Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30711 del 21/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 30711 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: DE FELICE ALFONSINA

ORDINANZA

sul ricorso 26684-2012 proposto da:
ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E
ALIMENTARI DELLA REGIONE SICILIA, in persona del
legale rappresentante pro tempore, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI
PORTOGHESI N. 12;
– ricorrente –

2017
3771

contro

ESPOSITO NICOLOT, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA ANTONIO BERTOLONI 31, presso lo studio
dell’avvocato FABIO PULSONI, che lo rappresenta e

Data pubblicazione: 21/12/2017

difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE RASPANTI,
giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1342/2012 della CORTE
D’APPELLO di PALERMO, depositata il 18/09/2012 R.G.N.

1682/2010.

R.G.26684/2012

CONSIDERATO

Che la Corte d’Appello di Palermo, con sentenza in data 30/7/2012, a
conferma della decisione del Tribunale di Trapani n. 298/2010 ha respinto la

Regione Sicilia, rivolta a sentir dichiarare la sussistenza di un autonomo
potere, espresso con delibera di Giunta, di recepire solo parzialmente la parte
economica del c.c.n.l. per il settore agricolo – forestale nei confronti di Nicolò
Esposito, dipendente addetto a lavori di sistemazione idraulico forestale,
applicando solo taluni dei benefici da questo fissati ovvero disponendone la
corresponsione limitatamente ad alcune annualità. Che la stessa sentenza ha
altresì respinto la domanda della Regione volta a sentir dichiarare la
prevalenza del contratto collettivo integrativo, espressione del metodo
contrattuale adottato dalla regione Sicilia per il personale alle sue dipendenze,
negando all’Ente la libertà di scegliere se, e in qual misura, recepire la
disciplina del rapporto, derivandola dal contratto collettivo integrativo piuttosto
che dalla contrattazione collettiva nazionale del settore.
Che la sentenza ha sostenuto che nel pubblico impego contrattualizzato,
quando si controverte di materia riservata per legge all’autonomia collettiva a
livello nazionale, gli atti amministrativi di recepimento, imposti dal legislatore
al fine di dare ingresso alla disciplina contrattuale nell’ordinamento giuridico
regionale, retrocedono a meri strumenti esecutivi, rispetto ai quali gli organi
preposti non esercitano alcun potere autonomo. Che l’intervento diretto della
contrattazione collettiva nazionale nell’ordinamento regionale, non costituisce
un’indebita invasione nel potere delle parti sociali di disporre contratti
integrativi, in ragione del rapporto gerarchico esistente tra i diversi livelli di
contrattazione.
Che avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione l’Assessorato
regionale delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Sicilia, con un unico
articolato motivo, cui resiste con tempestivo controricorso Nicolò Esposito.

domanda dell’Assessorato regionale delle Risorse Agricole e Alimentari della

RITENUTO

Che nell’unica articolata censura parte ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione degli artt. 40 del d.lgs. n.165/2001; 23, co.5 I. reg. sic. n.
10/2000; 45 ter I. reg. sic. n. 16/1996; 49 I. reg. sic. n. 14/2006; 3, ult. co. I.
reg. sic. n. 2/1978. Che, richiamandosi a principi espressi dalla giurisprudenza

disciplina del personale da esso dipendente rispetto alla contrattazione
nazionale di categoria, di tal che quest’ultima non sarebbe in grado di
sprigionare alcuna forza autoritativa nei confronti della prima. Che la difesa
della Regione siciliana svolge un’attenta ricostruzione della legislazione
regionale (anche) successiva all’orientamento giurisprudenziale cui si richiama,
per evidenziarne la piena consonanza con quanto espresso in sede di
legittimità.
Che dolendosi del fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto direttamente
prevalenti sul contenuto delle delibere della Giunta regionale le disposizioni del
c.c.n.I., la parte ricorrente ha altresì contestato la falsa applicazione da parte
del Giudice d’appello, in particolare dell’art. 40, co.3, d.lgs. n. 165/2001, là
dove a esso si è inteso attribuire il significato dell’introduzione di un rapporto
di sovraordinazione gerarchica tra contratti collettivi nazionali e integrativi,
escludendo che vi sia stata una “…malintesa lesione dell’autonomia collettiva,
in sede decentrata, atteso che essa non potrebbe comunque interferire ovvero
derogare rispetto ad istituti normativi o economici attribuiti in via esclusiva alla
contrattazione di primo livello”.

Che la censura è fondata.
Che, nel trattare il tema del rapporto tra contratti collettivi di diverso
ambito territoriale con riferimento al pubblico impiego contrattualizzato, la
giurisprudenza nega la legittimità di criteri che non siano riconducibili al
principio di autonomia delle fonti di disciplina del rapporto. Che, sul punto
controverso, questa Corte ha deciso the “Anche nel pubblico impiego
privatizzato, il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale

2

di questa Corte, la censura valorizza l’autonomia dell’Ente con riferimento alla

(nazionale, regionale, provinciale, aziendale) deve essere risolto non in base al
criterio della gerarchia (che comporterebbe la prevalenza della disciplina di
livello superiore), né in base al criterio temporale (che provocherebbe la
prevalenza del contratto più recente e che, invece, è determinante solo
nell’ipotesi di successione dei contratti collettivi con identità di soggetti
stipulanti, ossia del medesimo livelío), ma secondo il principio di autonomia (e,

le associazioni sindacali, nell’esercizio della loro autonomia, pongono, mediante
statuti o altri idonei atti di limitazione, fra i vari gradi o livelli della struttura
organizzativa e della corrispondente attività (Cass. n.8892/2017).

Che in definitiva, essendo la censura fondata, il ricorso va accolto e la
sentenza cassata.

P.Q.M.
H24 Ile0J/(1-44
La Corte accoglie il ricorso e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo in
diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nell’Adunanza Camerale del 28/9/2017

reciprocamente, di competenza); alla stregua del collegamento funzionale che

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