Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30719 del 21/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30719 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22536-2016 proposto da:
AGUAR LAND ROVI ITALIA S.P.A. CT. e P.I. 06070621005, in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DITh CORSO 4, presso h) studio dell’avvocato ALASSIMO
ANFRIMONIA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente contro
ALGIERI 1UTONIOBILI

AIIGLIONICO GIOVANNA;

– intimati per regolamento di competenza, avverso la sentenza n. 1676/2016 del
TRIBUNALI di COSENZA, depositata il 29/07/2016;

Data pubblicazione: 21/12/2017

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/10/2017 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

Lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Gianfranco Servello, che ha chiesto

Rilevato che:
– Miglionico Giovanna convenne, dinanzi al Tribunale di Cosenza,
la società Algieri Automobili s.r.I., chiedendo l’accertamento dei
difetti esistenti sul veicolo Land Rover dalla medesima acquistato
presso la convenuta e la condanna di quest’ultima al ripristino o alla
sostituzione del veicolo medesimo nonché al risarcimento del danno;
– la società Algieri chiamò in giudizio la società Jaguar Land Rover
Italia s.p.a., chiedendo la condanna della stessa a tenerla indenne da
eventuale condanna in favore dell’attrice;
– la società Jaguar Land Rover eccepì l’incompetenza territoriale
del Tribunale di Cosenza a conoscere della domanda proposta dalla
società Algieri nei suoi confronti;
– con sentenza non definitiva, il Tribunale di Cosenza affermò la
propria competenza per territorio a conoscere della causa;
– avverso tale sentenza ha proposto istanza di regolamento di
competenza, ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ., la Jaguar Land Rover
Italia s.p.a., sulla base di un unico motivo;
– la Algeri Automobili s.r.l. e Miglionico Giovanna, ritualmente
intimate, non hanno svolto attività difensiva;
– il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per
il rigetto dell’istanza di regolamento e la declaratoria della
competenza del Tribunale di Cosenza;

che la Corte di Cassazione rigetti il ricorso.

Atteso che:
– la società ricorrente deduce che tra la Jaguar Land Rover e la
Algieri è stato stipulato un contratto di concessione, che, all’art. 26,
prevedeva che “ogni controversia relativa al contratto sarebbe stata
deferita al giudizio esclusivo del Tribunale di Roma”, convenendosi
che tale foro esclusivo fosse anche inderogabile da parte della Algieri

la domanda di garanzia della Algieri avrebbe dovuto essere proposta
dinanzi al Tribunale di Roma;
– la doglianza non ha pregio, perché – secondo la giurisprudenza
di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi – il foro
stabilito dalle parti (c.d. convenzionale), essendo di origine pattizia e
non legale, dà luogo ad un’ipotesi di competenza derogata, ma non di
competenza inderogabile, cosicché, anche quando sia stabilito come
esclusivo (art. 29 cod. proc. civ.), non impedisce, al pari di ogni altro
criterio determinativo della competenza, che questa possa essere
modificata per ragioni di connessione in base alle regole della
“prevenzione” o dell'”assorbimento”, ovvero, ancora, del “cumulo
soggettivo” (artt. 31-40 cod. proc. civ.) (cfr. Cass., Sez. 3, n. 8316
del 21/08/1998; Sez. 6-2, n. 20478 del 11/10/2016; Sez. 2, n.
12899 del 12/07/2004; Sez. 1, n. 6882 del 30/07/1996);

nella specie, essendo unico il fatto generatore della

responsabilità (il difetto del veicolo) dedotto a fondamento dell’azione
principale e dell’azione di regresso, si verte in tema di garanzia
propria (Cass., Sez. 2, n. 17688 del 29/07/2009; Sez. L, n. 8898 del
16/04/2014);
– per quanto sopra detto, l’assunto della ricorrente che esclude
l’operatività dell’art. 32 cod. proc. civ. in presenza di foro
convenzionale esclusivo risulta infondato, non potendo il foro
convenzionale, ancorché inderogabile, escludere l’applicabilità delle
norme processuali dettate in tema di modificazione della competenza

-3-

(diversamente da quanto previsto per la Jaguar Land Rover), cosicché

per ragioni di connessione;

nella specie, essendo stata la domanda principale proposta

dinanzi al Tribunale di Cosenza, quale foro inderogabile del
consumatore ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 206/2005 (Codice del
consumo),

ben poteva la domanda di garanzia essere proposta

dinanzi al medesimo giudice competente per la causa principale;
l’istanza di regolamento va pertanto rigettata, dovendosi

confermare la competenza del Tribunale di Cosenza;
– nulla va statuito in ordine alle spese del presente giudizio di
regolamento, non avendo gli intimati svolto attività difensiva;
– ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito
dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis,
ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo
unificato da parte del ricorrente, a norma del comma

1-bis dello

stesso art. 13.
P. Q. M.
rigetta l’istanza e conferma la competenza del Tribunale di
Cosenza. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02,
inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile, addì 5 ottobre 2017.
Il Presidente

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DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

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