Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30710 del 27/11/2018

Cassazione civile sez. II, 27/11/2018, (ud. 10/07/2018, dep. 27/11/2018), n.30710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7659-2016 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRISCIANO 28,

presso lo studio dell’avvocato DANILO SERRANI, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati LUISA IPPOLITA GHEDUIINI, SILVIA

MAILARDI;

– ricorrente –

contro

L.C., L.F., B.F., nella

loro qualità di Eredi di B.I. e di I.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VICOLO MARGANA 1E, presso lo

studio dell’avvocato LUIGI RINA DI FERRI, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DARIO BIANCHINI;

C.F.H.L. in B., quale erede di B.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SILVIO PELLICO, 2 A/7, presso

lo studio dell’avvocato CRINI FRANCESCA che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CAMERINO SERGIO;

– controricorrenti –

e contro

B.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 46/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 15/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/07/2018 dal Consigliere SERGIO GORJAN;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ALESSANDRO PEPE, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato DANILO SERRANI, difensore del ricorrente che ha

chieste l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato CRINI GIUSEPPE con delega dell’avvocato CRIMI

FRANCESCA difensore della resistente che ha chiesto il rigetto del

ricorso;

udito l’Avvocato BIANCHINI DARIO difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetta del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.M. ebbe ad evocare in causa,avanti il Tribunale di Venezia, i germani G. ed B.A., nonchè gli eredi del germano B.I., per procedere alla divisione dei beni relitti morendo dal padre B.A. e dalla madre C.C..

B.G. si costituiva aderendo alla domanda del fratello M., mentre sia B.A. che gli eredi di B.I. aderivano, bensì, alla domanda di divisione ma con modalità diverse da quelle prospettate dall’attore.

Esperita consulenza tecnica, il Tribunale lagunare,con sentenza non definitiva accertava la validità del testamento redatto dalla C. il 5.5.2000 e dichiarava la nullità della disposizione a titolo particolare portata in postilla datata 12.6.2000 sempre redatta dalla de cujus.

Interpose appello principale B.A. – con riguardo alla statuizione di nullità della postilla -, anche M. e B.G. proponevano impugnazione incidentale – avverso il rigetto della revoca anche del testamento datato 5.5.2000 -, mentre gli eredi di B.I. chiedevano il rigetto d’ambedue i gravami.

La Corte serenissima con la sentenza impugnata ebbe a rigettare ambedue i gravami confermando la prima decisione.

Osservavano i Giudici veneti, con riguardo al gravame principale, come l’istanza di rimessione in termini, formulata dall’appellante per poter depositare documento della madre, tardivamente ritrovato, andava rigettata non concorrendone i termini di legge e,comunque, risultando irrilevante, ai fini di causa,il documento in questione;

come la postilla datata 12.6.2000 confezionata dalla de cujus era nulla quale disposizione di ultima volontà, poichè indeterminato l’oggetto del lascito ed ignoto il soggetto beneficiato.

Con riguardo all’impugnazione incidentale, mossa da G. e B.M., il Collegio veneziano rilevava come la postilla del 13.5.2000 di revoca dei testamenti precedenti risultava apposta sulla scheda portante il testamento redatto il 5.5.2000, sicchè non poteva intendersi che la revoca si riferisse anche a detto testamento, che dunque rimaneva valido.

Avverso la sentenza resa dalla Corte lagunare ha interposto ricorso per cassazione B.A. articolando 5 motivi.

Hanno resistito con contro ricorso e l’erede di B.M. e gli eredi di B.I., mentre B.G., benchè ritualmente evocato, non si costituiva. In prossimità dell’udienza hanno depositato memorie difensive il ricorrente ed i resistenti costituiti.

All’odierna udienza pubblica,sentiti i difensori delle parti ed il P.G. – rigetto ricorsi -, la Corte adottava decisione siccome illustrato in presente sentenza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da B.A. s’appalesa infondato e va rigettato.

Con la prima ragione di impugnazione il B. denunzia vizio di nullità per omessa pronuncia in violazione del disposto ex art. 112 c.p.c., in quanto la Corte serenissima non ebbe a pronunciare sulla sua istanza di integrazione del contraddittorio mediante la chiamata in causa del soggetto beneficiario del lascito disposto con la postilla del 12.6.2000 redatta dalla de cujus, ossia le (OMISSIS).

La dedotta nullità non concorre posto che la Corte territoriale ha puntualmente affrontata la questione, oggi riproposta dall’impugnante, poichè a pagina 14 della sentenza impugnata espressamente afferma che il soggetto beneficiario della disposizione prevista nella postilla de qua è ignoto e specifica che non può esser individuato nelle (OMISSIS).

Dunque la Corte veneta ha puntualmente esaminata la questione circa la chiesta chiamata in causa poichè ha escluso l’esistenza del soggetto beneficiario, eventuale litis consorte, con specifica motivazione, sicchè non concorre all’evidenza la dedotta nullità.

Con il secondo mezzo d’impugnazione il B. deduce violazione del disposto in art. 184 bis c.p.c. poichè la Corte serenissima ha erroneamente rigettato la sua istanza di rimessione in termini, poichè in effetti il documento non era nella sua disponibilità e lo stesso assumeva assoluta rilevanza in causa poichè individuava il destinatario del lascito previsto nella postilla testamentaria datata 12.6.2000.

La censura svolta non appare aver fondamento posto che la Corte veneta ha esposto articolata motivazione per escludere la ricorrenza delle condizioni cui la norma invocata consente la rimessione in termini per la chiesta attività probatoria.

Difatti, con conclusione logica e condivisibile, il Collegio veneziano ha tratto da due circostanze certe – l’impugnante ebbe a concorrere alla confezione del documento ed era nella piena disponibilità dell’alloggio occupato in vita dalla madre sin dall’apertura della successione – la conclusione che questi aveva la disponibilità – quantomeno usando dell’ordinaria diligenza nell’adeguata ricerca – del documento asseritamente ritrovato tardivamente rispetto alle preclusioni istruttorie verificatesi nella lite divisoria con i germani.

Inoltre il Collegio veneziano ha,comunque, apprezzato anche la non incidenza del documento ai fini di causa, posto nella lettera in questione viene espresso solamente un progetto non realizzatosi anche per la mancata adesione del soggetto beneficiario.

L’argomentazione critica svolta in ricorso avverso detta articolata e compiuta valutazione rimane allo stato di mera opinione diversa, sicchè non può configurarsi il vizio di legittimità dedotto.

Con il terzo mezzo di doglianza il ricorrente lamenta violazione della normativa portata in artt. 628,631 e 644 c.c. in ordine all’interpretazione della disposizione di ultima volontà presente nella postilla del 12.6.2000 redatta dalla C. sotto il profilo dell’indeterminatezza e indeterminabilità, senza il ricorso all’arbitrio di terzo, della volontà della disponente circa i beni oggetto della disposizione a titolo particolare.

In particolare l’impugnante rileva come al riguardo non assume rilievo nè il cenno all’art. 628 c.c. nè all’art. 631 c.c., i quali portano norme che non attengono all’individuazione dei beni oggetto di disposizione di ultima volontà, mentre una corretta valutazione degli elementi in causa avrebbe consentito di agevolmente individuare la ” miglior parte ” della collezione pittorica relitta dal nonno B.I. – pittore veneziano di inizio novecento – senza il ricorso all’arbitrio del terzo, siccome paventato dalla Corte di prossimità, ed alla base della sua statuizione di nullità della postilla.

In effetti il ragionamento esposto dalla Corte serenissima appare unitario ed articolato circa le ragioni di nullità della disposizione e non rigidamente schematico siccome viene trattato nel ricorso per cassazione.

La Corte veneta ha messo in rilievo come, in forza della postilla di ultima volontà redatta dalla C., non siano individuabili nè il beneficiario della disposizione a titolo particolare nè l’oggetto della stessa, sicchè il richiamo alla nullità ex art. 631 c.c. evidentemente afferisce alla norma in citato art., comma 2.

Disposizione normativa,per altro,insuscettibile di interpretazione estensiva secondo il tradizionale insegnamento di questa Corte – Cass. sez. 2 n. 3092/1993 – poichè relativa ad eccezione rispetto alla regola principe posta in art. 631 c.c., comma 1.

Inoltre il Collegio veneziano ha osservato come la stessa consulente tecnica, con riguardo all’individuazione della “miglior parte” della collezione pittorica in questione, ha evidenziato la difficoltà di detta operazione specie con relazione alla collezione originaria, significativamente depauperata nel tempo.

A fronte di detta articolata e compiuta valutazione l’impugnante contrappone la propria valutazione dei dati fattuali usati per il giudizio e propria ricostruzione della disciplina desunta dalle norme applicate.

Con la quarta ragione di doglianza il B. lamenta violazione degli artt. 628,630,631 c.c. e art. 1362 c.c. e segg. poichè la Corte veneta non ebbe ad adeguatamente indagare la volontà espressa dalla de cujus, utilizzando anche elementi estrinseci rispetto al dato letterale desumibile dalla postilla di causa. Anche tale censura si concretizza in effetti con una richiesta di valutazione del merito della lite da parte di questa Corte di legittimità.

La Corte serenissima ha messo in evidenza come la disposizione particolare di ultima volontà oggetto di causa non consentisse in modo assoluto di individuare il beneficiario e parte impugnante non contesta tale conclusione, limitandosi a riferirla alla inadeguata valutazione da parte dei Giudici di appello della pluralità dei dati all’uopo utili acquisiti in causa, i quali invece s’erano limitati ad apprezzare la lettera della disposizione, effettivamente inadeguata allo scopo di indicare il beneficiario.

In particolare B.A. individua gli elementi estrinseci alla postilla in questione e nella lettera, tardivamente ritrovata, e nelle confidenze raccolte da persone amiche della de cujus, di cui era stata offerta prova testimoniale non ammessa.

All’evidenza i citati dati non appaiono incidenti sulla statuizione della Corte veneta posto che ambedue non ritualmente introdotti in causa.

La lettera poichè tardivamente dimessa e la prova per testi poichè non ammessa in prime cure senza alcuna censura specifica sul punto in grado d’appello.

Quindi l’impugnante lamenta mancata applicazione, da parte della Corte di merito, del disposto in art. 631 c.c., comma 2, od in alternativa di non aver tratto argomento interpretativo dalla norma in art. 630 c.c..

Come supra già visto la Corte serenissima ha applicato proprio la norma in art. 631 c.c., comma 2 per dichiarare la nullità della postilla per il difetto assoluto di elementi per determinare il beneficiario della disposizione a titolo particolare, come visto difetto riconosciuto dallo stesso impugnante, quanto alla lettera della disposizione stessa, e confortata dallo stesso richiamo a dati probatori non acquisiti agli atti del processo.

Quanto al cenno relativo alle disposizioni a favore dei poveri, all’evidenza la norma ex art. 630 c.c. non assumeva alcuna rilevanza nella questione, sicchè rettamente la Corte veneta non ne ha trattato, poichè un Ente culturale e lo scopo di esposizione museale non ha alcuna attinenza con la volontà di beneficiare le persone indigenti.

Con il quinto ed ultimo mezzo d’impugnazione, il B. ha dedotto violazione dell’art. 115 c.p.c. poichè la Corte ha utilizzato, come dato notorio, un fatto – la circostanza che la (OMISSIS) non espone opere pittoriche dell’ottocento e novecento bensì di epoca anteriore -,in effetti non avente le caratteristiche per assumere l’assegnata valenza probatoria.

Un tanto ha rilevato, inoltre, il B. senza rilevare che comunque la collezione di B.I. comprendeva anche opere pittoriche più risalenti nel tempo ed il suo studio risultava allogato proprio in ambienti oggi in proprietà di detto Polo museale.

La censura rimane superata implicitamente dalla soluzione afferente l’impossibilità di individuare il soggetto destinatario della disposizione a titolo particole della C. adottata dalla Corte veneta.

Inoltre la stessa parte impugnante nell’articolare l’argomento critico nemmeno adombra che l’affermazione della Corte veneta sia errata in fatto, tanto che lumeggia come Italico B. era proprietario anche di opere pittoriche anteriori ai secoli citati in sentenza, che,quindi, ben potevano esser esposti nella (OMISSIS).

Infine va rilevato come l’argomentazione, fondata sul fatto notorio afferente la tipologia di opere pittoriche esposte dal Polo museale citato, risulti utilizzata ad abundantiam dalla Corte e, non già, sia l’unico argomento probatorio portato a sostegno della sua conclusione che,in forza della postilla testamentaria della C., non era possibile individuare il soggetto destinatario del lascito.

Le istanze ex art. 385 c.p.c., u.c. avanzate dalle due parti resistenti vanno rigettate non ritenendo questa Corte concorrano nella specie le ragioni fattuali, cui la legge ne ricollega l’applicazione.

Al rigetto dell’impugnazione segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna, di B.A. a rifondere, sia agli eredi di B.I. che all’erede di B.M., le spese di questo giudizio di legittimità, tassate in globali Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, in favore di ciascuna parte oltre accessori di legge e rimborso forfetario, siccome precisato in dispositivo.

Concorrono i requisiti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna B.A. alla rifusione verso le parti resistenti delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in globali Euro 4.200,00, di cui 200,00 per esborsi, per ciascuna parte oltre accessori di legge e rimborso forfetario nella misura del 15%.

Rigetta le istanze ex art. 385 c.p.c. proposte dai resistenti.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

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