Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30712 del 21/12/2017


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Civile Sent. Sez. L Num. 30712 Anno 2017
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: RIVERSO ROBERTO

SENTENZA

sul ricorso 21251-2012 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.
80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
2017
3786

Avvocati

VINCENZO

TRIOLO,

ANTONIETTA

CORETTI,

EMANUELE DE ROSE, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

MANCINELLI STEFANO, elettivamente domiciliato in

Data pubblicazione: 21/12/2017

ROMA,

VIA

CRESCENZIO

20,

presso

lo

studio

dell’avvocato STEFANO MENICACCI, che lo rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– controri corrente –

avverso la sentenza n.

519/2012 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/10/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO
RIVERSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato VINCENZO STUMPO per delega verbale
Avvocato ANTONIETTA CORETTI.

LL

di ROMA, depositata il 30/03/2012 R.G.N. 1347/2011;

R.G. 21251/2012

FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Roma con sentenza 519/2012 ha riformato la sentenza che
aveva accolto, per intervenuta prescrizione del diritto, l’opposizione proposta dall’INPS

Garanzia della somma dovuta a Mancinelli Stefano a titolo di mensilità aggiuntive
afferenti le ultime tre mensilità ex art. 2 d.lgs. 80/1992.
La Corte di Appello ha accolto l’impugnazione del Mancinelli sostenendo che la
prescrizione annuale del credito del lavoratore ex art. 5 d.lgs cit. non potesse
decorrere prima che si fosse esaurita la procedura concorsuale (amministrazione
straordinaria) nella quale egli si era insinuato.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’INPS con un motivo.
Mancinelli ha resistito con controricorso; ed entrambe le parti hanno depositato
memorie ex art. 378 c.p.c.. La causa è stata rimessa in pubblica udienza dalla
camera di consiglio del 5.7.2017.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo il ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione di legge
(art. 1 d.lgs. 80/1992 e art. 2,2° comma I. 297/1982) e la contraddittorietà della
motivazione sostenendo che, data la natura previdenziale della prestazione relativa
all’ultime tre mensilità ex art 2 d.lgs. 80/1992 – pur riconosciuta nella stessa sentenza
impugnata – con conseguente inevitabile esclusione della disciplina delle obbligazioni
solidali (ed in particolare dell’effetto interruttivo attribuito alla domanda di
insinuazione al passivo rispetto al credito in oggetto), il termine di prescrizione
annuale stabilito dalla legge decorresse dall’esecutività dello stato passivo, senza che
la pendenza della procedura concorsuale potesse impedirne il decorso.
2.- La questione controversa attiene all’identificazione del dies a quo della prescrizione
annuale del diritto alle mensilità aggiuntive correlate alle ultime tre mensilità, ex art.
2 d.lgs. n.80/2015 ed al riconoscimento dell’effetto interruttivo nei confronti dell’INPS
della domanda di insinuazione al passivo proposta nei confronti di datore di lavoro
assoggettato a procedura concorsuale.
1

al decreto ingiuntivo con il quale era stato intimato il pagamento a carico del Fondo di

R.G. 21251/2012

3. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per la novità
delle questioni sottese al motivo, posto che le deduzioni sulla natura del credito in
oggetto e sui suoi riflessi in materia di prescrizione hanno natura di mera difesa,
risolvendosi nella sostanza nella contestazione dell’applicabilità della normativa
invocata a fondamento della pretesa azionata in giudizio e pertanto in una questione
già compresa nel thema decidendum e rilevabile pure d’ufficio.

di questa Corte in quanto i principi esposti in materia si sono andati consolidando nella
giurisprudenza di legittimità e non constano pronunce dissonanti, in particolare nella
materia della decorrenza della prescrizione.
5. Secondo l’orientamento giurisprudenziale che si è invero consolidato in materia con riferimento al TFR, ma sulla scorta di principi più generali relativi al Fondo ed alle
obbligazioni a carico dello stesso, che, dunque, possono trovare applicazione anche
con riguardo agli altri crediti di lavoro (da ultimo Cass. ordinanza 26819/2016, Cass.
n. 16617 del 2011, n. 8265 del 2010, Cass. n. 27917 del 19 dicembre 2005) – va
ritenuto che, nel caso in cui si controverta di crediti di cui al d.lgs. n. 80 del 1992, art.
2, comma 1, vale a dire “crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di
trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro
rientranti nei dodici mesi che precedono”, il diritto del lavoratore di ottenere
dall’I.N.P.S., in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del T.F.R. a
carico dello speciale fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di
credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al
credito vantato nei confronti del datore di lavoro, restando esclusa, pertanto, la
fattispecie di obbligazione solidale. Che, pertanto, il diritto si perfeziona non con la
cessazione del rapporto di lavoro ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta
legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell’esistenza e misura del credito in
sede di ammissione al passivo, oppure in ipotesi di datore non assoggettabile a
procedure concorsuali all’esito della procedura esecutiva).
6.- E’ stato altresì affermato che il Fondo di garanzia costituisca attuazione di una
forma di assicurazione sociale obbligatoria, con relativa obbligazione contributiva
posta ad esclusivo carico del datore di lavoro, con la sola particolarità che l’interesse
del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l’assunzione da parte dell’ente
previdenziale, in caso d’insolvenza del datore di lavoro, di un’obbligazione pecuniaria il
cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare
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4. Neppure può essere accolta l’istanza di rimessione della questione alle Sezioni Unite

R.G. 21251/2012

complessivo. Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del
rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei
presupposti previsti dalla legge: 1. insolvenza del datore di lavoro e accertamento del
credito nell’ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di
queste; 2. formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo
dell’esecuzione forzata.

dal perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona la proponibilità della
domanda all’I.N.P.S. (in tal senso la giurisprudenza della Corte si è già espressa con la
sentenza 26 febbraio 2004, n. 3939). Mentre la natura previdenziale dell’obbligazione
assunta dal Fondo rende inapplicabile la disciplina delle obbligazioni in solido (in
particolare dell’art. 1310 c.c.) e dunque il termine di prescrizione di un anno non
resta interrotto nei confronti del Fondo durante la procedura fallimentare a carico del
datore di lavoro (cfr. al riguardo Cass. 10.5.2016 n. 9495, 13 ottobre 2015, nn.20547
e 20548/2015 , 9 giugno 2014 n. 12971, 9 settembre 2013, n. 20675, 8 maggio
2013, a 10875, 23 luglio 2012, n. 12852).
Pertanto la domanda di insinuazione al passivo non ha effetti interruttivi nei confronti
dell’INPS per il diverso credito relativo alle prestazioni a carico del Fondo di Garanzia,
ma soggiace ad una autonoma disciplina con identificazione del dies a quo dalla
maturazione della fattispecie attributiva del diritto, come sopra identificata ai sensi
dell’art. 2 della legge 297/1982 richiamato dal d.lgs. 80/1992. D’altronde l’esecutività
dello stato passivo accerta l’esistenza del credito del lavoratore e gli consente di
rivolgersi subito all’INPS (Cass. 20547 e 20548/2015) ai sensi delle norme di legge
sopraindicate.
8.- Nel caso di specie l’odierno ricorrente, a fronte di uno stato passivo dichiarato
esecutivo in data 11.2.2004, ha presentato domanda all’I.N.P.S. in data 20.11.2009
quando il termine annuale di prescrizione dei crediti azionati era da ritenere ormai
spirato, non essendo intervenuti altri atti interruttivi.
9.-

Pertanto il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata e non essendo

necessari ulteriori accertamenti la domanda di Mancinelli deve essere respinta nel
merito. Le spese processuali devono essere compensate, considerato l’alterno esito
dei giudizi di merito e l’articolato sviluppo giurisprudenziale sulla natura del credito
per cui è causa e delle sue conseguenze in tema di prescrizione.
3

7. La prescrizione del diritto alla prestazione decorre, ai sensi dell’art.2935 cod. civ.,

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P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito
rigetta la domanda di Mancinelli Stefano. Compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3.10.2017

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