Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30716 del 25/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/11/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 25/11/2019), n.30716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6860-2017 proposto da:

V.S., C.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato ALFONSO SALVATORE;

– ricorrenti –

contro

INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore

speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (SCCI

SPA), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,

presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso

dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

LELIO MARITATO, ESTER ADA VITA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO;

– resistente –

e contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 160/2016 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 25/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DORONZO

ADRIANA.

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza pubblicata il 25/8/2016, la Corte d’appello di Potenza ha rigettato gli appelli proposti da V.S. e C.M. contro la sentenza emessa dal Tribunale della stessa sede che, a sua volta, aveva rigettato le opposizioni proposte, con separati ricorsi, dagli appellanti contro gli avvisi di addebito con cui era stato loro intimato, in qualità di soci amministratori di due società in accomandita semplice (la Edilcasa s.a.s. di C.S. & c. e la CLA.DUE s.a.s. di C.S. & c.) il pagamento di contributi dovuti alla Gestione commercianti per l’anno 2005;

la Corte territoriale, riunite le impugnazioni in quanto proposte contro la medesima sentenza, ha confermato il giudizio del primo giudice circa l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione, avendo valutato come valido atto interruttivo una nota del 28/12/2010; ha poi ritenuto che, pur essendo onere dell’Inps fornire la prova dei presupposti per il sorgere dell’obbligo contributivo (correggendo sul punto la sentenza del tribunale) era rimasto comunque provato che i due appellanti, in qualità di soci amministratori delle suddette società, avevano percepito redditi d’impresa da occupazione prevalente, come risultava dalla compilazione del “quadro RK” della dichiarazione dei redditi Unico 2005; inoltre le due società svolgevano l’attività di locazione di svariati immobili, costruiti negli anni 1980-1990, e tale attività aveva chiare caratteristiche commerciali e non poteva dirsi limitata al mero godimento degli immobili, come confermato dalla scelta della forma societaria nonchè dal fatto che i dati emergenti dalla dichiarazione dei redditi non erano mai stati rettificati dagli interessati nè risultavano contraddetti dalla loro precedente attività di geometri e, attualmente, dalla qualità di pensionati;

contro la sentenza il S. e il C. propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi, ai quali resiste l’Inps depositando procura in calce al ricorso notificatagli;

non svolge invece attività di Equitalia Sud S.p.A.;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione della L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 1, della L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1, come modificato dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, e stessa legge, art. 2, dell’art. 1, comma 203, e degli artt. 2313,2318 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

con il secondo motivo denunciano l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;

in sintesi, assumono l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha presunto lo svolgimento di un’attività commerciale dalla forma societaria prescelta, pur essendo rimasto provato che l’attività della società era limitata alla riscossione dei canoni di locazione di beni immobili, e in mancanza di un qualsivoglia accertamento sulla prevalenza e abitualità dell’attività svolta dai singoli soci; a tal fine non poteva valere il modello unico e la barratura del riquadro RK in mancanza di un effettivo svolgimento di attività commerciale;

i motivi, che si esaminano congiuntamente in quanto connessi, sono fondati;

la disciplina relativa alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario è stata, come noto, modificata dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, il quale, nel riformulare la L. n. 160 del 1975, art. 29, comma 1, ha previsto che l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. n. 613 del 1966 sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (ancorchè tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata);

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;

d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli;

tenuto conto che la L. n. 1397 del 1960, art. 2, nel testo modificato dalla L. n. 45 del 1986, art. 3, stabilisce a sua volta che analogo obbligo di iscrizione (ricorrendo l’ulteriore requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza) grava sui soci di società in nome collettivo e sui soci accomandatari di società in accomandita semplice, risulta evidente che il presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti consiste pur sempre nella prestazione di un’attività lavorativa abituale all’interno dell’impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perchè – come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U. n. 3240 del 2010 l’assicurazione obbligatoria non intende proteggere l’elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell’espletamento di attività lavorativa abituale, qualora il loro impegno personale si connoti, rispetto agli altri fattori produttivi, come elemento prevalente all’interno dell’impresa;

nel caso di specie, la Corte ha fondato il suo giudizio esclusivamente sulla base della forma societaria scelta per lo svolgimento dell’attività nonchè sulla natura strumentale dei beni rispetto ad un’attività i cui utili saranno ripartiti tra gli aventi diritto, mentre con riguardo alla prevalenza e abitualità dell’attività svolta dai singoli soci ha dato unico rilievo alla dichiarazione Unico 2005;

con riguardo al primo aspetto deve precisarsi che questa Corte ha già affermato il principio secondo cui, ai fini dell’iscrizione nella gestione commercianti, l’attività di mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non costituisce di norma attività d’impresa, indipendentemente dal fatto che ad esercitarla sia una società commerciale (Cass. n. 3145 del 2013), salvo che si dia prova che costituisca attività commerciale di intermediazione immobiliare (Cass. n. 845 del 2010; Cass. 24/05/2018, n. 12981); e che, inoltre, l’eventuale impiego dello schema societario per attività di mero godimento, in implicito contrasto con il disposto dell’art. 2248 c.c., non può trovare una sanzione indiretta nel riconoscimento di un obbligo contributivo di cui difettino i presupposti propri, per come sopra ricostruiti (v. Cass. 30/12/2016, n. 27588);

quanto al secondo aspetto, non vi è dubbio che l’onere della prova grava sull’ente che esige i contributi (Cass. 26/02/2016, n. 3835; Cass. 28/02/2017, n. 5210) ed esso può dirsi assolto attraverso la prova di un effettivo svolgimento di un’attività di lavoro prevalente e abituale all’interno della società, rispetto alla quale la dichiarazione del contribuente nella compilazione del modello unico può solo svolgere una funzione probatoria a condizione che la stessa offra gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell’attività lavorativa, riguardando altrimenti la citata annotazione soltanto le pretese impositive che si fondino sui dati allegati dall’obbligato (v. cfr. Cass.18/2/2000 n. 1852; v. Cass. 20/7/2018, n. 19467; da ultimo, Cass. 27/372019, n. 8611);

il ricorso, pertanto, deve essere accolto e la causa rinviata ad altro giudice d’appello affinchè proceda a fare i dovuti accertamenti alla luce dei seguenti principi di diritto: “Presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti è, in conformità a quanto previsto dalla L. 23 dicembre 1996 n. 662, art. 1, comma 203 (che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1) lo svolgimento di un’attività commerciale; va escluso che ricorra il presupposto dello svolgimento di attività commerciale nel caso di una società di persone che eserciti un’attività limitata alla locazione di immobili di sua proprietà ed alla riscossione dei relativi canoni, non finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi nè ad atti di compravendita o di costruzione”;

“Ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. n. 160 del 1975, art. 29 e della L. n. 45 del 1986, art. 3, nelle società in accomandita semplice la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall’istituto assicuratore”;

il giudice del rinvio provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Salerno.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2019

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