Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30713 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 11/10/2011, dep. 30/12/2011), n.30713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12368/2007 proposto da:

ENEL PRODUZIONE SPA in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI 9-11, presso lo studio

dell’avvocato SALVINI LIVIA, che lo rappresenta e difende, giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PIOMBINO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato

D’AYALA VALVA FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MARANGIU GIANNI, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 77/2005 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LIVORNO, depositata il 07/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2011 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato SALVINI, che si riporta agli

scritti;

udito per il resistente l’Avvocato D’AYALA VALVA, che si riporta agli

scritti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

POLICASTRO Aldo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La CTR della Toscana, sezione distaccata di Livorno, con sentenza n. 5/12/05, depositata il 7.3.06, confermando la decisione della CTP di Livorno, ha rigettato l’impugnazione proposta dalla S.p.A. Enel Produzione avverso l’avviso d’accertamento ICI relativo alla rendita attribuita alla centrale termoelettrica di Piombino. I giudici d’appello hanno considerato che: a) la questione relativa all’assoggettamento all’imposta di alcuni beni della centrale – come impianti, macchinari, turbine e caldaie – era inammissibile perchè già dibattuta nel distinto giudizio per l’attribuzione della rendita catastale, pendente con l’Agenzia del Territorio, ed era, comunque, infondata, perchè quei beni erano essenziali per il funzionamento dell’opificio, e, dunque, andavano inclusi nel processo valutativo, b) la richiesta di sospensione del giudizio, in attesa della definizione di quello relativo all’attribuzione della rendita catastale, non poteva essere accolta non essendo prevista dalle disposizioni del processo tributario e non essendovi coincidenza tra le parti dei due giudizi; c) la quantificazione del dovuto era corretta, non essendo pertinente il richiamo alla L. n. 342 del 2000, art. 74.

Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso la Società contribuente con tre motivi. Il Comune di Piombino resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma, e art. 2, comma 1, lett. a); del R.D.L. n. 652 del 1939, artt. 1, 3, 4, 5, e 10, e dell’art. 812 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la CTR considerato che era stata contestata la legittimità dell’assoggettamento ad ICI di impianti, turbine e macchinari della centrale – e non anche l’inclusione degli tali beni tra quelli suscettibili di attribuzione di rendita catastale – trattandosi di beni non assimilabili ai fabbricati, nè costituenti parte degli edifici, ai quali non erano incorporati, ma fissati mediante congegni meccanici o, semplicemente, appoggiati.

Col secondo motivo, la contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 295, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, atteso che se si afferma la necessaria coincidenza tra beni suscettibili di attribuzione di rendita catastale e base imponibile ICI, sussiste, in conseguenza, il rapporto di pregiudizialità giuridica tra i due processi, con conseguente obbligo, per il giudice, di sospendere il secondo.

I motivi, che, per la loro connessione, vanno congiuntamente esaminati, sono infondati: secondo quanto hanno riferito entrambe le parti in sede di difese, nelle more del presente giudizio di legittimità, la rendita catastale attribuita dall’UTE di Piombino, e posta dal Comune a base della liquidazione dell’imposta, è divenuta definitiva, a seguito dell’emissione della sentenza di questa Corte n. 22691 del 27.10.2009. Tale giudicato non solo priva d’attualità la valutazione della doglianza relativa alla mancata sospensione del presente giudizio, ma, come, pure, riconosciuto dalla stessa ricorrente, supera, anche, la questione dell’inclusione del valore di impianti e macchinari nella base imponibile, tenuto conto che, come ripetutamente affermato da questa Corte (tra le tante, Cass. n. 16215 del 2010, Cass. S.U. n. 18565 del 2009, n. 9203 del 2007) il provvedimento di attribuzione della rendita, una volta divenuto definitivo (come nella specie), è vincolante sia per il contribuente, sia per l’ente impositore, il quale è tenuto ad applicare l’imposta sulla base di quella rendita, che costituisce il presupposto di fatto necessario ed insostituibile per l’imposizione fiscale che la legge commisura a tale dato; non potendo, in particolare, il contribuente, in sede di impugnazione dell’avviso di accertamento emesso dal Comune relativo all’ICI, svolgere doglianze in ordine alla determinazione della rendita, che vanno, invece, proposte avverso l’atto di attribuzione della rendita stessa e nei confronti di soggetto diverso (Agenzia del Territorio).

Col terzo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, e vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per esser stata irrogata la sanzione per l’insufficiente versamento, anche, in relazione alla parte dell’anno antecedente la notificazione della rendita catastale applicata, e per avere i giudici d’appello ritenuto corretto tale operato dell’Ufficio, senza esporre alcuna spiegazione. Il motivo è infondato. Secondo quanto riferito in ricorso, la notifica della nuova rendita è avvenuta il 24 gennaio 2001, sicchè alle date in cui dovevano aver luogo, D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 10, i versamenti rateali dell’imposta – giugno e dicembre successivi – alle quali va, nella specie, fatto riferimento, essendo la sanzione stata irrogata per versamento insufficiente, la nuova rendita era efficace, perchè già notificata alla contribuente, che aveva, dunque, effettiva conoscenza della pretesa fiscale. A tale stregua, la L. n. 342 del 2000, art. 74, secondo cui, a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, non risulta violato nell’impugnata sentenza, non potendosi confondere l’efficacia della modifica della rendita catastale, coincidente con la notificazione dell’atto, con la sua applicabilità, che va riferita invece all’epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica (cfr. Cass. n. 9203 del 2007). Il denunciato vizio di motivazione è, invece, inammissibile, essendo relativo alla mancata enunciazione delle ragioni giuridiche a sostegno dell’inapplicabilità della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, prospettando, cioè, un vizio di motivazione su profili di diritto, in sè irrilevante, poichè inidoneo a determinare la cassazione della sentenza, nell’ipotesi, qui ricorrente, di conformità a diritto del dispositivo, in cui soccorre il potere correttivo di questa Corte, di cui all’art. 384 c.p.c..

Il ricorso va, in conclusione, rigettato e le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente, soccombente, e si liquidano in favore del controricorrente, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 10.000,00, oltre a spese generali e ad accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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