Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3071 del 08/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 08/02/2011, (ud. 20/12/2010, dep. 08/02/2011), n.3071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.L. (OMISSIS) in qualità di liquidatore e

legale rappresentante della Europa 05 SpA in liquidazione,

elettivamente domiciliato in (ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo

studio dell’avvocato ROMANO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FENUCCIU DEMETRIO, giusta procura speciale

per atto notaio Raffaele Laudisio di Sarno, in data 14.12.2010, n.

rep. 63482, che viene allegata in atti; 382

– ricorrente –

contro

E.L., EQUITALIA POLIS SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 70/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI

dell’8.7.09, depositata il 03/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito per il ricorrente l’avv. Demetrio Fenucciu (per procura

speciale notarile) che insiste per l’accoglimento del ricorso.

E’ presente il Procuratore Generale in persona della Dott.ssa

IMMACOLATA ZENO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che sul ricorso proposto dalla Serit Sicilia spa il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la relazione che segue:

considerato:

che la Europa 05 spa in persona del suo liquidatore spa ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo avverso la sentenza n. 70/09 della Corte d’appello di Napoli con cui veniva dichiarato improcedibile il reclamo proposto avverso la sentenza di fallimento poichè lo stesso notificato tempestivamente alla Equitalia polis, non era stato invece notificato al fallimento della Europa 05 spa nel termine di dieci giorni previsto dalla L. Fall., art. 18, comma 6.

che fallimento intimato della Europa 05 spa e la Equitalia polis spa non hanno resistito con controricorso.

Osserva quanto segue.

Con l’unico di ricorso la società ricorrente contesta la sentenza impugnata laddove la stessa ha ritenuto che il reclamo fosse improcedibile senza tenere conto che una prima notifica dello stesso era già stata effettuata all’indirizzo indicato dal curatore nella comunicazione della dichiarazione di fallimento ove lo stesso era risultato colà sconosciuto e che, comunque, il termine di cui all’art. 18, comma 6, aveva carattere ordinatorio ed essa ricorrente aveva ottenuto la rimessione in termini e che una successiva notifica era stata effettuata con successo in data 16.12.08.

Il ricorso è manifestamente fondato.

Risulta dalla sentenza impugnata che il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento è stato tempestivamente notificato alla creditrice istante Equitalia Polis spa.

A tale proposito è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che,ai sensi della L. Fall., art. 18, il creditore istante assume la qualità di litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento (ovvero nel reclamo avverso detta dichiarazione), potendo l’eventuale revoca del fallimento essere per lui fonte di responsabilità. (Cass. 12548/00; Cass. 10693/05; Cass. 9359/01).

Pertanto, in una situazione processuale di cause inscindibili, quale ricorre nella specie, la notifica dell’impugnazione eseguita nei confronti di uno solo dei litisconsorti nei termini di legge, introduce validamente il giudizio di gravame anche nei confronti di tutte le altre parti, ancorchè l’atto di impugnazione sia stato, a queste, tardivamente notificato. In tal caso, infatti, l’atto tardivo riveste la funzione di notificazione per integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. e l’iniziativa della parte, sopravvenuta prima ancora dell’ordine del giudice, assolve alla medesima funzione (cfr. Cass. S.U. 1999/113; 2004/22496; Cass. 2000/15023; 2003/1512; Cass 13573/09 (rectius Cass. 13753/09)).

Nel caso in esame, la Corte d’appello avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., ordinando il rinnovo della notifica al fallimento nei cui confronti la precedente notifica era stata irritualmente eseguita, ma l’integrazione del contraddittorio effettuata volontariamente dal ricorrente, con ricorso notificato al fallimento stesso, ancor prima del provvedimento del giudice, deve ritenersi pienamente legittimo alla stregua della giurisprudenza richiamata, (Cass 13573/09 (rectius 13753/09); Cass. 15530/04; Cass 15190/05).

Il ricorso può pertanto essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c..

Vista la memoria del ricorrente;

Considerato:

che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che, pertanto, il ricorso va accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per le spese alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011

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