Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3071 del 10/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/02/2020, (ud. 10/09/2019, dep. 10/02/2020), n.3071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTO Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15175-2018 proposto da:

V.G., P.L., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA EMILIO DE’ CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato

GIORGIO LENER, che le rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

BANCO BPM SPA, in persona del Procuratore speciale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 21,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONELLO PIERRO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

INVEST BANCA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7161/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DOLMETTA

ALDO ANGELO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- La controversia giunta ora all’esame di questa Corte muove dall’atto di citazione con cui P.L. e V.G. hanno convenuto avanti al Tribunale di Roma la s.p.a. Invest e la s.p.a. la s.p.a. Banco BPM (come allora diversamente denominata) in relazione a una fattispecie di acquisto di titoli obbligazionari emessi dallo Stato argentino e per la violazione delle regole che la legge pone in capo agli intermediari abilitati. La s.p.a. Invest è stata convenuta quale soggetto con cui si era sviluppato il rapporto di servizio di investimenti; la s.p.a. Banco BPM quale soggetto nel tempo succeduto alla Banca Popolare di Cremona, nel 2001 resasi cessionaria di in ramo di azienda della Invest.

Con sentenza depositata nel dicembre 2012, il Tribunale di Roma, in accoglimento della richiesta attorea, ha “accertato la condotta illecita” tenuta dagli intermediari; dichiarato “invalidi i contratti stipulati”; condannato in solido gli intermediari medesimi a “corrispondere alle attrici una determinata somma di danaro”.

2.- Successivamente Invest ha concluso una transazione con le signore P. e V. in relazione alla “propria quota di responsabilità”.

3.- Il Banco BPM ha invece impugnato la decisione del primo grado avanti alla Corte di Appello di Roma; questa, “in accoglimento dell’appello”, ha “dichiarato la carenza di legittimazione passiva” del Banco.

4.- In proposito la Corte territoriale ha osservato che “dall’atto del 21/12/2001 del notaio F.F.R. n. rep. è espressamente previsto che “la venditrice solleva inoltre da responsabilità l’acquirente in ordine ai rapporti ceduti riferita al periodo anteriore alla data di efficacia e, in particolare in via puramente esemplificativa, relativamente alla negoziazione dei titoli di credito…””; “gli acquisti dei titoli da parte delle appellate si verificarono nell’agosto 2000 e quindi precedentemente alla cessione del ramo di azienda alla Banca di Cremona che poi a sua volta lo cedette al Banco”.

5.- Avverso questo provvedimento P.L. e V.G. propongono ricorso, affidandolo a due motivi di cassazione.

Il Banco resiste con controricorso, cui aggiunge un motivo di ricorso incidentale non condizionato all’esito di quello principale.

6.- Il Banco ha anche depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

7.- I motivi del ricorso principale risultano intestati nei termini qui di seguito trascritti.

Primo motivo: “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione o falsa applicazione dell’art. 2558 c.c., comma 1”.

Secondo motivo: “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione o falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., comma 2”.

In ragione della stretta contiguità che lega i due motivi di ricorso, gli stessi sono suscettibili di esame unitario.

8.- Assume dunque il ricorrente che la Corte di Appello ha errato a non prendere in esame la normativa di legge che regola la fattispecie e gli effetti della cessione di azienda, come pure dei rami di questa, si esaurisce in un riscontro circoscritto alle pattuizioni intercorse tra cedente e cessionario.

Così la sentenza ha trascurato – si puntualizza in particolare la norma dell’art. 2558 c.c., che propriamente fissa la regola della “automatica sostituzione dell’acquirente all’alienante quale parte dei… rapporti contrattuali” in essere (salvo solo il caso, qui non ricorrente, di rapporti contrattuali aventi carattere personale). Secondo quanto pure ha dato atto dalla banca cessionaria, con più comunicazioni (estratti “deposito titoli custodia” compresi) a suo tempo rivolte alle attuali ricorrenti.

Si deve inoltre tenere presente – prosegue il ricorrente – che le domande promosse dalle ricorrenti hanno tutte natura contrattuale, tanto quella di invalidità, quanto quelle intese a fare valere le violazioni degli obblighi di legge da parte dell’intermediario e a chiedere la conseguente condanna risa rcitoria.

D’altro canto, il contratto, su cui la Corte territoriale ha fondato la propria pronuncia, è intervenuto tra la banca cedente e quella cessionaria; rispetto alle clausole contenute nel medesimo, le attuali ricorrenti sono – e rimangono – soggetti terzi. Il principio sancito dalla norma dell’art. 1372 c.c., comma 2 esclude, perciò, che le stesse possono avere, ovvero prendere, effetto nei confronti dei terzi, ove vengano comunque a deviare – com’è nel caso – rispetto alla disciplina legale della cessione di azienda.

9.- Il ricorso principale merita accoglimento.

La motivazione della pronuncia della Corte di Appello si è limitata, in effetti, a trascrivere il testo di una clausola contenuta nel contratto di cessione di azienda, a suo tempo intercorso tra due società bancarie (cfr. sopra, n. 4). Come se questa trascrizione fosse sufficiente comunque – di per sè stessa, cioè – a chiudere ogni problema e a soddisfare ogni disamina (di là dal mero riscontro relativo alla collocazione temporale degli atti di acquisto dei titoli argentini).

La sentenza impugnata, in altri termini, ha del tutto trascurato – come ha esattamente rilevato il ricorrente – di confrontare la clausola trascritta con i principi del sistema vigente e con le regole di conformazione legislativa della cessione di azienda in generale, di cui al codice civile; come anche, a ben vedere, con le regole destinate a governare nello specifico la cessione delle aziende bancarie, di cui al testo unico bancario.

Senza neppure accennare – non sembra inopportuno aggiungere – alle ragioni per cui ha ritenuto applicabile alla fattispecie concreta la clausola che ha ritenuto di andare a trascrvere.

10.- Ciò posto, è il caso di aggiungere che il sistema generale della cessione di azienda contiene, tra le altre, la regola della continuazione automatica dei contratti privi di carattere personale (art. 2558 c.c.). E così pure fa la norma specifica alle cessioni bancarie (art. 58 TUB, comma 6).

Vero è che la norma generale ammette espressamente la possibilità di un patto contrario, come contenuto nel contesto del contratto di cessione (non così, peraltro, la norma specifica alla banca). Ciò comunque suppone, tuttavia, la positiva dimostrazione dell’effettiva esistenza di un patto di deroga, come pure la concreta utilizzazione dello stesso da parte del cessionario: anche in funzione della tutela dell’informazione e dell’affidamento del contraente ceduto.

Pure da aggiungere è d’altro canto – e sempre in ragione delle potenziali coniugazioni contenutistiche della clausola richiamata dalla Corte di Appello – che tale pattuizione non si concorda affatto con la disciplina dettata dalla legge generale (art. 2560 c.c., comma 2) e da quella speciale (art. 58 TUB, comma 5) in punto di responsabilità del cessionario per i preesistenti debiti, che afferiscono all’azienda ceduta. In realtà, assunta in questa prospettiva. la detta clausola viene a contrapporsi in modo diretto e immediato al regime legale, predicando un compiuto esonero di responsabilità del cessionario: secondo un’eventualità che il regime vigente consente unicamente nell’ambito del rapporto interno, in essere tra il cedente e il cessionario, non certo in quello corrente tra il creditore ceduto e i soggetti tenuti all’adempimento della relativa prestazione (c.d. rapporto esterno).

11.- Il ricorso incidentale, non condizionato all’esito del ricorso principale, lamenta “vizio di omissione parziale di pronuncia, per violazione di dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

Ad avviso del ricorrente incidentale, la Corte d’Appello “ha completamente omesso di pronunciare in merito a uno specifico motivo di impugnazione”: quello in cui il Banco chiedeva la riforma della decisione del primo grado “nella parte in cui il Tribunale, nel qualificare la domanda spiegata” dallo stesso “come domanda riconvenzionale”, “non ha comunque delibato in relazione alla restituzione dei titoli e delle cedole in ragione dell’accertata “invalidità” del contratto”.

La pronuncia sul punto – prosegue testualmente il ricorrente incidentale – è “indispensabile alla soluzione del caso concreto”: in assenza si determina l'”apodittica circostanza che, a fronte della dichiarata invalidità dei contratti stipulati con l’allora Invest Banca s.p.a., le odierne ricorrenti si siano viste riconosciute come di loro spettanza la somma di Euro 30.000,00 e, nel contempo si trovino ancor oggi nell’ingiusta disponibilità di titoli e di quanto già percepito in ragione delle relative cedole”.

12.- Il motivo non merita accoglimento.

Il vizio lamentato non sussiste proprio: la decisione – assunta dalla Corte territoriale nel presupposto del “difetto di legittimazione passiva” del Banco – per cui ciò “esime dall’esaminare gli altri motivi, che restano assorbiti”, è senz’altro corretta.

Il diritto delle signore P. e V. di trattenere una determinata somma di denaro trae titolo dalla transazione che le stesse hanno concluso con la Banca Invest (cfr. sopra, nel n. 2), che in sede di appello ha di conseguenza chiesto – secondo quanto rilevato dalla Corte territoriale – “dichiararsi cessata la materia del contendere”.

Non si vede, d’altro canto, la restituzione di quali titoli e di quali cedole potrebbe mai vantare il ricorrente incidentale, una volta che si ritenga di rilevare (come ha fatto la Corte di Appello) l’estraneità del medesimo dal rapporto controverso.

13.- In conclusione, va accolto il ricorso principale e va respinto il ricorso incidentale.

Di conseguenza, va cassata per quanto di ragione la sentenza impugnata e la controversia rinviata alla Corte di Appello di Roma che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale; respinge il ricorso incidentale. Cassa per quanto di ragione il provvedimento impugnato e rinvia la controversia alla Corte di Appello di Roma che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 10 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 10 febbraio 2020

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