Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3072 del 08/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 3072 Anno 2018
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: CRISTIANO MAGDA

ORDINANZA
sul ricorso n. 1619/014 proposto da:
INDEMINI FRANCESCA GIOVANNA MARIA, elettivamente domiciliata in Roma,
al viale Maresciallo Piludski 118, presso lo studio dell’avvocato Antonio
Stanizzi, rappresentata e difesa dall’avvocato Michela Manerba, giusta procura
in calce al ricorso;
-ricorrente contro
FALLIMENTO di ESK s.r.I., in persona del curatore pro tempore, elettivamente
domiciliato in Roma, alla via Pisanelli 2, presso lo studio dell’avvocato Daniele
Ciuti, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanna Buffa, giusta procura a
margine del controricorso;
-controricorrente avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINIO, depositato il 2/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2017
dal cons. MAGDA CRISTIANO;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale dr. LUIGI SALVATO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
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Data pubblicazione: 08/02/2018

RILEVATO CHE:
Il Tribunale di Torino, con decreto del 2.12.013, ha respinto l’opposizione
proposta da Francesca Giovanna Maria Indemini avverso lo stato passivo del
Fallimento di ESK s.r.I., per ottenere l’accoglimento della domanda di rivendica
degli arredi di una villa unifamiliare di proprietà della fallita, da lei abitata, in
assenza di uno specifico titolo contrattuale, quale moglie separata di Enrico

Il giudice del merito – premesso che nella specie trovava applicazione l’art.
621 c.p.c., in quanto la villa andava considerata bene aziendale, inerente
l’esercizio dell’impresa di ESK s.r.I., avente ad oggetto la compravendita,
l’amministrazione e la locazione di immobili- ha rilevato che Indemini non
aveva fornito prova del proprio diritto di proprietà sui beni rivendicati con atti
aventi data certa anteriore al fallimento. Ha escluso, in particolare, sia che la
prova in questione potesse trarsi dal provvedimento di dissequestro di una
parte di tali beni (già sottoposti a sequestro nel corso delle indagini penali
svolte a carico di Belforte) emesso dal G.I.P. in favore della signora sulla
scorta di dichiarazioni di terzi ritenute attendibili, sia che potesse tenersi conto
della tardiva deduzione dell’opponente, che solo in comparsa conclusionale
aveva affermato di avere la disponibilità esclusiva dell’immobile in forza di un
contratto di locazione, peraltro non prodotto in giudizio.
Il decreto è stato impugnato dalla soccombente con ricorso per cassazione
affidato a cinque motivi, cui il Fallimento di ESK s.r.l. ha resistito con
controricorso.
CONSIDERATO CHE:
1) Con il primo motivo la ricorrente lamenta, sotto i distinti profili di cui
all’art. 360 I co. nn. 4 e 5 c.p.c., l’omesso esame della domanda di
accertamento dell’illegittima inventariazione dei mobili rivendicati, che il
curatore non avrebbe potuto includere fra le attività della procedura sia perché
i beni erano nella disponibilità del P.M., essendo stati già sottoposti a
sequestro preventivo penale, in quanto presumibilmente acquistati da Belforte
(e perciò di proprietà di quest’ultimo, e non della ESK) con i proventi di sue
attività illecite, sia perché arredavano la villa in cui ella risiedeva con la

Belforte, dominus ed amministratore di fatto della società.

propria famiglia, sia, infine, perché l’autorità inquirente ne aveva disposto il
parziale dissequestro in suo favore e non in favore della procedura.
Il motivo è infondato sotto entrambi i profili illustrati.
Risulta, in primo luogo, palese che, rigettando l’opposizione in base al
preliminare rilievo che la villa faceva parte dell’azienda della fallita (fatto di
per sé sufficiente a legittimare il curatore ad inventariarne gli arredi, pur se

l’immobile costituisse l’abitazione di Indemini), il tribunale ha per ciò stesso
respinto l’assunto difensivo (impropriamente qualificato in ricorso come vera
e propria domanda di accertamento negativo) della rivendicante.
Inoltre, contrariamente a quanto si deduce nella seconda parte del motivo, il
giudice del merito ha non solo accertato la qualità di bene aziendale
dell’immobile, ma ha anche affermato che il provvedimento di dissequestro
non era volto a dirimere una controversia civile sulla proprietà degli arredi, ed
era comunque inopponibile al fallimento: ha dunque espressamente esaminato
tutti i fatti dedotti da Indemini a sostegno della tesi dell’illegittimità
dell’inventariazione e li ha ritenuti inidonei a fondarne l’accoglimento.
2) Col secondo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame della domanda
subordinata di accertamento dell’operatività, nella specie, dell’art. 1161 c.c.,
per aver ella usucapito i beni, sui quali aveva esercitato il possesso continuato
di buona fede per più di dieci anni.
Il motivo è infondato, atteso che, sia pur sinteticamente, il tribunale ha
respinto la domanda (recte: l’ulteriore assunto difensivo di Indemini), laddove
ha rilevato che l’opponente non aveva fatto valere alcun titolo qualificato
all’esercizio dello ius detinendi ed ha escluso che le dichiarazioni dalla stessa
prodotte sub. docc. 4, 5 e 6 a sostegno dell’assunto avessero carattere
negoziale- dispositivo, idoneo a provare che i beni erano stati da lei detenuti
con animus possidendi.
3) Con il terzo motivo la ricorrente deduce il vizio di motivazione del decreto
impugnato – per aver il tribunale ignorato il fatto, decisivo ai fini
dell’accoglimento quantomeno parziale della domanda, costituito dal
dissequestro in suo favore di alcuni degli arredi rivendicati, che erano stati

sottoposti a sequestro preventivo penale in danno di Belforte e nonostante

riconosciuti di sua appartenenza -, nonché la violazione dell’art. 263 c.p.p.,
atteso che, ai sensi di tale norma, in caso di controversia in ordine alla
proprietà dei beni, il G.I.P. non avrebbe potuto dissequestrarli in suo favore,
ma avrebbe dovuto rimettere la soluzione della questione al giudice civile.
Entrambe le censure nelle quali si articola il motivo sono infondate: l’una
perché, come già rilevato in sede di esame del primo mezzo, il provvedimento

valutato dal giudice del merito, che ne ha tuttavia escluso la decisività ai fini
dell’accoglimento dell’opposizione; la seconda perché il giudice penale, nel
disporre il dissequestro dei beni in favore del terzo che ne aveva in
precedenza la disponibilità, non è tenuto ad accertare che questi ne è
l’effettivo proprietario, ma solo a verificare che i beni non costituiscono
provento di reato e che il terzo ha diritto ad ottenerne la restituzione, a
ripristino dello status quo ante, non essendovi, al momento, controversia in
ordine alla loro proprietà: va pertanto escluso che il provvedimento ancorché contenente una sommaria delibazione in ordine all’esistenza del
diritto di proprietà in capo al richiedente – abbia natura anticipatoria della
risoluzione dell’eventuale, futura controversia civile avente ad oggetto tale
diritto ed, a maggior ragione, che acquisti, sul punto, efficacia di giudicato
valevole erga omnes.
4) Con il quarto mezzo Indemini lamenta ulteriore vizio di motivazione del
provvedimento, rilevando che il giudice del merito avrebbe ritenuto
erroneamente tardiva l’allegazione della sussistenza di un titolo che la
legittimava alla detenzione dell’immobile, costituito dal contratto di locazione
stipulato con ESK, ed avrebbe altrettanto erroneamente escluso che il
contratto fosse stato prodotto, atteso che il decreto di dissequestro ne faceva
esplicita menzione.
Il motivo è inammissibile, perché nella prima parte deduce un

error in

procedendo sotto il diverso, e non pertinente, profilo del vizio di motivazione,
che attiene invece all’omesso esame di un fatto storico decisivo che abbia
formato oggetto di contraddittorio fra le parti, mentre nella seconda parte non
contesta l’accertamento del giudice a quo in ordine all’omessa produzione del

di dissequestro (ancorché erroneamente attribuito al P.M.) è stato pienamente

contratto (accertamento la cui eventuale erroneità sarebbe stata, peraltro,
denunciabile solo quale vizio revocatorio) né l’affermazione della necessità
della sua allegazione in giudizio ai sensi dell’art. 2725 c.c., ma pretende una
diversa valutazione del provvedimento di dissequestro, che il tribunale ha
esaminato, escludendone la valenza probatoria della locazione, cui il decreto
faceva mero accenno, comunque concludendo per la sua simulazione.

prodotti (dichiarazioni provenienti da terzi, che attestavano di averle venduto
i beni o di averli ricercati e reperiti per suo conto; provvedimento di
dissequestro; visura storica di ESK, che certificava che la società era stata
costituita solo nel 2002) fossero inidonei a provare il suo diritto sui mobili
rivendicati.
Anche questo motivo, che non investe la preliminare affermazione del
tribunale circa l’applicabilità alla fattispecie in esame del disposto dell’art. 621
c.p.c., e non chiarisce quale sia il documento munito di data certa anteriore al
fallimento, il cui esame è stato omesso dal giudice, dal quale si sarebbe
dovuta ricavare la prova dell’acquisto dei mobili da parte dell’Indemini, va
dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali, che liquida in C 3.200, di cui C 200 per esborsi, oltre rimborso
forfetario e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater d.P.R. n. 115/2002, introdotto dall’art. 1, 17°
comma, della I. n. 228 del 24.12.2012, si dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, 14 settembre 2017.

()

5) Con il quinto motivo la ricorrente contesta, infine, che i documenti da lei

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