Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30711 del 27/11/2018

Cassazione civile sez. II, 27/11/2018, (ud. 10/07/2018, dep. 27/11/2018), n.30711

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14145/2013 proposto da:

RAFFA IMMOBILIARE DI M.S. & C SNC, in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FELICIANO SCARPELLINI 30, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE

CURTI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA MARIA PINTO;

– ricorrente –

contro

M.G.;

– intimata –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di MILANO, depositato il

28/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/07/2018 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Fabrizio POLESE, con delega dell’Avvocato Anna Maria

PINTO, difensore della ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Raffa Immobiliare propone ricorso straordinario ex art. 111 Cost., comma 7, contro l’avv. M.G., che non resiste con controricorso, avverso il provvedimento del Tribunale di Milano L. n. 794 del 1942, ex artt. 28 e segg., che ha liquidato Euro 1860,40 per un contenzioso tra la ricorrente e M.B..

Il tribunale ha statuito che l’affermazione della resistente sull’intervenuto pagamento della somma di Euro 1860,40 era priva di riscontro in quanto del versamento di Euro 300 non vi era prova mentre per l’assegno di Euro 1562,40 vi era prova dell’emissione ma non del beneficiario.

Il ricorso si articola in tre motivi.

In prossimità dell’adunanza camerale del 20 settembre 2017 il PG ha chiesto il rigetto del ricorso ma con ordinanza interlocutoria la causa è stata rimessa alla pubblica udienza, non ravvisandosi l’evidenza decisoria che giustifica la trattazione in camera di consiglio ed essendo in attesa della decisione delle S.U. sulla questione per cui è causa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

In via preliminare va rilevato che le S.U., con sentenza n. 4485 del 23.2.2018, hanno sancito che la controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, introdotta sia ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato, resta soggetta al rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all’esistenza del rapporto o, in genere, all’an debeatur.

Soltanto qualora il convenuto ampli l’oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell’art. 14 D.Lgs cit., la trattazione di quest’ultima dovrà avvenire, ove si presti ad una istruzione sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con il rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande.

Limitatamente al presente giudizio, ed in relazione alla ordinanza interlocutoria richiamata, resta confermata la proponibilità del ricorso per cassazione anzichè dell’appello.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 115,116 c.p.c., artt. 2702,2719 c.c., D.P.R. n. 300 del 1972, artt. 6 e 21, perchè erano stati prodotti fattura firmata e stralcio dell’estratto conto.

Col secondo motivo si lamenta omesso esame di fatto decisivo per essere stata trascurata la fattura n. (OMISSIS) e col terzo nullità per violazione dell’art. 702 ter c.p.c., comma 3.

Il ricorso non merita accoglimento.

Il tribunale ha statuito che l’affermazione della resistente sull’intervenuto pagamento della somma di Euro 1860,40 era priva di riscontro in quanto del versamento di Euro 300 non vi era prova mentre per l’assegno di Euro 1562,40 vi era prova dell’emissione ma non del beneficiario.

Questa prevalente e decisiva ratio non viene congruamente impugnata.

La prima censura, promiscua nel riferimento a plurime violazioni di legge sostanziale e processuale, sembra proporre sostanzialmente un errore revocatorio riferendo dell’esistenza agli atti della prova, difetta di specificità non riportando il contenuto degli atti richiamati e non tiene conto che la fattura deve essere quietanzata e non solo firmata (Cass. n. 24837/2014).

Il secondo motivo, solo enunciato, non tiene conto che, a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, è denunciabile in cassazione solo l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21257, Rv. 632914).

Il vizio motivazionale previsto dell’art. 360 c.p.c., n. 5), pertanto, presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico.

Sotto altro profilo, come precisato dalle Sezioni Unite, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Può essere pertanto denunciata in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Nel caso di specie non si ravvisano nè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nè un’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, avendo la sentenza sancito l’inidoneità dell’asserita prova dedotta.

Il terzo motivo è infondato perchè, come richiesto dal PG, del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 3, lett. I, prevede che nelle controversie disciplinate dal capo 3^ (tra le quali rientrano quelle di cui all’art. 14 del medesimo D.Lgs.) non si applicano dell’art. 702 ter c.p.c., commi 2 e 3, i quali, rispettivamente, stabiliscono che, se la domanda non rientra tra quelle indicate nell’art. 702 bis, il giudice con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile e nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale (secondo comma) e, se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedano un’istruzione non sommaria, con ordinanza non impugnabile, fissa l’udienza di cui all’art. 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro 2^.

Sul punto valgono le richiamate statuizioni della sentenza delle S.U. n. 4485/2018 ed è da osservare che la ricorrente non indica quale concreto pregiudizio abbia subito, avendo svolto tutte le difese opportune.

Donde il rigetto del ricorso senza pronunzia sulle spese, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002, commi 2 e 3, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

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