverse da quelle originarie.
L’Agenzia del territorio ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La parte contribuente si è difesa con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Con i tre motivi di ricorso (dei quali non è utile riassumere qui il contenuto) la parte
ricorrente si duole dell’erroneità di alcuni soltanto degli argomenti sulla scorta dei
quali il giudicante ha giustificato il proprio convincimento, ma omette del tutto di
censurare la ratio decidendi dianzi riferita, ratio che è autonomamente idonea a
sorreggere la decisione qui impugnata.
Non resta che concludere che vi è ragione per dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
inammissibilità.
Roma, 5 luglio 2013

3

letti gli atti depositati

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;

motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite
di questo grado, liquidate in E 3.000,00 oltre accessori di legge ed oltre E 100,00 per
esborsi.
Così deciso in Roma il 22 gennaio 2014
Il Presidgnte

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i

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