Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30718 del 21/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 30718 Anno 2017
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: PICARONI ELISA

ORDINANZA
sul ricorso 6709-2016 proposto da:
PINSUTI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CRESCENZIO 2, presso lo studio dell’avvocato IVO MARIO
RUGGERI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

COMUNE DI TORRITA DI SIENA, in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
MASSIMO GROTTI;
– con troricorrente avverso la sentenza n. 147/2015 del TRIBUNALE di

depositata il 05/08/2015;

SIENA,

Data pubblicazione: 21/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 12/09/2017 dal Consigliere Dott. ELISA
PICARONI,
Ritenuto che il Tribunale di Siena, con sentenza
depositata il 13 luglio 2015, pronunciando sul gravame

pace di Montepulciano n. 145 del 2011, e nei confronti del
Comune di Torrita di Siena, ha dichiarato cessata la materia
del contendere e condannato l’appellante alle spese;
che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso
Roberto Pinsuti, sulla base di tre motivi;
che resiste con controricorso il Comune di Torrita di
Siena, ed eccepisce preliminarmente la tardività del ricorso;
che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai
sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., di inammissibilità del
ricorso per tardività;
che il ricorrente ha depositato memoria;
che il ricorso è tardivo, in quanto risulta agli atti che il
ricorrente ha notificato un primo ricorso per cassazione in data
17 settembre 2015, senza provvedere al successivo deposito, e
che ha notificato il presente ricorso in data 29 febbraio 2016,
oltre il termine breve di 60 giorni decorrente dalla prima
notifica;
che, per giurisprudenza di questa Corte regolatrice, in
caso di impugnazione della sentenza con due successivi ricorsi
per cassazione, il primo dei quali non sia stato depositato [o lo
sia stato tardivamente dal ricorrente], è ammissibile la
proposizione del secondo ricorso, anche quando contenga
nuovi e diversi motivi di censura, purché la notificazione dello
stesso abbia avuto luogo nel rispetto del termine breve
decorrente dalla notificazione del primo, poiché la notifica del
Ric. 2016 n. 06709 sez. M2 – ud. 12-09-2017
-2-

proposto da Roberto Pinsuti avverso la sentenza del Giudice di

ricorso dimostra la conoscenza legale della sentenza da parte
del ricorrente (ex plurímis, Cass. 19/10/2016, n. 21145; Cass.
Sez. U. 13/06/2016, n. 12084);
che non può essere accolta la richiesta di compensazione
delle spese del presente giudizio, che il ricorrente ha formulato

riferisce che è intervenuta transazione;
che l’atto di transazione prodotto dal ricorrente non
contiene riferimenti al ricorso per cassazione, e pertanto non è
idoneo a giustificare la deroga all’applicazione del criterio di
soccombenza;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in
dispositivo, sono poste a carico del ricorrente;
che sussistono i presupposti per il raddoppio del
contributo unificato.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che
liquida in complessivi euro 700,00, di cui euro 200,00 per
esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115
del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della VI-2
Sezione civile, il 12 settembre 2017.
Il Presidente

il F u nzionar io Giudizi er
C
Pher(1~
/-

io

….„

DE130511’00114 CANCELLERIA
Ric. 2016 n. 06709 sez. M2 – ud. 12-09-2017

Roma,

…..

i CI

.

….

nella memoria, nella quale dà atto della tardività del ricorso e

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA