Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3071 del 08/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 3071 Anno 2018
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA
Relatore: MUCCI ROBERTO

ORDINANZA
sul ricorso n. 20404/2013 proposto da:
COMUNE DI MENFI, in persona del Sindaco

pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via Monte Zebio n. 37, presso lo
studio dell’Avv. Marcello Furitano, rappresentato e difeso dall’Avv.
Salvatore Pensabene Lionti giusta procura a margine del ricorso
– ricorrente contro
FALLIMENTO EDILCOSTRUZIONI S.R.L. (già EDILCOSTRUZIONI
S.P.A.), in persona del curatore, elettivamente domiciliato in Roma,
via Alessandria n. 119, presso lo studio dell’Avv. Giancarlo Navarra
che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso
– controricorrente nonché contro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (già
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI), in persona del Ministro

pro

tempore
– intimato –

Data pubblicazione: 08/02/2018

avverso la sentenza n. 1095/2012 della CORTE DI APPELLO DI
PALERMO, depositata il 16 luglio 2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13
settembre 2017 dal Cons. ROBERTO MUCCI;
Considerato che:

rigettava integralmente il gravame interposto dal Comune di Menfi
avverso la sentenza del Tribunale di Palermo che lo aveva
condannato al pagamento in favore del fallimento Edilcostruzioni di
somme relative al contratto di appalto del 13 dicembre 1990 e all’atto
aggiuntivo del 23 settembre 1994, con i quali il Comune, quale
concessionario • dell’Ispettorato generale zone terremotate, aveva
affidato dapprima al raggruppamento temporaneo di imprese
Edilcostruzioni s.p.a. (mandataria) e Impresa Cascio Rosario
(mandante), e poi, con l’atto aggiuntivo, alla sola Edilcostruzioni
(previa

estromissione

dell’impresa

mandante),

i

lavori

di

ristrutturazione della Chiesa Madre, contratto poi rescisso in danno
dell’appaltatore ex art. 340 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, e
r.d. 25 maggio 1895, n. 350;
2. per quel che ancora rileva, la Corte di appello riteneva in
sintesi: a) che la sospensione dei lavori, legittimamente disposta dal
Comune il 18 dicembre 1992 per esigenze tecniche necessitanti una
perizia di variante (approvata dal Provveditorato alle opere pubbliche
di Palermo, subentrato all’Ispettorato), si era illegittimamente
protratta fino all’adozione del menzionato atto aggiuntivo per
negligenza del Comune; b) che infatti le vicende riguardanti l’Impresa
Cascio Rosario mandante (comunicazione della Prefettura di
Agrigento del 3 ottobre 1993 di pendenza di procedimento per misura
di prevenzione) non potevano pregiudicare le ragioni della mandataria
Edilcostruzioni, tenuta a proseguire nell’esecuzione dei lavori; c) che
legittimamente quest’ultima aveva sospeso i lavori in considerazione
2

1. con sentenza n. 1095/2012 la Corte di appello di Palermo

del mancato pagamento degli interessi di mora e dell’intervenuta
perenzione amministrativa dei fondi per il finanziamento dell’opera
(comunicata dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche il 19
ottobre 1995), perenzione imputabile al Comune per negligente
programmazione dell’opera e conseguente causazione di una

non sovvenendo, inoltre, prova dell’eventuale riconducibilità dei
ritardi nei pagamenti agli accreditamenti dei fondi da parte dell’ente
finanziatore;
3. avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il
Comune di Menfi affidato a quattro motivi, cui replica il fallimento
Edilcostruzioni con controricorso; l’Amministrazione dei Lavori Pubblici
non ha svolto difese.
Ritenuto che:
4.1. con il primo motivo di ricorso il Comune di Menfi lamenta
violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 115 c.p.c., nonché
della normativa antimafia in tema di requisiti soggettivi per l’esercizio
di attività d’impresa (art. 10 legge 31 maggio 1965, n. 575; art. 25
d.lgs. 19 dicembre 1991, n. 406; art. 4 d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490;
art. 12 d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252);
4.1.1. erroneamente i giudici di merito avrebbero imputato ad
esso Comune l’illegittima protrazione della sospensione dei lavori dal
4 novembre 1993 (un mese dopo la ricezione dell’informativa da
parte della Prefettura) alla stipula dell’atto aggiuntivo (23 settembre
1994) poiché il lasso temporale di un mese dalla ricezione
dell’informativa – ritenuto congruo dai giudici di merito sulla base di
«mera supposizione» avulsa, secondo il ricorrente, da norme di diritto
e risultanze probatorie (p. 1 del ricorso) – non avrebbe consentito al
Comune medesimo di valutare la sussistenza delle condizioni
giuridiche e tecniche per la prosecuzione dell’appalto con l’impresa
superstite Edilcostruzioni;
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situazione di temporanea impossibilità di spesa per carenza di fondi,

4.2. con il secondo motivo si lamenta omesso esame di fatti
decisivi, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 4 legge 10
dicembre 1981, n. 741;
4.2.1. erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto
legittima la sospensione unilaterale del rapporto da parte di

mora su alcuni pagamenti e della «ventilata» (p. 12 del ricorso)
perenzione amministrativa dei fondi relativi al finanziamento
dell’opera senza considerare che il pagamento degli interessi sugli
acconti maturati avrebbe potuto effettuarsi solo in occasione del s.a.l.
successivo, ex art. 4 legge n. 741 del 1981, peraltro mai emesso per
avere Edilcostruzioni abbandonato i lavori; inoltre, la perenzione dei
fondi per mancata utilizzazione quinquennale degli stessi dallo
stanziamento non comporterebbe la perdita del finanziamento, ma
solo la riassegnazione degli stessi a seguito dell’assunzione
dell’impegno di spesa in virtù dell’atto aggiuntivo e comunque il
Comune avrebbe potuto fare fronte alla spesa con il proprio bilancio
ove l’impresa non avesse abbandonato i lavori;
4.3. con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione
dell’art. 345 c.p.c.;
4.3.1. erroneamente la Corte di appello avrebbe ritenuto «motivi
nuovi» taluni «elementi chiarificatori» (riguardanti anticipazioni di
somme a Edilcostruzioni, azioni giudiziarie intraprese dal Comune
verso impresa terza garante e il fallimento, la relazione sullo stato
finale dei lavori e la certificazione di collaudo: pp. 14-15 del ricorso)
utili alla comprensione dell’intera vicenda;
4.4. con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione
dell’art. 91 c.p.c.: la Corte di appello avrebbe errato «nell’addossare
le spese del giudizio al Comune di Menfi, perché se non lo avesse
condannato, così come avrebbe dovuto fare, avrebbe dovuto onerare
di tali spese la Edilcostruzioni» (p. 15 del ricorso);
4

Edilcostruzioni a fronte della mancata corresponsione di interessi di

5. tutti i motivi di ricorso devono essere disattesi;
5.1. il primo mezzo è inammissibile;
5.1.1. la censura, seppure formalmente riferita all’art. 360, n. 3),
c.p.c., è infatti svolta, all’evidenza, in termini di vizio di motivazione,
peraltro risolvendosi in una mera critica all’apprezzamento dei giudici

propria ricostruzione dei fatti così sollecitando, in definitiva, un
riesame nel merito nei sensi da esso auspicati non consentito nella
presente sede di legittimità (tra le tante, Sez. 5, 28 novembre 2014,
n. 25332; Sez. 1, 30 marzo 2007, n. 7972);
5.1.2. affatto generico risulta poi il richiamo alle norme – talune
neppure applicabili nella specie ratione temporis

di cui si assume la

falsa applicazione; in particolare, il ricorrente nulla ha dedotto circa il
preteso errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel ritenere
la mandataria Edilcostruzioni tenuta a proseguire nell’esecuzione dei
lavori, a mente del d.lgs. n. 406 del 1991, nonostante le vicende
relative alla mandante Impresa Cascio Rosario, così non cogliendo la
ratio decidendi nella sua interezza;
5.2. anche il secondo mezzo non merita favorevole
considerazione, essendo in parte infondato e in parte inammissibile;
5.2.1. in sede di scrutinio del secondo e terzo motivo di gravame
la Corte territoriale ha rilevato (pp. 4 e 5 della sentenza) che la
sospensione dei lavori del 31 luglio 1995 da parte dell’appaltatrice
Edilcostruzioni, ex art. 1460 c.c., era stata originata dal ritardo nel
pagamento dei crediti relativi ai certificati già emessi e dal mancato
pagamento degli interessi di mora, pur dopo il tardivo pagamento
della sorte capitale, in assenza di chiarimenti, richiesti
dall’appaltatrice al Comune, in merito alla situazione del
finanziamento dell’opera, per la quale il Provveditorato regionale
aveva comunicato all’impresa che i fondi erano andati in perenzione e
che la stessa amministrazione non era in grado di garantire il
5

di merito cui il Comune ricorrente inammissibilmente contrappone la

riaccredito delle somme; come più sopra rammentato, la Corte di
appello ha evidenziato altresì che non vi era prova di connessione
eziologica tra i ritardi nei pagamenti degli acconti ed eventuali ritardi
dell’ente finanziatore nell’accredito dei fondi e che la perenzione di
questi è di regola imputabile al committente, nella specie per errata

fronte alle scadenze contrattuali preventivamente stabilite;
5.2.2. stante tale sviluppo motivazionale, per un verso non
sussiste l’omesso esame del fatto decisivo costituito dalla possibilità
del riaccreditamento dei fondi perenti (profilo in ordine al quale il
Comune ha, tra l’altro, speso argomentazioni meramente ipotetiche,
quale l’astratta possibilità di onorare gli impegni contrattuali con i
fondi del bilancio comunale «se ovviamente»

Edilcostruzioni non

avesse abbandonato i lavori); per altro verso, attaccando il solo
punto relativo agli interessi di mora ex art. 4 legge n. 741 del 1981,
nuovamente il Comune ricorrente mostra di non cogliere la

ratio

decidendi;
5.3. ancora inammissibile è il terzo mezzo – relativo a «elementi
chiarificatori» che la Corte di appello avrebbe omesso di considerare
qualificandoli come motivi nuovi – non essendo prospettata la
soccombenza conseguente alla reiezione di tali elementi e palesandosi
il mezzo carente quanto ad autosufficienza (inconferente essendo il
mero richiamo alle conclusioni dell’atto di appello);
5.4. il quarto mezzo, sul governo delle spese del giudizio di
appello, è assorbito e comunque inammissibile, risolvendosi, per
come formulato, in un’evidente petizione di principio.
6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del
giudizio di cassazione vengono regolate in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il Comune di Menfi alla rifusione delle
spese del giudizio in favore del Fallimento Edilcostruzioni s.r.l. che
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programmazione delle disponibilità delle somme occorrenti per far

liquida in euro 7.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi; nulla per le
spese quanto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,

n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis
dello stesso art. 13.
Roma, 13 settembre 2017.
Il Presidente
Maria Cristina Giancola

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