Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30716 del 21/12/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/12/2017, (ud. 12/07/2017, dep.21/12/2017),  n. 30716

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Con ricorso della L. n. 794 del 1942, ex artt. 28 e 29 depositato nel 2014 presso il Giudice di pace di Nola, S.C., G.R., Gu.Cl. e G.M., in qualità di eredi dell’avv. G.G., chiedevano a UnipolSai Ass.ni S.p.A. “la liquidazione delle spese, diritti e onorari, maturati in favore del proprio congiunto” per l’espletamento dell’incarico professionale conferitogli dalla compagnia assicuratrice “La Fondiaria Ass.ni S.p.A.”, divenuta “UnipolSai Ass.ni S.p.A.”.

I compensi richiesti si riferivano all’attività professionale espletata nel procedimento con RgN. 1561/98, relativo ad un giudizio di risarcimento del danno da RCA, incardinato davanti al Giudice di Pace di Nola da M.G. contro S.P. e la predetta società. Tale attività era stata portata a compimento nel corso dell’anno 2000, come si evinceva dalla sentenza conclusiva del Giudice di pace di Nola, dott. F., depositata in data 22.2.2000, la quale, nel dispositivo, condannava S.P. e la Compagnia assicuratrice, oltre al risarcimento del danno, “al pagamento in solido delle spese, diritti ed onorario del giudizio che liquida in complessive Lire 3.880.000 così distinte: 1.100 per spese, Lire 980.000 per diritti e Lire 1.800.000 per onorario e con attribuzione all’avv. G. C.”.

2) Contumace la Compagnia, il Giudice di Pace con ordinanza depositata il 3.2.2015 accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo “provata l’attività professionale espletata e il diritto al compenso dell’avv. G.”.

Ordinava alla UnipolSai S.p.A. di pagare in favore degli istanti la somma di Euro 1.282,19, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario, calcolata analiticamente per ciascuna fase del grado in cui l’avv. G.G. aveva svolto attività professionale. Il computo veniva svolto in base ai valori medi della nuova tariffa professionale di cui al D.M. n. 55 del 2014, ritenuto applicabile al caso di specie in forza della specifica disciplina di diritto intertemporale sancita dall’art. 28 del decreto.

3) Per la cassazione del provvedimento, S.C., G.R., Gu.Cl. e G.M. hanno proposto ricorso, articolato su un unico motivo.

L’intimata compagnia non ha svolto attività difensiva.

In corso di giudizio, non è stata eccepita l’incompetenza del Giudice di Pace, nè viene proposto specifico motivo in questa sede.

La causa è stata avviata a trattazione con rito camerale con proposta di declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4) Con l’unico motivo, i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 111 Cost., comma 7, della L. n. 794 del 1942, art. 24 e del D.M. n. 585 del 1994.

Premesso che l’attività professionale dell’avv. G. si riferiva al periodo 1998-2000, i ricorrenti deducono che il giudice avrebbe erroneamente ritenuto applicabile il D.M. n. 55 del 2014, anzichè attenersi ai parametri inderogabili del D.M. n. 585 del 1994, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame.

Il ricorso indica la somma, pari a Lire 6.750.000, liquidata dal Giudice di Pace di Nola nel giudizio presupposto a favore di M.G., per cui era stata emessa condanna nei confronti di S.P. e della Compagnia Assicuratrice assistita dal de cuius. Si evince, altresì, l’importo liquidato a favore del vincitore contro S.P. e la Compagnia Assicuratrice per spese, diritti e onorari, pari complessivamente a Lire 3.880.000, specificato in Lire 1.100.000 per le spese, Lire 980.000 per diritti e Lire 1.800.000 per onorario.

Quanto alla liquidazione disposta dal Giudice di Primo Grado nell’ordinanza impugnata, si adduce che all’avv. G. sono stati riconosciuti Euro 1.282,19 per onorari professionali.

A fronte di tale liquidazione parte ricorrente lamenta l’omessa liquidazione dei diritti maturati, da liquidare ai sensi del D.M. n. 585 del 1994.

Da tali indicazioni emerge che la liquidazione fatta dal giudice della causa di merito secondo le tariffe vigenti, fu complessivamente, se si escludono le spese, di circa 1400 Euro (2.780.000 Lire). La liquidazione riconosciuta al professionista in questo giudizio è stata di Euro 1.282,19 – dunque molto vicina.

In siffatta situazione le doglianze proposte sono del tutto generiche: per avere fondamento esse dovevano dimostrare la violazione dei minimi tariffari applicabili secondo le tariffe abrogate, cioè che la liquidazione di diritti e onorari minimi con la vecchia tariffa sarebbe stata più favorevole rispetto a quanto complessivamente riconosciuto dal giudicante (cfr utilmente Cass. 7654/13; 19419 del 09/09/2009).

E’ infatti da ribadire che la parte, la quale intenda impugnare per cassazione la liquidazione delle spese, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, per pretesa violazione dei minimi tariffari, ha l’onere di specificare analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il ricorso che contenga il semplice riferimento a prestazioni che sarebbero state liquidate in eccesso rispetto alla tariffa massima. (Cass. n. 18086 del 07/08/2009).

I ricorrenti avrebbero quindi dovuto specificare nel corpo del ricorso le singole voci di attività che avrebbero dato luogo alla liquidazione dei diritti ed onorari che sarebbero spettati al professionista, ora genericamente indicati come superiori. Si limitano invece a denunciare come “inesatta ed errata” (ricorso pag. 9) la determinazione degli onorari e a lamentare la omessa liquidazione dei diritti, ma non emerge dettagliatamente dal ricorso che complessivamente si sia verificata la lesione dei suddetti minimi.

In tal modo il ricorso appare anche contraddittorio nella parte in cui, pur chiedendo il riconoscimento dei diritti secondo i vecchi criteri, mira al contempo a trattenere la somma a titolo di onorario liquidata secondo i nuovi parametri. Nè si può assumere apoditticamente come parametro i valori medi degli onorari.

Discende da quanto sopra l’inammissibilità del ricorso per difetto di specificità che rileva anche ex art. 360 bis c.p.c. (SU. 7155/17).

Non v’è luogo a pronuncia sulle spese in difetto di costituzione dell’intimata.

Va dato atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 12 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2017

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