Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30715 del 21/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 30715 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: TRICOMI IRENE

ORD INANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 4941-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del
Direttore pro tempore, rappresentata e difesa
dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui
Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12,
ope legis;
– ricorrenti contro
2017
4391

RAGONE ANGELA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE XXIV APRILE 12, presso lo studio dell’avvocato
ANTONELLA MINIERI, che la rappresenta e difende giusta
delega in atti;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 21/12/2017

avverso la sentenza n. 49/2012 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 07/02/2012 r.g.n. 344/11;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. IRENE
TRICOMI;

Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha concluso
per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato ANTONELLA MINIERI.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

R.G. n. 4941 del 2013

RILEVATO
1. che la Corte d’Appello di Brescia, con la sentenza n. 49/12,
pronunciando sull’impugnazione proposta dall’Agenzia delle Dogane nei
confronti di Ragone Angela, avente ad oggetto la sentenza emessa tra le
parti dal Tribunale di Brescia, confermava la giurisdizione del giudice
ordinario e rigettava nel merito l’appello;
2. che il Tribunale di Brescia aveva ritenuto sussistere la propria

favore di Ragone Angela della somma di euro 24.324,36, oltre interessi
legali dalle singole scadenze al saldo, a titolo di risarcimento del danno
consistente nelle differenze retributive che avrebbe dovuto percepire con il
tempestivo riconoscimento della qualifica superiore;
3. che per la cassazione della sentenza resa in grado di appello
ricorre L’Agenzia delle Dogane prospettando quattro motivi di
impugnazione;
4. che resiste la lavoratrice con controricorso.
CONSIDERATO
1. che con il primo motivo di ricorso, nel censurare il rigetto da parte
della Corte d’Appello dell’eccepito difetto di giurisdizione, viene posta una
questione di giurisdizione, venendo prospettato, in relazione all’art. 360, n.
1, cod. proc. civ., il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore
della giurisdizione del giudice amministrativo;
2. che deve essere disposta la rimessione al Primo Presidente per
l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
P.Q.M.
La Corte rimette al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle
Sezioni Unite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 novembre 2017

giurisdizione e aveva condannato l’Agenzia delle Dogane al pagamento in

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