Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30717 del 21/12/2017
Civile Ord. Sez. 6 Num. 30717 Anno 2017
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: SCALISI ANTONINO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al nr.
24836-2016
proposto da:
TERRANOVA SRL,
in persona del legale
rappresentante,
elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA ERMINIO SPALLA 400, presso lo
studio dell’avvocato
rappresentata
2017
e
FABRIZIO
difesa
PLAGENZA,
dall’avvocato
ANNIBALE RENATO SALEMI;
– ricorrente –
8399
contro
Data pubblicazione: 21/12/2017
GALFANO
NICOLÒ,
OLIVA
GIOVANNA,
elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE
BELLE
ARTI
dell’avvocato
8,
presso
IGNAZIO
lo
studio
ABRIGNANI,
BATTISTA MESSINA;
– resistente –
per regolamento di
competenza avverso
l’ordinanza n. 985/2012 R.G. del TRIBUNALE
di MARSALA, depositata il 10/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella
camera di consiglio non partecipata del
12/09/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico
Ministero in persona del Sostituto
Procuratore Generale GIOVANNI GIACALONE che
ha chiesto che codesta S.C., in camera di
consiglio, accolga il ricorso ed emetta i
provvedimenti conseguenti per legge.
rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVAN
RG. 24836 del 2016 Società Terranova – – Galfa no-Oliva
Preso atto che
La società Terranova S.r.l. ha chiesto al Tribunale di Marsala la
rivendicazione della proprietà di una Stradella di cui assume essere
contitolare al 50% con i coniugi Nicolò Galfano e Giovanna Oliva, in
allo stesso Tribunale di Marsala la predetta società per sentire dichiarare
l’acquisto per usucapione in loro favore della titolarità esclusiva della
medesima stradella.
All’udienza del 29 settembre 2016, i convenuti Galfano- Oliva
depositavano atto di citazione relativo al procedimento avente ad
oggetto l’accertamento di avvenuta usucapione e chiedevano, ai sensi
dell’art. 295 cod. proc. civ., la sospensione del processo avente ad
oggetto l’accertamento della titolarità del diritto di proprietà. Tale
richiesta veniva contestata dalla società Terranova ritenendo
insussistenti i presupposti per la sospensione necessaria del processo.
Il Tribunale di Marsala, ritenuta la sussistenza degli estremi per la
sospensione del primo giudizio in pendenza del processo per
usucapione, vertente tra le medesime pareti, visto l’art. 295 cod. proc.
civ., con ordinanza del 10 ottobre 2016, sospendeva il giudizio per
rivendicazione indicato in premessa.
Il provvedimento sospensivo è stato impugnato dalla società Terranova
con regolamento previsto dall’art. 41 cod. proc. civ. cui resistono i
coniugi Galfano – Oliva.
Sostiene la ricorrente: a) l’ordinanza di
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virtù di titolo notarile. I predetti coniugi, invece, convenivano davanti
RG. 24836 del 2016 Società Terranova – – Galfano-Oliva
sospensione sarebbe priva di motivazione posto che l’ordinanza
impugnata si limita a ritenere il giudizio relativo all’acquisto della
proprietà per usucapione pregiudicale al giudizio di rivendicazione senza
spiegare il perché della pregiudizialità ovvero se esso dipende dalla
Tuttavia, ritiene ancora al ricorrente, nel caso in esame non
sussisterebbe il presupposto necessario per l’applicazione della
normativa di cui all’art. 295 cod. proc. civ., cioè, la pregiudizialità in
senso tecnico giuridico. Nella consapevolezza che la pregiudizialità
tecnico giuridica è determinata da una relazione tra rapporti giuridici
sostanziali distinti ed autonomi uno dei quali, pregiudiziale, integra la
fattispecie dell’altro (dipendente)o in modo tale che la decisione sul
primo rapporto si riflette necessariamenteo condizionandola sulla
decisione del secondo. Epperò, siffatta relazione non intercorrerebbe tra
il giudizio di usucapione e quello di rivendicazione, non essendo
ipotizzabile un contrasto di giudicato.
Il Collegio ritiene
che il ricorso debba essere accolto.
Assume rilievo preliminare l’argomento processuale fondato sul difetto
dei presupposti legittimanti l’applicazione dell’art. 295 c.p.c.
a) Va qui osservato che il Tribunale di Marsala non ha tenuto conto: 1)
né del principio secondo cui, se davanti al medesimo ufficio giudiziario
pendano più cause connesse per pregiudizialità, il giudice della causa
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legge o discenda dalla logica o da presupposti tecnico giuridico. B)
RG. 24836 del 2016 Società Terranova – – Galfano-Oliva
pregiudicata non può sospenderla ex art. 295 cod. proc. civ., ma deve
rimetterla al Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 274 cod. proc.
civ., perché questi valuti l’opportunità di assegnarla al giudice della
causa pregiudicante, a nulla rilevando che i due giudizi siano soggetti a
riti diversi, soccorrendo in tal caso la regola dettata dall’art. 40, cod.
proc. civ. (vedi Corte cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17468 del
23/07/2010; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12741 del 20/07/2012; id.
Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 13330 del 26/07/2012 ; id. Sez. 6 – 3,
Ordinanza n. 20149 del 24/09/2014; id. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 18286
del 17/09/2015; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22292 del 30/10/2015).
2) e neppure del principio secondo cui nel caso di cause connesse
pendenti innanzi al medesimo giudice, questi non può disporre la
sospensione ex art. 295 c.c., ma deve verificare se i giudizi si trovino
irrimediabilmente in fasi diverse, sì da renderne impossibile la riunione
(come nel caso, ad esempio, in cui una causa sia già rimessa in
decisione e l’altra ancora in trattazione o in fase istruttoria), ovvero, se
sia ancora realizzabile la riunione, ritardando il procedere dell’uno in
attesa della maturazione della fase istruttoria, anche per l’altro (Cass.
18286 del 2016 e 4143 del 2016).
b)= Senza dire, comunque, che secondo questa Corte tra due giudizi
riguardanti, rispettivamente, la rivendicazione del diritto di proprietà e
l’usucapione dello stesso diritto, non sussiste un rapporto di
pregiudizialità, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., che va intesa in senso non
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I
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meramente logico, ma tecnico giuridico, in quanto determinata da una
relazione tra rapporti giuridici sostanziali distinti ed autonomi, uno dei
quali (pregiudiziale) integra la fattispecie dell’altro (dipendente), in
modo tale che la decisione sul primo si riflette necessariamente,
Ha errato, dunque, il Tribunale di Marsala a sospendere la causa per
rivendicazione, in applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ., ravvisando
un’inesistente ipotesi di sospensione necessaria, per altro obliterando
del tutto la circostanza che i due processi pendevano davanti a se’
medesimo.
Il ricorso per regolamento di competenza va, quindi, accolto e
l’ordinanza impugnata, resa il 10 ottobre 2016, dal tribunale di Marsala,
va cassata.
Le parti devono essere rimesse al Tribunale di Marsala, previa
riassunzione nei termini di legge.
Le spese di questo procedimento saranno liquidate unitamente alla
decisione di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie l’istanza di regolamento di competenza e dichiara
caducata l’ordinanza impugnata. Rimette le parti avanti al Tribunale
Marsala previa riassunzione nei termini di legge. Spese al merito.
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condizionandola, su quella del secondo (vedi Cass. 4183 del 2016).
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Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile
Sottosezione Seconda di questa Corte di Cassazione il 12 settembre
2017