Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30718 del 27/11/2018

Cassazione civile sez. II, 27/11/2018, (ud. 12/09/2018, dep. 27/11/2018), n.30718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2811/2015 R.G. proposto da:

G.A., D.L.I., G.G., Gn.Gi.,

G.G.B., F.M., rappresentati e difesi dall’avv.

Armando La Viola, con domicilio eletto in Roma, Via Novenio Bucchi

n. 7, presso lo studio dell’avv. Valerio Cannizzaro;

– ricorrenti –

contro

gn.gi. e M.M., rappresentati e difesi dall’avv.

Mariabianca Lodato, con domicilio eletto in Roma, Circumvallazione

Clodia 88, presso lo studio dell’avv. Giovanni Arilli;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, n. 6637/2013,

depositata il 6.12.2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.9.2018 dal

Consigliere Giuseppe Fortunato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

gn.gi. ha convenuto in giudizio A. e Gn.Gi., chiedendo il rilascio dell’immobile sito in (OMISSIS), quale proprietario esclusivo del bene in forza dell’atto di divisione del 15.10.1992, instando inoltre per il risarcimento dei danni.

Il convenuto G.A. ha instaurato un autonomo giudizio per ottenere il rilascio di tre stanze facenti parte dell’unità immobiliare sita nel medesimo stabile, avente accesso dalla (OMISSIS), asseritamente occupate sine titulo da gn.gi..

Infine, con azione ex art. 1168 c.c. gn.gi. e M.M. hanno chiesto la reintegra nel possesso dell’immobile di (OMISSIS).

Il Tribunale, riuniti i giudizi, ha accolto entrambe domande di rilascio, ordinando, inoltre, la reintegra nel possesso dei beni in favore di gn.gi. e M.M., condannando A. e Gn.Gi. al pagamento di Euro 1000,00 a titolo di risarcimento del danno provocato dallo spoglio.

La sentenza è stata parzialmente riformata in appello.

La Corte distrettuale di Roma ha rigettato la domanda di risarcimento del danno derivante dallo spoglio del possesso ed ha escluso la spettanza degli interessi sulle somme riconosciute a titolo di indennità di occupazione, confermando le altre statuizioni.

Riguardo alla domanda di rilascio proposta nei confronti di Gn.Gi., ha affermato che questi aveva continuato ad occupare l’immobile senza avervi titolo dopo il rogito di divisione del 15.10.1992; ha ritenuto indimostrato che l’occupazione fosse stata autorizzata dal titolare poichè, sebbene anche gn.gi. avesse detenuto tre stanze dell’immobile di G.A., non risultava intervenuto alcun accordo volto a legittimare il reciproco utilizzo dei beni.

Per la cassazione di questa sentenza G.A., D.L.I., G.G., Gn.Gi. (nato il (OMISSIS)), G.G.B., F.M., eredi di Gn.Gi. (nato il (OMISSIS) e deceduto il (OMISSIS)), hanno proposto ricorso in quattro motivi, illustrati con memoria, cui Gn.Gi. e M.M. hanno resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo censura la violazione dell’art. 115 c.p.c., Artt. 2721 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè l’insufficiente motivazione su un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamentando che la sentenza abbia erroneamente escluso che le parti avessero occupato gli immobili per reciproca tolleranza o in virtù di reciproche concessioni, mentre tale circostanza era provata dalle dichiarazioni testimoniali ed era desumibile da più elementi presuntivi, essendo certo che gn.gi. aveva detenuto l’immobile comune da data anteriore alla divisione; che, inoltre, il Tribunale, facendo decorrere gli interessi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno dal momento della domanda e non dalla data dell’atto di divisione, aveva stabilito, con statuizione implicita, passata in giudicato, che fino all’instaurazione della causa, la detenzione era stata legittima. Il secondo motivo censura l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la sentenza ritenuto indimostrato che l’occupazione dei beni fosse avvenuta per reciproca tolleranza delle parti, avendo giudicato insufficienti le affermazioni del teste G.V., sebbene questi, incaricato di redigere il progetto di divisione, avesse espressamente affermato che con la divisione le parti avevano inteso porre fine alle reciproche incomprensioni ed tolleranze, in modo che ciascun titolare fosse rientrato nel pieno godimento delle rispettive proprietà.

La Corte distrettuale avrebbe inoltre omesso di valutare le deposizioni di T.F. e di G.A., da cui si evinceva che gn.gi. (e successivamente sua figlia A.) avevano occupato la villa sita in (OMISSIS) dietro autorizzazione di G.V., che ne era comproprietario.

I due motivi, che vertono su questioni strettamente connesse e che, quindi vanno esaminati congiuntamente, sono infondati.

1.1. Anzitutto non è dato sindacare la sufficienza della motivazione riguardo al punto in cui la Corte distrettuale ha escluso che la detenzione dell’immobile fosse avvenuta per reciproca tolleranza, essendo la pronuncia sottoposta al regime dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nel testo modificato dal D.L. n. 82 del 2012, art. 53 norma che consente di contestare l’omesso esame di un fatto oggettivo, risultante dagli atti, se trascurato dal giudice di merito ed essendo comunque espunto dall’ordinamento il controllo sulla sufficienza della motivazione (cfr., per tutte, Cass. s.u. 8053/2014). In ogni caso, i ricorrenti omettono di considerare che, ove pure l’occupazione fosse stata reciprocamente tollerata, ciò non impediva l’accoglimento della domanda di rilascio, poichè, a differenza della detenzione in base ad un titolo negoziale idoneo a attribuire lo “ius detentionis”, la disponibilità del bene per tolleranza del proprietario o possessore è caratterizzata soprattutto dall’animus, in chi la concede, di conservare tutte le facoltà connesse alla sua qualità di proprietario o di possessore e dalla consapevolezza, in chi la consegue, della inidoneità della concessione o “permissio” a far sorgere a suo favore un qualsiasi potere in contrasto con quello del concedente.

Detta tolleranza non poteva, quindi, comportare alcun effetto giuridico, non essendo neppure suscettibile di tutela possessoria (Cass. 5746/1987; Cass. 5008/1986).

1.2. Riguardo – invece – ai fatto che la detenzione degli immobili fosse stata oggetto di reciproche concessioni, la Corte ha ritenuto, all’esito della valutazione critica delle deposizioni testimoniali, che di esse non vi fosse alcuna prova e tale conclusione, essendo pertinente al fatto, non può riesaminarsi sotto i profili dedotti in ricorso.

La decisione impugnata, oltre a ritenere generiche le deposizioni di G.V., ha sottolineato che i testi escussi all’udienza del 18.12.1996 non avevano indicato elementi che comprovassero l’esistenza di una manifestazione di volontà finalizzata a legittimare l’uso escluso dei beni da parte dei singoli occupanti, e l’eventuale erroneità di tale convincimento non è riconducibile all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, attingendo – per contro -la motivazione della sentenza.

In ogni caso, l’omesso esame di un fatto decisivo richiede che il giudice di merito abbia trascurato un dato accadimento oggettivo, risultante dagli atti ed oggetto di discussione tra le parti, il che non può sussistere ove la circostanza asseritamente trascurata (la sussistenza di reciproche concessioni, quale titolo per la detenzione legittima dei beni) è stata valutata dal giudice, che, peraltro, non è tenuto a dar conto di tutte le risultanze processuali (cfr., per tutte, Cass. s.u., 8053/2014).

La violazione dell’art. 115 c.p.c. può invece profilarsi solo ove il giudice di merito non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, o abbia disatteso tale principio in modo esplicito o implicito, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove assunte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di indagine (Cass. 27000/2016; Cass. 26965/2007; Cass. 20119/2009; Cass. 13960/2014), restando esclusa la possibilità di contestare la valutazione degli elementi di prova compiuta nei gradi di merito.

Peraltro, l’occupazione degli immobili comuni da parte dei comproprietari, per il periodo anteriore alla divisione consensuale del 1992, rientrava nelle facoltà consentite dall’art. 1102 c.c., e l’uso esclusivo da parte di uno dei comproprietari, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 1102 c.c., non era idoneo a produrre alcun pregiudizio fino a quando gli altri contitolari non avessero manifestato l’intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta o fino al momento della divisione (Cass. 2423/2015; Cass. 24647/2010). Venuta successivamente meno la comunione, le parti non avevano più alcun titolo ad utilizzare gli immobili assegnati agli altri condividenti e, da tale data, l’occupazione è divenuta illegittima, autorizzando la pronuncia di rilascio.

1.3. Quanto all’impiego delle presunzioni, spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di farvi ricorso, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare, come è avvenuto nel caso in esame, un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, dovendo far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio (Cass. 10847/2007; Cass. 15737/2003).

Nessun giudicato interno poteva ritenersi formato in ordine alla legittimità dell’occupazione fino alla data della domanda, poichè, in disparte ogni altro aspetto, la pronuncia di risarcimento del danno assunta in primo grado è stata impugnata ed è stata integralmente riformata in appello e l’illegittimità dell’occupazione degli immobili, per il periodo successivo all’atto di divisione, è stata oggetto di positivo riscontro giudiziale da parte del giudice distrettuale.

2. Il terzo motivo censura l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la sentenza negato il risarcimento del danno da occupazione e quello derivante dall’impossibilità di eseguire i lavori presso l’abitazione di Gn.Gi., ritenendo genericamente contestate le risultanze della c.t.u., sebbene i ricorrenti avessero lamentato esclusivamente che il danno era stato erroneamente quantificato, tenendo conto dei pregiudizi derivanti dall’occupazione di sole tre stanze in luogo dell’intero immobile, dato che la presenza del resistente aveva reso impossibile dare in locazione il bene o eseguire i lavori interni programmati ed assentiti dall’amministrazione.

Il motivo è inammissibile, poichè non si confronta con il contenuto della pronuncia.

La sentenza ha, difatti, ritenuto generici e inammissibili i motivi di appello vertenti sulla quantificazione del risarcimento, senza pronunciarsi nel merito, e pertanto i ricorrenti erano tenuti impugnare tale statuizione in rito (anche in modo da impedire che essa divenisse definitiva), non potendo sollevare in questa sede profili non pertinenti a tale decisum e non esaminati dal giudice distrettuale.

3. Il quarto motivo censura l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, relativamente alla pronuncia di compensazione delle spese del giudizio di primo grado, lamentando che la Corte d’appello abbia ritenuto sussistente la soccombenza reciproca delle parti poichè G.A. aveva rilasciato l’immobile solo al momento della notifica dell’atto di citazione, non essendo pervenuta una precedente richiesta in tal senso.

Il motivo è inammissibile.

Il controllo di legittimità sulla pronuncia sulle spese di lite è circoscritto alla verifica del rispetto del principio per cui le spese non possono gravare neppure in parte sulla parte vittoriosa, mentre ne esula ogni questione vertente sul corretto utilizzo, da parte del giudice di merito, del potere discrezionale di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia in caso di soccombenza reciproca sia in presenza delle altre condizioni che giustificano la suddetta compensazione c.p.c.. (Cass. 24502/2017; Cass. 8421/2017).

Il ricorso è quindi respinto, con aggravio di spese secondo soccombenza.

Sussistono le condizioni per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13.

PQM

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4600,00 a titolo di compenso, oltre ad iva, cnap e rimborso forfettario spese generali in misura del 15%.

Si dà atto che i ricorrenti sono tenuti a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

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