Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30713 del 27/11/2018

Cassazione civile sez. II, 27/11/2018, (ud. 18/07/2018, dep. 27/11/2018), n.30713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 13108/2014 R.G. proposto da:

D.B.D.T.R., c.f. (OMISSIS) – elettivamente

domiciliata in Roma, alla via degli Scipioni, n. 8, presso lo studio

dell’avvocato Francesco Crisci che congiuntamente e disgiuntamente

all’avvocato Ezio Crespi ed all’avvocato Mario Crespi la rappresenta

e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.M., c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato, con

indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, in

Lodi, alla via delle Orfane, n. 9, presso lo studio dell’avvocato

Lorenza Cauzzi che lo rappresenta e difende giusta procura speciale

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della corte d’appello di Milano n. 555 dei

8.1/10.2.2014;

udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 18

luglio 2018 dal Consigliere Dott. Luigi Abete;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

udito l’avvocato Monica Fiore, per delega dell’avvocato Francesco

Crisci e dell’avvocato Mario Crespi, per la ricorrente,

udito l’avvocato Loredana Tulino, per delega dell’avvocato Lorenza

Cauzzi, per il controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto in data 23.9.2003 D.B.D.T.R. citava a comparire dinanzi al tribunale di Milano M.M..

Esponeva che nel periodo compreso tra maggio 1999 e dicembre 2000 aveva acquistato dal convenuto un vetro attribuito a D.N. per il prezzo di Lire 2.200.000, un vaso attribuito ad G.E. per il prezzo di Lire 6.500.000, un’opera in vetro attribuita a Ma.Na. per il prezzo di Lire 4.000.000, un vaso in vetro attribuito a m.d. per il prezzo di Lire 9.000.000, un vetro attribuito a S. per il prezzo di Lire 1.500.000 ed un dipinto attribuito ad G.E. per il prezzo di Lire 12.000.000; che aveva corrisposto la complessiva somma di Lire 27.950.000, di cui Lire 23.200.000 a saldo del prezzo pattuito per i vetri e Lire 4.750.000 quale acconto sul prezzo pattuito per il dipinto

Esponeva altresì che, consultato un esperto, aveva acclarato che gli oggetti e le opere ad ella vendute non erano degli artisti che si era garantito fossero gli autori; che in data 11.7.2001 aveva restituito al M. il dipinto attribuito ad G.E..

Chiedeva, acclarata la falsità delle opere, dichiararsi la nullità o, in subordine, pronunciarsi la risoluzione per inadempimento del convenuto dei contratti di compravendita; in ogni caso condannarsi controparte a restituirle la somma di Lire 27.950.000, oltre interessi dalla corresponsione al saldo.

Si costituiva M.M..

Instava per il rigetto dell’avversa domanda.

All’esito dell’istruzione probatoria, con sentenza n. 6463/2009 l’adito tribunale, in parziale accoglimento della domanda attorea, dichiarava la nullità solo e limitatamente alla compravendita di talune opere e condannava il convenuto a restituire all’attrice la somma di Euro 6.042,25, oltre interessi.

M.M. proponeva appello.

Resisteva D.B.D.T.R.; proponeva appello incidentale.

Con sentenza n. 555 dei 8.1/10.2.2014 la corte d’appello di Milano, ogni ulteriore domanda respinta, accoglieva il gravame principale ed, in riforma della gravata sentenza, rigettava le domande tutte esperite in prime cure da D.B.D.T.R.; condannava la medesima appellata alle spese del doppio grado e di c.t.u..

Evidenziava la corte che i coniugi D.B.R. e D.T.M., benchè in regime di separazione dei beni, avevano operato taluni degli acquisti congiuntamente e, quanto meno in un’occasione, D.T.M. aveva provveduto personalmente a sottoscrivere l’assegno bancario tratto sul conto corrente utilizzato dalla moglie; che dunque il D.T. era portatore di un interesse personale idoneo a legittimarne la partecipazione al giudizio, sicchè era incapace a rendere testimonianza e le dichiarazioni da lui rese dovevano reputarsi inficiate da nullità; che al contempo dal verbale d’udienza si desumeva che la sua incapacità a testimoniare “era stata eccepita prima dell’espletamento della prova e quindi era stata ritualmente e tempestivamente proposta” (così sentenza d’appello, pag. 4).

Evidenziava inoltre, in ordine al motivo di gravame con cui l’appellante principale aveva addotto il difetto – al di là della deposizione di D.T.M. – di qualsivoglia prova atta a dimostrare che in sede di contrattazione avesse indicato gli artisti menzionati nell’avversa citazione quali autori delle opere compravendute, che, tra l’altro, le dichiarazioni rese dal teste T.P. non era sufficienti ai fini dell’accoglimento delle domande attoree.

Evidenziava quindi che le risultanze probatorie inducevano a ritenere che l’originaria attrice non aveva assolto l’onere probatorio su di ella incombente, ossia “che i vetri le erano stati venduti come appartenenti ad un determinato artista mentre, poi, si erano rivelati dei falsi” (così sentenza d’appello, pag. 5).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso D.B.D.T.R.; ne ha chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.

M.M. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e mancata applicazione dell’art. 1418 c.c., L. n. 1062 del 1971, artt. 3, 4 e 8, D.Lgs. n. 490 del 1999, artt. 127 e 128, D.Lgs. n. 42 del 2004, artt. 178 e 179.

Premette che le disposizioni legislative menzionate in rubrica puniscono con la reclusione chiunque, tra l’altro, pone in commercio come autentici esemplari contraffatti di opere di pittura, scultura, grafica ovvero esemplari contraffatti di oggetti antichi o di interesse storico od archeologico.

Deduce dunque che M.M. ha violato le surriferite disposizioni; che la circostanza per cui controparte giammai avrebbe garantito l’autenticità degli oggetti compravenduti, è del tutto irrilevante.

Deduce conseguentemente che i contratti di compravendita siglati con il controricorrente sono nulli ai sensi dell’art. 1418 c.c., comma 1, siccome contrari a norma imperativa, e che è priva di significato la circostanza per cui le disposizioni violate non comminano espressamente la sanzione della nullità.

Il primo motivo è destituito di fondamento.

Il mezzo in disamina non si correla puntualmente alla ratio decidendi.

Invero la corte di merito, nel recepire le ragioni di doglianza dell’appellante, ha, da un canto, dato atto che il documento n. 8 attestava l’avvenuta vendita di “vetri diversi”, ossia l’alienazione di “oggetti in vetro” senza che agli stessi fosse “stata attribuita alcuna paternità” (così sentenza d’appello, pag. 5), senza cioè che fossero stati attribuiti ad un determinato artista; ha, d’altro canto, dato atto che il teste T.P., presente alla trattativa intercorsa tra le parti in lite per l’acquisto di taluni dei “vetri”, aveva riferito di non aver “sentito attribuire direttamente dal M. il vetro ad uno specifico artista, ma aveva appreso la circostanza direttamente dalla D.T.” (così sentenza d’appello, pag. 5).

Per nulla si giustifica perciò la prospettazione secondo cui M.M. ha posto in commercio, come autentici, esemplari contraffatti.

Ciò viepiù che, siccome riferisce il controricorrente, l’acquisto degli oggetti contraffatti è avvenuto “nell’ambito di un mercatino delle pulci che aveva natura esclusivamente amatoriale” (così controricorso, pag. 4).

In ogni caso va debitamente soggiunto che questa Corte riconduce la negoziazione, avvenuta, si badi, come genuine, di res poi rivelatesi false propriamente alla categoria dell’aliud pro alio (cfr. Cass. 1.7.2008, n. 17995, secondo cui la cessione di un’opera d’arte falsamente attribuita ad artista che in realtà non ne è stato l’autore costituisce una ipotesi di vendita di “aliud pro alio” e legittima l’acquirente a richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore ex art. 1453 c.c.; Cass. 24.9.2013, n. 21829, secondo cui, ai sensi dell’art. 1346 c.c., l’oggetto del contratto è illecito allorchè concerne cose o fatti di rilevanza patrimoniale che per la loro stessa tipologia, così come contemplata dalle parti, siano insuscettibili di commercio per contrarietà all’ordine pubblico, al buon costume o a norme imperative; pertanto, la vendita di titoli del debito pubblico negoziati come genuini che, una volta individuati, risultino essere falsi, non è nulla, ma è inadempiuta per consegna di “aliud pro alio”, con la conseguenza che l’acquirente ha azione di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1218 c.c., verso l’alienante).

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 232 c.p.c..

Deduce che M.M. senza giustificazione alcuna non è comparso all’udienza fissata nel corso del giudizio di primo grado ai fini dell’assunzione dell’interrogatorio formale all’uopo deferitogli.

Deduce che la corte distrettuale per nulla ha valutato, così come avrebbe dovuto, nella più ampia cornice degli elementi probatori acquisiti, siffatta circostanza nè ha motivato la mancata valutazione di tale esito istruttorio.

Il secondo motivo del pari è destituito di fondamento.

Si rappresenta, per un verso, che la corte territoriale ha puntualmente valutato il complessivo quadro degli esiti probatori, con riferimento anche “agli altri documenti ai quali il primo Giudice aveva dato rilievo” (così sentenza d’appello, pag. 5) e segnatamente con riferimento pur al documento n. 9.

Si rappresenta, per altro verso, che la sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta all’interrogatorio formale non è affetta da vizio di motivazione, atteso che l’art. 232 c.p.c. (a differenza dell’effetto automatico di “ficta confessio” ricollegato a tale vicenda dall’abrogato art. 218, del precedente codice di rito) riconnette a tale comportamento della parte soltanto una presunzione semplice, che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio “valutato ogni altro elemento di prova”), onde l’esercizio di tale facoltà, rientrando nell’ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di censure in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 1.3.2018, n. 4837; Cass. (ord.) 19.9.2014, n. 19833; Cass. 26.2.2003, n. 2864).

Tanto ben vero a prescindere dal rilievo per cui il controricorrente ha addotto di aver in primo grado allegato “documentazione idonea a giustificare la propria assenza ed il proprio assoluto impedimento a comparire all’udienza fissata per il suo interrogatorio formale” (così controricorso, pag. 7).

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 157 e 246 c.p.c..

Deduce che nella fattispecie M.M. si è limitato ad eccepire l’incapacità a testimoniare di D.T.M., “ma, avvenuta comunque l’assunzione della sua testimonianza, non ha eccepito la nullità della testimonianza stessa” (così ricorso, pag. 18).

Deduce al contempo che nessun rilievo riveste la circostanza per cui la nullità sia stata eccepita in sede di precisazione delle conclusioni; che difatti ai sensi dell’art. 157 c.p.c., la nullità deve essere eccepita a pena di decadenza nella prima istanza o nella prima difesa successive.

Deduce d’altra parte che ha errato la corte di Milano a reputare D.T.M. incapace a rendere testimonianza.

Deduce in particolare che la corte ha fatto riferimento a documento – il documento n. 8 – predisposto dallo stesso M.M.; in pari tempo che nessuna valenza ha la circostanza per cui D.T.M. ha corrisposto parte del prezzo; che invero alla corresponsione del prezzo ben può provvedere persona diversa dall’acquirente.

Il terzo motivo è privo di fondamento.

E’ innegabile che la nullità della deposizione testimoniale resa da persona incapace deve essere eccepita subito dopo l’espletamento della prova, anche quando l’incapacità sia stata eccepita prima dell’assunzione (cfr. Cass. 30.7.2004, n. 14587, ove si spiega che le disposizioni limitative della capacità dei testi a deporre, non costituendo norme di ordine pubblico, sono dettate nell’esclusivo interesse delle parti che possono pertanto del tutto legittimamente rinunciare anche tacitamente alla relativa eccezione, facendo acquiescenza al provvedimento di rigetto dell’eccezione come nel caso in cui la stessa non sia riproposta in sede di precisazione delle conclusioni).

Ciò nonostante, qualora, per difetto di eccezione o per rigetto della medesima, la testimonianza resti validamente acquisita al processo, non resta escluso il potere del giudice di procedere alla valutazione della deposizione, sotto il profilo dell’attendibilità del testimone, tenendo conto anche della situazione potenzialmente produttiva di incapacità (cfr. Cass. 16.5.2006, n. 11377).

Alla luce di tal ultimo rilievo si osserva quanto segue.

Da un lato, che la ricorrente non ha provveduto, nè nel testo del ricorso nè in particolare nel corpo del motivo in disamina, a riprodurre il complesso delle dichiarazioni testimoniali rese dal coniuge, D.T.M., “escusso nel corso del giudizio di primo grado” (così ricorso, pag. 17).

Il che non solo priva il motivo de quo agitur della imprescindibile specificità, ma lo rende deficitario pur in relazione al parametro dell’ “autosufficienza” (cfr. Cass. sez. lav. 27.2.2009, n. 4849, secondo cui, qualora, con il ricorso per cassazione, venga dedotta l’incongruità o illogicità della motivazione della sentenza impugnata per l’asserita mancata valutazione di risultanze processuali è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi – mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso – la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di Cassazione, alla quale è precluso l’esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa).

Dall’altro, che la corte lombarda, benchè indirettamente, benchè implicitamente, ha nondimeno in modo congruo ed esaustivo – alla stregua dei rilievi nei “fatti di causa” riferiti – vagliato e disconosciuto l’attendibilità del teste D.T.M..

Si badi che, in tema di prova testimoniale, la valutazione del giudice di merito in ordine all’attendibilità dei testimoni escussi si sottrae al controllo di legittimità, allorchè sia corredata (siccome nel caso di specie) da motivazione sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa vigente in materia (cfr. Cass. 24.5.2013, n. 12988).

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la mancata valutazione di un elemento del giudizio; la violazione e falsa applicazione dell’art. 167 c.p.c. e art. 1372 c.c..

Deduce che M.M. ha accettato in restituzione il dipinto attribuito ad G.E. e tuttavia non ha provveduto alla restituzione dell’acconto di Lire 4.750.000; che la corte d’appello ha del tutto omesso la valutazione di tale circostanza.

Deduce altresì che al riguardo controparte nulla ha mai eccepito o contestato; che dunque la corte di merito avrebbe dovuto ritenere pacifica ed incontroversa tale circostanza, reputare sciolto il contratto relativo all’acquisto del dipinto per mutuo dissenso ai sensi dell’art. 1372 c.c. e condannare il controricorrente a corrisponderle l’importo di Lire 4.750.000, ricompreso nel maggior ammontare di Lire 27.950.000 di cui ha sollecitato la restituzione.

Il quarto motivo è analogamente privo di fondamento.

Non può non darsi atto, pur ad ammettere, alla luce dei rilievi del controricorrente, che vi è stata restituzione del dipinto attribuito ad G.E. (cfr. controricorso, pag. 20), che lo stesso M.M. contesta recisamente che gli sia stato corrisposto l’importo di Lire 4.750.000 (cfr. controricorso, pag. 20).

D’altronde la non contestazione è dalla ricorrente specificamente riferita all’avvenuta restituzione del quadro (cfr. ricorso, pag. 22).

In questi termini sarebbe stato sicuramente onere della ricorrente dar ragione dell’indebita corresponsione della somma anzidetta (cfr. Cass. 22.6.1983, n. 4276, secondo cui nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell’onere della prova a carico dell’attore, il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l’avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi; Cass. sez. lav. 13.11.2003, n. 17146).

In ogni caso il mezzo di impugnazione in esame, sub specie di asserito error in iudicando, sollecita questa Corte di legittimità ad un preteso migliore e più appagante giudizio sul “fatto”.

Il motivo pertanto si risolve in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul “fatto”, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr. Cass. 26.3.2010, n. 7394; Cass. sez. lav. 7.6.2005, n. 11789).

Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 1062 del 1971, art. 9.

Deduce che ha formulato istanza di rinnovazione delle operazioni di c.t.u. mercè nomina di altro ausiliario munito di particolare competenza in materia di vetri di “Art Nouveau” e di “Ad Decò”; che del tutto ingiustificatamente la corte distrettuale non ha dato corso alla istanza in tal guisa formulata.

Il quinto motivo è immeritevole di qualsivoglia seguito.

Evidentemente le ragioni dapprima addotte a fondamento del rigetto del primo mezzo di impugnazione esplicano valenza anche a tal riguardo.

Comunque rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio o di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l’esercizio di un tale potere (e così il mancato esercizio) non sono censurabili in sede di legittimità (cfr. Cass. 3.4.2007, n. 8355; Cass. sez. lav. 24.9.2010, n. 20227).

In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

Si dà atto che il ricorso è datato 21.5.2014. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, D.B.D.T.R., a rimborsare al controricorrente, M.M., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, cit..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

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