Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30710 del 21/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 30710 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: DE FELICE ALFONSINA

ORDINANZA

sul ricorso 22842-2012 proposto da:
ARDAGNA GIANLUCA ANTONINO RDGGLC73R13H700V, BATTIATA
FRANCESCO BTTFNC69B01D423B, CALVARUSO DIEGO
CLVDGI68S16A176U, CAMPO SALVATORE CMPVT68D28G319X,
CATALANO CALOGERO CTLCGR71M21C286A, CIPRI NICOLA
CPRNCL66C08H700X, COLOMBA ANTONINO CLMNNN54H21D423H,
D’ANGELO GIUSEPPE DNGGPP61R16G208Z, D’ANGELO MICHELE
DNGMHL56P26D423F, DI GIOVANNI PIETRO nato a
2017
3770

CASTELVETRANO (TP) il 22/04/1965, IOVINO CLAUDIO
ANTONINO VNICDN64H16G319V, LA COMMARE FRANCESCO
LCMFNC68T30D423J, LEGGIO GIUSEPPE LGGGPP69P05G319U,
LENTINI TOMMASO MARIA LNTTMS61S30A176K, LOMBARDO
MARIO LMBMRA69L31D423K, MAZZARA GIUSEPPE

Data pubblicazione: 21/12/2017

MZZGPP69A13D423Z,

ROBINO

LEONARDO

VITO

RBNLRD63B24H700B, ROSSELLI ALBERTO RSSLRT7OR21D423U,
ROZZISI GIUSEPPE RZZGPP70M30G319Y, SIMONE ANTONINO
SMNNNN65L26G319K, SIMONTE ORAZIO SMNRZ064A27G319Q,
TRANCHIDA GIUSEPPE TRNGPP68B27G208A, tutti

GALATI 100/C, presso lo studio dell’avvocato BIAGIO
GIARDIELLO, rappresentati e difesi dagli avvocati
BIAGIO PACE, DOMENICO ACCIARITO, giusta delega in
atti;
– ricorrenti contro

ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E
ALIMENTARI DELLA REGIONE SICILIANA, in persona del
legale rappresentante pro tempore, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI
PORTOGHESI N. 12;

– controricorrente

avverso la sentenza n. 422/2012 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 24/04/2012 R.G.N. 691/2010.

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VITO GIUSEPPE

R.G. 22842/2012

CONSIDERATO
Che

la Corte d’Appello di Palermo, con sentenza del 24/4/2012, a

conferma della decisione del Tribunale della stessa sede n.1134/2009, ha
respinto la domanda di Gianluca Antonino Ardagna e altri, tutti operai forestali,
rivolta a ottenere la condanna della regione Sicilia, Assessorato per le Risorse

retributive sulla paga oraria, disposte dal c.c.n.l. di settore (quadriennio 20022005), per il servizio dagli stessi prestato dal 2002 al 2004.
Che la Corte territoriale ha motivato il diniego sulla circostanza che la
pretesa originaria dei ricorrenti si basava sulla delibera di Giunta n.178 del
maggio 2005, con cui l’ente datore di lavoro recepiva la parte economica del
c.c.n.l. solo relativamente all’anno 2005 (avendo già recepito la parte
normativa con delibera del marzo 2005), e alla cui interpretazione letterale si
era conformato il giudice di prime cure. Che, di contro, nell’atto introduttivo gli
appellanti, ignorando la statuizione del primo Giudice hanno introdotto una
prospettazione nuova, ponendo a base della loro pretesa direttamente il c.c.n.l.
per il settore idraulico – forestale e idraulico – agrario. Che, seppure parte
ricorrente avesse voluto ipotizzare l’illegittimità della delibera n.178/2005,
avrebbe dovuto formulare diversamente la domanda quale pretesa rísarcitoria
e non già retributiva.
Che avverso la decisione interpongono ricorso i lavoratori con tre censure,
cui resiste con tempestivo controricorso la Regione Sicilia.
RITENUTO
Che con la prima censura parte ricorrente deduce violazione degli artt. 3,
24, 101, 102, 111 e 117 Cost., poiché il recepimento parziale del c.c.n.l. del
settore idraulico-forestale e idraulico-agrario viola i principi di eguaglianza
formale e sostanziale garantiti dalla Carta costituzionale.
Che la seconda censura lamenta violazione di leggi dello Stato italiano e
della Regione siciliana, sostanzialmente sostenendo che il d.lgs. n.165/2001
(art.45) attribuisce all’autonomia collettiva la competenza in materia

agricole e alimentari – Territorio e Ambiente, a corrispondere le differenze

retributiva, e che pertanto, introducendo tale norma un principio inderogabile e
imperativo per le pubbliche amministrazioni (art. 2, co.3, del medesimo d.lgs.
n.165), nessuna di esse può esimersi dall’applicare ai propri dipendenti il
trattamento economico previsto dal rispettivo contratto collettivo. Che tale
principio è altresì espressamente previsto nella I. reg. n.16/1996 (art.45 ter,
co. 5) con riferimento agli addetti ai servizi idraulico-forestali.

pronunce del Giudice dell’Appello sulla medesima questione oggetto del
giudizio de quo.

Che le tre censure esaminate congiuntamente per connessione, presentano
più di un profilo d’inammissibilità.
Che in primo luogo dall’atto introduttivo del giudizio di legittimità rileva la
mancata esposizione dei fatti di causa, nei sensi di cui all’art. 366, co.1, n.3
cod. proc. civ. Che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il
ricorso per cassazione è inammissibile qualora il ricorrente non abbia
riprodotto alcuna narrativa della vicenda processuale, né accennato all’oggetto
della pretesa, non consentendo così alla Corte l’esatta individuazione della
materia del contendere (Cass. Sez. Un. n.16628/2009).
Che, così come proposte, le censure appaiono prive di attinenza al decisum
della sentenza d’Appello avverso cui si ricorre. Che, secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte, la mancanza di motivi che possano rientrare
nel paradigma normativo di cui all’art. 366, co. 1, n.4 del cod. proc. civ.,
comporta l’inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. n.17125/2007;
Cass. n.4036/2011).
Che, ancora secondo un orientamento consolidato di questa Corte, i motivi
posti a fondamento della cassazione della sentenza invocata devono possedere
i caratteri della specificità, della completezza, della riferibilità alla decisione
stessa, e che ciò comporta la necessità che l’esposizione delle argomentazioni
sia intelligibile ed esauriente a illustrare le dedotte violazioni di norme o
principi di diritto. Che, in definitiva, sulla base del principio di cui all’art. 366,
co. 1, n.4, va ritenuto inammissibile, il motivo che non precisi in qual modo

2

Che la terza censura rileva contraddittorietà di motivazione tra diverse

abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la
pronuncia di merito (Cass. n.13830/2004).
Che infine, le censure vanno ritenute inammissibili anche per inosservanza
del requisito di cui all’art. 366, co.1, n.6 cod. proc. civ. Le doglianze
propongono questioni nuove, come correttamente ha già evidenziato anche la
Corte territoriale.

mostrano, per la prima volta, di voler porre a base della pretesa non più la
delibera di Giunta sopra menzionata, della quale pare anzi che sostengano la
illegittimità, ma direttamente il c.c.n.l. per il settore idraulico forestale e
idraulico-agrario.” e che “…tale nuova prospettazione sottenda un mutamento
del titolo della pretesa che appare inammissibile in appello comportando la
valutazione di situazioni giuridiche non prospettate in primo grado che
introducono nel processo nuovi temi d’indagine e di decisione.” Che tale ratio
della decisione, non risulta in alcun modo censurata dalla parte ricorrente.

Che in definitiva, essendo le censure inammissibili, il ricorso è rigettato.
Che le spese seguono la soccombenza, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento nei confronti
della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro
7.0000er competenze professionali, oltre spese forfetarie nella misura del 1
per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 e agli accessori di legge.

Così deciso nell’Adunanza Camerale del 28/9/2017

Che quest’ultima ha affermato che gli appellanti “…con l’impugnazione

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