Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30719 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 30/12/2011), n.30719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20887-2007 proposto da:

COMUNE DI NICHELINO (TO) in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 20, presso

lo studio dell’avvocato FERRAIUOLO MADDALENA, rappresentato e difeso

dall’avvocato REDI GIULIETTA, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

GRANATO DI GRANATO GIANCARLO & C. SAS in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

GOIRAN 23, presso lo studio dell’avvocato CONTENTO GIANCARLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato BIANCO MICHELE, giusta delega a

margine;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI NICHELINO (TO) in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 20, presso

lo studio dell’avvocato FERRAIUOLO MADDALENA, rappresentato e difeso

dall’avvocato REDI GIULIETTA, delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 20/2006 della COMM.TRIB.REG. di TORINO,

depositata il 15/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato FERRAIUOLO, delega Avvocato REDI,

che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato BIANCO, che ha chiesto

l’inammissibilità in subordine rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’inammissibilità del primo motivo

del ricorso, rigetto nel resto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società in accomandita semplice Granato di Giancarlo Granato e C. ha impugnato le cartelle di pagamento notificatele dal Comune di Nichelino per la tassa Rifiuti Solidi Urbani 2000/2002. I ricorsi s/no stati riuniti e respinti dalla CTP di Torino, ti Comune ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Piemonte che ha accolto l’appello della contribuente. Questa si difende con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La s.a.s. Granato gestisce una azienda commerciale nella quale produce rifiuti speciali che il Comune di Nichelino – ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 2, lett. g – ha assimilato a quelli solidi urbani ordinari con Delib. Consiglio Comunale 29 giugno 1998, n. 75 e del 1 ottobre 1998, n. 93 che recitano: “considerate le loro caratteristiche qualitative ed indipendentemente dalla quantità conferita”. La CTR, accogliendo il quarto motivo d’appello proposto dalla contribuente, ha annullato le cartelle impugnate ritenendo la assimilazione illegittima per mancata determinazione dei criteri quantitativi di riferimento.

Col ricorso si deduce “violazione del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 18 e 21; travisamento dei fatti; contraddittoria, omessa e/o insufficiente motivazione D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 62 e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Col primo motivo si assume che “L’area su cui transitano i rifiuti ritirati presso i clienti, contrariamente a quanto afferma il giudice di secondo grado, non è oggetto di tassazione”.

Col secondo che, l’espressione indipendentemente dalla loro quantità usata nelle deliberazioni comunali “fa sì che il contribuente sia stato messo a conoscenza del fatto che, in relazione alla tipologia di rifiuti illustrata, operava l’assimilazione dei rifiuti senza che avesse rilievo la qualità dei rifiuti prodotti. Non è corretto affermare, come ha fatto il Giudice di secondo grado, che non fosse stato individuato il presupposto dell’imposizione fiscale, così come non è corretto affermare, come ha fatto il Giudice, che non sia stata rispettata la “ratio” della legge. Il Comune di Nichelino ha tenuto conto delle potenzialità del servizio istituito ed ha concluso per la sua compatibilità con la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti dichiarati assimilati per le caratteristiche individuate ed indipendentemente dalla loro quantità”.

Il primo motivo è inammissibile, perchè sviluppa una censura di carattere revocatorio, contestando una affermazione di fatto del giudice di merito priva di specifica motivazione.

Il secondo motivo è infondato. Il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 2, lett. g stabilisce che “I Comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con apposite regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficaci ed economicità, stabiliscono in particolare: … g) l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. d)”. Questa corte (seppure con riferimento alla disciplina dettata dal non più vigente art. 21, D.P.R. n. 915 del 1982) ha chiarito che la concreta individuazione delle caratteristiche (non solo qualitative ma) anche quantitative dei rifiuti speciali costituisce premessa necessaria della deliberazione comunale di assimilazione di essi a quelli solidi ordinari, perchè non è dato valutare l’impatto igienico ed ambientale di un materiale di scarto a prescindere dalla sua quantità (Cass. 12752/2002). Per escludere ogni ipotesi di danno correlato al rifiuto assimilato senza predeterminarne la quantità conferibile dovrebbe apprestarsene un servizio di smaltimento di potenzialità illimitata, certo non rispondente ai principi di efficienza, efficace ed economicità che pure costituiscono condizioni di legittimità dell’esercizio della potestà di assimilazione attribuita dalla norma di legge.

Il ricorso va dunque respinto, ed il Comune ricorrente condannato al rimborso delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il Comune di Nichelino al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.100 di cui 5.000 per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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