Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30713 del 25/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/11/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 25/11/2019), n.30713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 396-2017 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore

speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (SCCI

SPA), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,

presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso

dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE,

GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO, ANTONINO SGROI;

– ricorrente –

contro

B.L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TARO 25, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO IANNUCCI,

rappresentato e difeso dall’avvocato VITTORIO MODICA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 951/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 17/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DORONZO

ADRIANA.

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza pubblicata il 15/12/2015, la Corte di appello di Milano ha accolto l’appello proposto da B.L.A. contro la sentenza resa dal Tribunale di Milano che aveva rigettato l’opposizione proposta dall’appellante contro l’avviso di addebito avente ad oggetto il pagamento di contributi dovuti alla Gestione commercianti relativi all’anno 2005, per un importo complessivo di Euro 3363,95;

la Corte territoriale ha ritenuto insussistenti i presupposti necessari ai fini della iscrizione del B. nella Gestione Commercianti, in riferimento al periodo contestato, non essendo emerso lo svolgimento di un’attività lavorativa di carattere abituale e prevalente nella società Studio B. CDS s.a.s. di B.L., della quale era socio accomandatario, diversa da quella istituzionalmente rientrante nelle sue funzioni di amministratore;

2. propone ricorso avverso tale decisione l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., affidato a due motivi, cui resiste l’intimato con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con i due motivi di ricorso l’INPS lamenta la violazione e/o falsa applicazione della L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 1; della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 202 e 203, della L. n. 1397 del 1960, art. 2, della L. n. 89 del 1988, art. 49, comma 1, lett. d), nonchè degli artt. 2313,2318 e 2697 c.c., e assume l’erroneità della pronuncia nella parte in cui ha ritenuto necessaria la prova dell’esercizio di un’attività abituale e prevalente del socio all’interno della società e unico accomandatario, senza considerare la suddetta qualità, il mancato svolgimento di altre attività lavorative, la mancata indicazione di altri soggetti addetti allo svolgimento dell’attività di gestione, l’oggetto sociale della società, costituita da attività di intermediazione immobiliare; in ogni caso il ricorrente avrebbe dovuto essere iscritto nella gestione commercianti, essendo pacifico che, in quanto unico socio accomandatario di una S.a.S., egli era un lavoratore autonomo e considerando altresì che la società svolgeva una delle attività di cui alla L. cit., art. 49;

i motivi sono inammissibili, perchè la decisione impugnata ha deciso le questioni in diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e il ricorrente non offre elementi per sollecitarne un ripensamento;

sono invero numerosi i precedenti di questa Corte (fra le tante, Cass. 26/2/2016, n. 3835; Cass. 23 dicembre 2016, n. 26976; Cass. 9 maggio 2017, n. 11242, da ultimo, Cass. 5/11/2018, n. 28137) nei quali è stato chiarito che per il doppio onere occorre una coesistenza di attività riconducibili, rispettivamente, al commercio e all’amministrazione societaria e che la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per tale coesistenza è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, considerando altresì che l’onere probatorio, secondo le ordinarie regole, grava sull’ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell’obbligo contributivo, cfr., ex multis, Cass. 20 aprile 2002, n. 5763; Cass. 6 novembre 2009, n. 23600;

in continuità con i recenti arresti indicati, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell’attività del socio di società sono da riferire all’attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all’impresa che costituisce l’oggetto della società, a prescindere dall’attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l’obbligo dell’iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, in modo che sia assicurato alla gestione commercianti il socio di società che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell’impresa (v., fra le tante, Cass. 17 luglio 2017, n. 17639);

per partecipazione al lavoro aziendale deve intendersi lo svolgimento dell’attività operativa in cui si estrinseca l’oggetto dell’impresa (cfr., da ultimo, Cass. 18 maggio 2017, n. 12560 quanto ai criteri da utilizzare per tale ordine di valutazione quali la complessità o meno dell’impresa, l’esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni);

nel caso di specie, con valutazione in fatto non sindacabile in questa sede di legittimità, la Corte territoriale ha negato la sussistenza dell’attività prevalente ed abituale di lavoro del controricorrente, rimarcando che gli indici fattuali indicati dall’Inps per desumere lo svolgimento di un’attività di lavoro – ed essenzialmente consistenti nella qualità del soggetto, quale unico accomandatario e dell’oggetto sociale – sono insufficienti a fornire la prova richiesta, ossia il coinvolgimento diretto nel lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;

tali prove sono richieste anche nel caso di società in accomandita semplice, non essendo la sua posizione in nulla differente dal socio della società in nome collettivo (cfr. da ultimo, Cass. 24/5/2018, n. 12985);

contrariamente a quanto assume la parte ricorrente, in nessuna parte della sentenza è dato rintracciare affermazioni della Corte territoriale in contrasto con il principio della doppia iscrizione, così come enucleato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte e del resto, nemmeno la parte ricorrente ha indicato quale parte della motivazione della Corte sia in contrasto con i principi su enunciati, come invece era suo onere ai fini di una corretta deduzione del vizio in esame (da ultimo, Cass. 5/11/2018, n. 28137);

dalla pronuncia di inammissibilità discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite;

poichè il ricorso è stato notificato successivamente al 30 gennaio 2013 deve darsi atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1500,00 per compensi professionali, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2019

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