Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30712 del 27/11/2018

Cassazione civile sez. II, 27/11/2018, (ud. 18/07/2018, dep. 27/11/2018), n.30712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27970-2014 proposto da:

ELIALPI HELICOPTER SERVICE SRL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato FERRUCCIO BARNABA;

– ricorrente –

contro

ENOSIS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA DI SPAGNA 31, presso lo

studio dell’avvocato CRISTINA ROSSELLO, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati TIZIANA ROTA, GIAN PIERO MAZZONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 664/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 31/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/07/2018 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli Avvocati TIZIANA ROTA, GIAN PIERO MAZZONE, DONATH Vivian

Julia, con delega depositata in udienza dell’Avvocato CRISTINA

ROSSELLO difensori del resistente che hanno chiesto il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Elialpi Helicopter Service srl ebbe ad evocare in causa avanti il Tribunale di Casale nel Monferrato la srl Enosis chiedendo la condanna della società convenuta al pagamento del saldo prezzo per l’acquisto di un elicottero. Resistette la srl Enosis deducendo che il contratto non s’era concluso poichè il bene offerto inidoneo, non avendo superata la pattuita prova, e chiedendo, in via riconvenzionale, la restituzione dell’importo versato quale anticipo.

Il Tribunale di Casale ebbe a rigettare la domanda attorea ed ad accogliere quella riconvenzionale e la srl Elialpi propose gravame avanti la Corte subalpina. Il Collegio torinese ebbe a rigettare l’appello osservando: come l’aereonavigabilità, attestata dai documenti, non era stato fattore ritenuto sufficiente dalle parti che, comunque, avevano pattuito la prova; come il risultato degli accertamenti effettuati dal consulente tecnico erano in effetti inutili poichè il tecnico non ebbe ad effettivamente volare sul mezzo in questione;

come l’inconveniente verificatosi durante il volo di prove era da qualificarsi siccome assai grave – spegnimento del motore in volo -; come le condotte della controparte, portate dalla società appellante a manifestazione del superamento della prova, erano da ritenersi non idonee a supportare detto asserto.

Avverso detta sentenza la srl Elialpi ha proposto ricorso per cassazione fondato su undici motivi.

La srl Enosis ha resistito con controricorso.

Ambedue le società hanno depositato memorie difensive in prossimità dell’udienza.

All’odierna udienza pubblica, sentite le conclusioni della parti e del P.G. – rigetto del ricorso -,la Corte ha adottato soluzione siccome illustrato nella presente sentenza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dalla srl Elialpi s’appalesa privo di fondamento giuridico e va rigettato.

In limine, con relazione all’eccezione mossa dalla srl Enosis circa l’assenza della procura speciale in capo da difensore della società ricorrente, ne va rilevata l’infondatezza.

Difatti – Cass. sez. L n 15692/09, Cass. sez. 3 n 1205/15 – è comunque da ritenersi speciale il mandato apposto nel corpo del ricorso per cassazione, anche se non menziona in modo specifico il procedimento di legittimità, e nella specie il mandato risulta apposto in continuità con le conclusioni e prima della relata di notifica alla controparte.

Con il primo mezzo d’impugnazione parte ricorrente deduce vizio di nullità per omessa pronunzia sul mezzo di gravame afferente la rilevanza processuale e sostanziale delle certificazioni di idoneità al volo del mezzo rilasciate da Pubbliche Autorità.

La censura è infondata posto che la Corte subalpina ha espressamente esaminata la questione della documentazione, attestante l’attitudine del mezzo all’aereonavigabilità,e ritenuta la questione non rilevante in presenza di espressa clausola di prova, concordata dalle parti, pur in presenza e conosciuta detta documentazione.

A fronte di detta puntuale motivazione la società ricorrente denunzia, bensì, vizio di omessa motivazione ma elabora argomentazione fattuale per dimostrare che era sufficiente la documentazione in questione a garantire la funzionalità ed attitudine del mezzo a volare nonostante che,durante il volo di prova, il motore dell’elicottero si sia spento e così superare l’evidentemente presente motivazione sul punto.

Con la seconda doglianza elevata, la srl Elialpi denunzia omesso esame di elementi decisivi di giudizio individuati nelle medesima documentazione indicata nel primo mezzo d’impugnazione ed un tanto in violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. ed art. 118 disp. att. c.p.c..

Deve anzitutto la Corte rilevare come l’attuale formulazione della norma in art. 360 c.p.c., n. 5 consenta solamente la denunzia di omessa valutazione di un fatto decisivo e, non anche di un dato probatorio addotto a conferma o negazione dello stesso fatto esaminato dal Giudice di merito – Cass. SU n 8053/14 -.

Comunque, come dianzi precisato, la Corte subalpina ha esaminato il fatto storico della presenza della documentazione de qua e ritenuta l’irrilevanza della stessa a fronte del fatto decisivo configurato dal non superamento della prova in volo. Quanto poi alla riproposta questione di nullità per omesso esame, non può che richiamarsi l’argomentazione già illustrata nell’esaminare il primo mezzo d’impugnazione, che presenta contenuto omologo.

Con la terza ragione di doglianza la srl Elialpi lamenta violazione delle norme in artt. 2699 e 2700 c.c. in relazione al’art. 116 c.p.c., poichè la Corte piemontese non ha tenuto conto del valore fidefacente della certificazione rilasciata da Enti Pubblici circa l’attitudine al volo del mezzo.

La censura s’appalesa priva di specificità poichè non si correla con la motivazione sul punto espressa dalla Corte di prossimità.

Difatti il Collegio torinese non ha valutato la natura della documentazione richiamata dalla parte ricorrente, nè la sua incidenza sulla questione poichè, come puntualmente esposto in motivazione,le parti pattuirono la prova del bene quando già conosciuta la documentazione di specie.

Quindi la Corte ha evidenziato come, circa il punto centrale della controversia – sia o no stata superata la prova – la documentazione in questione non aveva un rilievo poichè le parti comunque pattuirono la prova in volo del mezzo.

Di conseguenza la questione posta con il mezzo d’impugnazione de quo, appare meramente astratta e non attagliata con l’effettiva ratio decidendi illustrata dalla Corte piemontese.

Con il quarto mezzo d’impugnazione la società ricorrente lamenta vizio di nullità per omessa pronuncia sul suo terzo motivo di gravame, incentrato sul ritenuto esito negativo della prova pattuita, eseguita da tecnici incaricati dalla società acquirente.

Al contrario di questo dedotto nel’argomentazione critica, la Corte subalpina ha puntualmente esaminata al questione dell’affido della revisione del mezzo ad un determinata impresa specializzata, rilevando come la scelta era obbligata poichè detta impresa l’unica in Italia abilitata alla bisogna; come l’inconveniente decisivo si fosse verificato non appena ritirato il velivolo e come l’arresto in volo del motore si verificò per l’esaurimento del carburante, la cui presenza nel serbatoio era,invece, ancora indicata dall’apposito strumento.

Dunque non sussistendo omessa motivazione riguardo la ricordata censura portata con il gravame, nemmeno sussiste il dedotto vizio di nullità.

Con la quinta doglianza la srl Elialpi rileva violazione delle norme in artt. 115 e 116 c.p.c. ed art. 2729 c.c. con relazione all’apprezzamento, fatto dai Giudici d’appello,delle risultanze acquisite al processo mediante l’espletata consulenza tecnica.

La censura si compendia in concreto nella proposizione di valutazione alternativa dei risultati della consulenza tecnica a fronte della puntuale motivazione esposta dalla Corte piemontese per ritenere i risultati di detto mezzo istruttorio privi di rilevanza in causa.

Difatti il Collegio torinese ha messo in evidenza come gli accertamenti eseguiti dallo specialista si limitarono all’esame visivo del mezzo e della documentazione ma non anche nella prova in volo dello stesso.

Parte impugnante non contesta detti dati fattuali, ma ritiene comunque le indagini esperite adeguate a poter fornire validi elementi tecnici a supporto delle risposte ai quesiti, elaborando argomentazione di merito sul punto.

Dunque all’evidenza la doglianza, siccome formulata, risulta fondata su mera opzione valutativa dello strumento istruttorio e dei suoi risultati alternativa rispetto alla motivazione sul punto illustrata dalla Corte di prossimità, chiedendo a questa Corte di legittimità un’inammissibile giudizio di merito al riguardo.

Con la sesta ragione di impugnazione la srl Elialpi deduce violazione della norma in art. 360 c.p.c., n. 5 ossia omessa motivazione per mancata verifica di decisivi elementi di fatto ricavabili dalla consulenza tecnica.

Anche con relazione a detta censura va rilevato come l’attuale formulazione della norma afferente il vizio di legittimità, ex art. 360 c.p.c., n. 5, non appare invocata a proposito poichè l’omessa motivazione afferisce a vizio di nullità, mentre la norma invocata riguarda l’omesso esame di un fatto.

Comunque non concorre la dedotta omessa motivazione poichè, come dianzi ricordato, la Corte subalpina non ha utilizzato gli elementi fattuali desumibili dalla consulenza tecnica espletata, poichè il tecnico incaricato non ebbe anche ad effettuare prova in volo del mezzo,bensì limitò i suoi accertamenti al solo aspetto esterno del velivolo ed alla documentazione.

Dunque l’omesso apprezzamento degli elementi fattuali riferiti dal consulente consegue direttamente all’osservazione dell’inutilità dei risultati di detto mezzo istruttorio, statuizione puntualmente motivata nella sentenza impugnata.

Con la settimo mezzo di doglianza la società ricorrente deduce omessa verifica di elementi di fatto afferenti le circostanze causali dell’inconveniente accaduto in volo, posto alla base della conclusione che la pattuita prova non fu superata.

La doglianza, siccome proposta, non appare inquadrabile nella fattispecie regolata dalla norma in art. 360 c.p.c., n. 5, pure formalmente evocata dalla parte ricorrente, poichè come già illustrato detta norma afferisce all’omesso esame di un fatto e, non già, di elementi valutativi afferenti detto fatto.

Inoltre l’argomentazione critica portata a supporto del dedotto vizio si compendia nella riproposizione delle considerazioni di merito, già svolte nei precedenti gradi del giudizio, circa l’inconveniente verificatosi – spegnimento del motore durante il volo di prova per esaurimento del carburante benchè l’apposito indicatore indicasse ancora la presenza dello stesso nel serbatoio – così richiedendo a questa Corte di legittimità un inammissibile apprezzamento circa il merito della lite.

Con l’ottava doglianza la srl Elialpi lamenta violazione della norma ex art. 2697 c.c. in tema di onere della prova in relazione agli artt. 1218 e 1513 c.c. poichè la Corte territoriale non ha rilevato che la società acquirente non aveva assolto al suo onere probatorio di dar prova che il vizio,verificatosi in volo, fosse ascrivibile al venditore, il quale invece aveva data prova dell’idoneità al volo del mezzo.

La questione posta con la su sunteggiata censura appare prescindere dall’effettivo oggetto della lite esaminato dalla Corte torinese, ossia se era da ritenersi superata o non la pattuita prova dell’elicottero.

Dunque risulta rilevante in questa prospettiva che il compratore abbia provato il mancato superamento della prova non anche le cause di detto fallimento posto che il contratto è sottoposto a condizione risolutiva.

Tuttavia il Collegio torinese, non solo, ha messo in rilievo come lo spegnimento improvviso del motore in volo rappresenta una valida ragione per non ritenere superata la pattuita prova, ma ha pure sottolineato come la responsabilità circa le condizioni dell’elicottero erano in capo alla società venditrice poichè onerata dell’obbligo di consegnare all’acquirente un mezzo funzionante secondo sua destinazione.

Con la nona ragione d’impugnazione la srl Elialpi lamenta violazione del disposto ex art. 360 c.p.c., n. 5 per omissione di fatto rilevante poichè la Corte territoriale non ha preso in considerazione l’accordo datato 21.4.2006, intervenuto tra le parti contrattuali di conferma del precedente accordo contrattuale.

La censura appare priva di fondamento posto che, per il chiaro tenore del patto evocato, lo stesso si rivela manifestamente irrilevante rispetto all’oggetto della lite, ossia il superamento del patto di prova.

Difatti, per quanto ritrascritto in ricorso, appare come l’accordo de quo riguardi esclusivamente il pagamento delle spese di installazione di impianto di riscaldamento; come si precisasse che “le operazioni d’acquisto” erano ancora in corso; e sopratutto come risulta ribadita la necessità della prova – fermo restando che non insorgano ulteriori problemi che possano pregiudicare detta operazione d’acquisto -.

Dunque il chiaro tenore del patto non supporta l’opzione interpretativa illustrata in questa sede dalla società ricorrente, ossia il consensuale superamento della patto di prova.

Inoltre parte resistente sottolinea come l’argomento in questione non risulti esser stato sottoposto – nonostante il deposito del documento – all’esame dei Giudici di merito nella prospettazione illustrata in ricorso per cassazione e tale presa di posizione difensiva risulta ignorata dalla parte ricorrente nella sua memoria di replica.

Con il decimo mezzo d’impugnazione la società ricorrente rileva omesso esame di fatto decisivo individuato nella consegna del velivolo alla srl Enosis, che ne ebbe così la disponibilità e di fatto lo utilizzò.

In effetti invece la Corte subalpina ha preso puntualmente in esame la cennata questione poichè ha sottolineato come la consegna, di cui parla parte ricorrente, era la consegna del velivolo all’unica impresa abilitata dalla casa costruttrice proprio in previsione della prova da eseguire.

Dunque il fatto fu esaminato dalla Corte di merito con conseguente insussistenza del vizio dedotto.

Con l’undecimo motivo di ricorso la srl Elialpi lamenta violazione delle norme in artt. 1490 e 1521 c.c., in quanto la Corte subalpina ebbe erroneamente ad inquadrare la fattispecie nell’istituto disciplinato dall’art. 1521 c.c., mentre era da esaminare a sensi dell’art. 1490 c.c., posto che risulta dai medesimi Giudici accertato che il mezzo venne ritirato dalla società acquirente ed utilizzato in attività di istruzione al volo del suo dirigente.

Come già evidenziato dianzi la Corte piemontese ebbe a precisare che non vi fu consegna del velivolo prima della prova risoltasi negativamente, poichè detta ricostruzione di fatto fondata su “espressioni labiali” della parte interessata, mentre in effetti la prova avvenne subito dopo che il velivolo fu ritirato dall’impresa designata per la manutenzione.

Dunque la ricostruzione giuridica proposta con il mezzo d’impugnazione appare mera tesi di parte che si contrappone all’argomentata ricostruzione fattuale e giuridica operata dalla Corte di merito.

Al rigetto del ricorso segue la condanna della sri Elialpi Elicopter Service a rifondere alla srl Enosis le spese di lite per questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6.200,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario secondo tariffa forense, siccome indicato in dispositivo.

Concorrono in capo alla società ricorrente le condizioni per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere alla società resistente le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

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