Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30719 del 27/11/2018

Cassazione civile sez. II, 27/11/2018, (ud. 12/09/2018, dep. 27/11/2018), n.30719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1928/2015 proposto da:

D.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G NICOTERA n.

29, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO DE LUCA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FAUSTO MARENGO;

– ricorrente –

contro

R.G., erede di RI.GI., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SCANDRIGLIA n. 7, presso lo studio

dell’avvocato MARIA PIA BUCCARELLI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CARLO ANDREA CHIESA;

– controricorrente –

e scontro

r.g.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1792/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 13/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/09/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex art. 1168 c.c., del 7.10.1998 D.R. evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Alessandria Ri.Gi. e R.F. chiedendo di essere reintegrato nel possesso del diritto di passaggio, a piedi e con carri, da lui esercitato sul terreno dei due resistenti, sito in territorio del Comune di Sezzadio, e la condanna dei predetti al ripristino della strada campestre che, prima dello spoglio, era destinata al passaggio.

Il D. deduceva di essere proprietario di un appezzamento confinante al fondo servente, coltivato a seminativo, al quale aveva sempre acceduto mediante il passaggio oggetto dello spoglio e lamentava che nel novembre 1997 i R. avessero chiuso un cancello, che in passato sempre stato lasciato aperto, con un lucchetto ed avevano arato la strada campestre. Affermava di aver poi ottenuto, nell’agosto 1998, le chiavi del lucchetto, grazie all’intercessione del Sindaco e dell’Unione agricoltori locale, ma si doleva del fatto che la strada non era mai stata ripristinata.

Resistevano i fratelli R. allegando l’inesistenza del pretesto diritto di passaggio a favore del ricorrente e della strada campestre da questi rivendicata.

Il processo, interrotto per effetto della morte di R.F., veniva riassunto nei confronti di r.g., sua erede. La fase cautelare si concludeva con il rigetto della domanda di interdetto, ma il provvedimento veniva riformato dal Collegio in sede di reclamo. Quindi, con sentenza n. 1/2012, il Tribunale accoglieva il ricorso.

Interponeva appello Ri.Gi. e la Corte di Appello di Torino, con la sentenza oggi impugnata n. 1792/2014, accoglieva il gravame riformando la sentenza di prime cure. La Corte territoriale osservava che il Tribunale di Alessandria, pur rilevando che le deposizioni testimoniali avevano fornito risultanze contraddittorie e dando atto che in sede di sopralluogo non era stata verificata la presenza della strada campestre, aveva tuttavia ritenuto quest’ultima esistente, da un lato privilegiando alcune delle deposizioni (nella specie, quelle dei testi indicati da parte ricorrente) e dall’altro in base alle generali regole di esperienza e perizia, in ragione delle quali si doveva ritenere non inverosimile l’esistenza del tracciato. La Corte di secondo grado riteneva incongruo tale ragionamento e, rilevata l’assenza della prova certa circa l’esistenza della strada campestre di cui è causa, concludeva per il rigetto della domanda originaria.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione D.R. con un unico motivo. Resiste con controricorso R.G., erede di Ri.Gi., mentre r.g. è rimasta intimata. Nessuna delle parti ha depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, D.R. lamenta la violazione dell’art. 1168 c.c., in relazione all’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, la nullità della sentenza per omessa motivazione e comunque la contraddittorietà ed illogicità della motivazione, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ravvisato una incongruità nell’iter argomentativo seguito dal primo giudice, in quanto l’esistenza della strada campestre di cui è causa sarebbe stata confermata, nel corso dell’istruttoria, dalla deposizione del teste Sardi Giovanni. La Corte torinese avrebbe errato, quindi, nella valutazione del compendio istruttorio e non avrebbe tenuto conto che da una fotografia aerea allegata alla relazione del C.T.P. di parte ricorrente sarebbe emersa la prova certa dell’esistenza della strada campestre nel periodo 1991-1992. Non esistendo prove di contraffazione o alterazione, tale fotografia avrebbe dovuto essere ritenuta probante e decisiva, e quindi la Corte di Appello avrebbe dovuto diversamente apprezzare il complesso delle deposizioni testimoniali acquisite agli atti delle fasi di merito.

La doglianza è inammissibile.

Va infatti osservato che per giurisprudenza consolidata “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330; Cass. Sez. L, Sentenza n. 11933 del 07/08/2003, Rv. 565755; Cass. Sez. L, Sentenza n. 322 del 13/01/2003, Rv. 559636). Di conseguenza, non può essere utilmente richiesto alla Corte di Cassazione di procedere ad un riesame critico del compendio istruttorio acquisto nel corso dei gradi di merito.

Inoltre, va anche osservato che il motivo non si confronta pienamente con la ratio indicata dalla Corte di Appello a sostegno della decisione impugnata. Ed invero la Corte territoriale aveva osservato che il primo giudice, nell’affermare l’esistenza della strada sulla base delle comuni regole di esperienza e perizia, non aveva indicato tali regole, in tal modo omettendo di dar conto in modo adeguato dell’iter logico-argomentativo che lo aveva condotto all’accoglimento della domanda. Questo punto della decisione non è attinto dalla doglianza, che pertanto appare anche carente della necessaria specificità.

Infine, va ribadito che – come correttamente ritenuto dalla Corte piemontese – la valutazione delle risultanze istruttorie va condotta non in modo atomistico, ma globalmente, nel quadro di una indagine organica del materiale istruttorio acquisto agli atti del processo. Nel caso in cui all’esito di detto esame non sia raggiunta la prova certa dei fatti costitutivi della domanda in concreto azionata, essa va necessariamente respinta.

Da tutto quanto precede consegue l’inammissibilità del ricorso. Le spese del presente giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1-quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 4.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cassa avvocati come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

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