Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3071 del 06/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/02/2017, (ud. 13/01/2017, dep.06/02/2017),  n. 3071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14917/2016 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALTINO 8,

presso lo studio dell’Avvocato FRANCESCO CEDRONE, rappresentato e

difeso dall’Avvocato ROSSELLA PORTO;

– ricorrente –

contro

M.M.G.;

– intimata –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di COSENZA, depositata il

03/12/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2017 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. e del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 14, B.S. si opponeva al decreto n. 113 del 2014 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 12.017,58 in favore dell’Avv. M.M.G. a titolo di pagamento di prestazioni professionali;

che l’opponente contestava l’esistenza del diritto del professionista ad ottenere il compenso;

che si costituiva l’opposta, resistendo, in particolare contestando l’ammissibilità dell’opposizione mediante ricorso;

che il Tribunale di Cosenza, in composizione collegiale, con ordinanza in data 3 dicembre 2015, ha dichiarato inammissibile l’opposizione;

che, secondo il Tribunale, l’opposizione, se è diretta a contestare la misura dei compensi, deve seguire la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, mentre nel caso in cui l’ingiunto voglia contestare l’an della pretesa, deve utilizzare l’ordinaria procedura di cui all’art. 645 c.p.c.; ha proseguito il Tribunale affermando che l’opponente non può introdurre l’opposizione con il rito sommario per contestare l’an della pretesa; di qui la conclusione che la controversia così come introdotta dall’opponente non rientra nell’ambito applicativo del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, con conseguente inammissibilità dell’opposizione;

che per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Cosenza il B. ha proposto ricorso, con atto notificato il 6 giugno 2016, sulla base di due motivi;

che l’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che ha errato il Tribunale di Cosenza a dichiarare inammissibile l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta con ricorso, secondo il rito sommario di cognizione, per il fatto che essa investiva l’an della pretesa;

che, infatti, la statuizione di inammissibilità si pone in contrasto con il principio secondo cui le controversie per la liquidazione dei compensi dell’avvocato nei confronti del proprio cliente devono essere trattate con la procedura prevista del suddetto D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, anche nell’ipotesi in cui la domanda riguardi l’an della pretesa, senza possibilità per il giudice adito di dichiarare l’inammissibilità della domanda perchè proposta con il rito sommario (Cass., Sez. 6-3, 29 febbraio 2016, n. 4002);

che la proposizione dell’opposizione con ricorso doveva essere ritenuta rituale, giacchè, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, l’opposizione a norma dell’art. 645 c.p.c., contro il decreto ingiuntivo riguardante compensi spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali è regolata dal rito sommario di cognizione;

che il ricorso è accolto;

che la sentenza impugnata è cassata e la causa deve essere rinviata al Tribunale di Cosenza, che la deciderà in diversa composizione;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di opposizione.

PQM

accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Cosenza, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2017

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