Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30709 del 30/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 21/04/2011, dep. 30/12/2011), n.30709
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –
Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in
carica, e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro
tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso la quale sono domiciliatati in Rema in via dei Portoghesi n.
12;
– ricorrenti –
contro
ISTITUTO FINANZIARIO PER L’INDUSTRIA EDILIZIA – FINANCE spa,
rappresentata e difesa dall’avv. Mainardi Alessandro e dall’avv.
Tamponi Michele, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma
in via Attilio Friggeri n. 106;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 69/45/06, depositata il 10 luglio 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21
aprile 2011 dal Relatore Cons. Dott. Polichetti Renato;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, accogliendo l’appello dell’Istituto Finanziario per l’Industria Edilizia -Finance spa, ha riconosciuto a essa il diritto al rimborso dell’IVA, annientante ad Euro 103.291,22, già lire 200.000.000, chiesta nella dichiarazione dell’anno 1995, sul rilievo che, con la definizione, ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, della lite pendente avente ad oggetto l’avviso di rettifica di quella IVA, “cessata la materia del contendere sulla detraibilità… il credito d’imposta emergente dalla dichiarazione deve essere riconosciuto e, di conseguenza, non v’è motivo” per negarne il rimborso “tutte le volte in cui, come nel caso di specie, il diritto a tale rimborso non sia stato dimostrato altrimenti inesistente”.
La società contribuente resiste con controricorso, illustrato con successiva memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze, rimasto estraneo al giudizio di merito, introdotto successivamente al 1 gennaio 2001 e svoltosi nei soli confronti dell’Agenzia delle entrate, divenuta operativa a quella data, ed alla quale deve attribuirsi la qualità di successore a titolo particolare dello stesso Ministero (Cass., sez. un., 14 febbraio 2006, n. 3116).
L’amministrazione ricorrente, denunciando “violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, propone un unico motivo, che si chiude con il seguente quesito: “dica la Corte se, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 5, il rimborso ammesso si riferisce in modo esclusivo e tassativo agli importi versati per l’effetto dell’atto impositivo sanzionatorio impugnato”.
Il motivo è inammissibile, in quanto il quesito di diritto, come formulato, si rivela inidoneo, alla stregua del paradigma fissato dall’art. 366-bis cod. proc. civ., in quanto assolutamente astratto e senza riferimento alla fattispecie concreta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle finanze e rigetta il ricorso dell’Agenzia delle entrate.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.500, di cui Euro 100 per esborsi.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011