Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30709 del 21/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 30709 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: DE FELICE ALFONSINA

ORDINANZA

sul ricorso 21403-2012 proposto da:
ISTITUTO

GIANNINA GASLINI

C.F.

00377500101,

in

persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ASIAGO,

8,

presso lo studio dell’avvocato SILVIA VILLANI,
rappresentata e difesa dagli avvocati ALBERTO
MARCONI, LUDOVICO VILLANI, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2017
3769

CAMPUS RICCARDO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA

DOMENICO

BARONE

31,

presso

lo

studio

dell’avvocato MASSIMO GRAPPINI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato FERNANDO LEONI,

Data pubblicazione: 21/12/2017

giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

ISTITUTO GIANNINA GASLINI

C.F.

00577500101,

in

persona del legale rappresentante pro tempore,

presso lo studio dell’avvocato SILVIA VILLANI,
rappresentata e difesa dagli avvocati ALBERTO
MARCONI, LUDOVICO VILLANI, giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 585/2012 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 29/05/2012 R.G.N. 17/2012.

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ASIAGO, 8,

R.G.21403/2012

CONSIDERATO

Che la Corte d’Appello di Genova, con sentenza in data 18/7/2012, a
conferma della decisione del Tribunale della stessa sede, rigettando la
domanda dell’Istituto Giannina Gaslini appellante, ha accertato la natura

nel periodo 16/4/2004 – 30/9/2007, ritenendo che l’attività svolta in
adempimento di contratti a termine e di collaborazione professionale fosse
univocamente riconducibile al tipo lavoro subordinato, di cui presentava tutti
gli indici sintomatici.
Che la Corte territoriale ha rigettato l’appello incidentale del Campus, volto
al riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, ma ha condannato l’Istituto Gaslini a corrispondere allo stesso
le differenze retributive maturate, parametrate su quelle dei dirigenti medici di
prima fascia, ad eccezione delle indennità di esclusività, e della retribuzione di
risultato.
Che avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione l’Istituto
Giannina Gaslini con quattro censure illustrate da memoria, cui resiste con
tempestivo controricorso, accompagnato da ricorso incidentale Riccardo
Campus, avverso il quale il ricorrente principale resiste a sua volta con
controricorso.

RITENUTO

Che con la prima censura, la parte ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione dell’art. 8, del d.lgs. n.96/2001, e della Direttiva CE, n.89/95.
Difetto e/o illogicità della motivazione. Che per la normativa che regola la
rappresentanza da parte di professionista che ha conseguito l’abilitazione
all’esercizio della professione forense in altro Paese europeo, iscritto in Italia
nell’albo speciale come “avvocato straniero stabilito”, non sarebbe sufficiente
un mero atto d’intesa con un avvocato italiano, ma sarebbe necessario che i

subordinata dél rapporto di lavoro tra Riccardo Campus e la struttura medica

due difensori operino congiuntamente, così che, non essendovi stata, nel caso
controverso, la firma congiunta degli atti di causa, ma soltanto l’intesa, la
Corte avrebbe dovuto accogliere il dedotto difetto di rappresentanza
processuale.
Che la seconda censura contesta l’errata applicazione di norme di diritto.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, co.6, d.lgs. n.165/2001; della I.

difetto di istruttoria. Omessa pronuncia su fatti decisivi della controversia. Che
la prospettazione del motivo si sostanzia in una sintetica critica alla sentenza
d’Appello per la ritenuta presenza degli indici sintomatici del tipo lavoro
subordinato, sia sotto l’aspetto della violazione di legge sia sotto quello
dell’omessa motivazione.
Che la terza censura si appunta sulla violazione e/o falsa applicazione di
norme di diritto e, in particolare, del contratto collettivo, riguardo alla
quantificazione economica. Ancora sulla violazione dell’art. 15, co. 4, 5, 6 e 7
del d.lgs. n.502/1992, e dell’ art. 4, co. 7, I. n.412/1991. Violazione dell’art. 7,
co. 6 d.lgs. n.165/2001. Illogicità della motivazione. Che, alla luce delle norme
che configurano lo status giuridico ed economico del dirigente pubblico, la
Corte territoriale avrebbe dovuto ricavare la mancanza di tale attribuzione in
capo al controricorrente, e parametrare semmai le differenze retributive
accertate al trattamento economico dello specializzando, aggiungendovi un
quid plurís

in virtù del possesso, da parte del Campus, del titolo di

specializzazione.
Che la quarta e ultima censura contesta omessa valutazione di fatti decisivi
dedotti in giudizio. Insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione, in
relazione alla reiezione del quarto motivo di appello. Che l’omessa motivazione
riguarderebbe la supposta validità di due periodi cronologici di attività
(16/12/2004 – 30/4/2005 il primo, fine 2006 – 30/9/2007 il secondo), svolti in
via di mero fatto dal controricorrente, e considerati, dalla Corte territoriale,
utili ai fini della quantificazione delle pretese retributive.
Che il ricorso incidentale, in uno col controricorso, ripercorre i punti salienti
della controversia riproponendo le ragioni del controricorrente e concludendo

2

n.368/2001 e dell’art. 2126 cod. civ. Contraddittorietà della motivazione e

per l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello, limitatamente al
rigetto della domanda di costituzione del rapporto a tempo indeterminato con
l’Istituto Gaslini.
Che la prima censura è infondata. Che l’art. 8 d.lgs. n.96/2001, prevede al
co. 2 che ” L’intesa di cui al comma 1 deve risultare da scrittura privata
autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o

rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell’assistito”. Che la norma,
diversamente da quanto prospetta il ricorrente, prevede che l’atto d’intesa tra
l’avvocato straniero “stabilito” e quello italiano sia sufficiente a instaurare una
legittima rappresentanza processuale, senza che si renda necessario lo
svolgimento di attività processuali congiunte. Che, pertanto, la Corte d’Appello
sul punto ha correttamente statuito.
Che inoltre, la ricorrente non ha in alcun modo chiarito i termini del
prospettato contrasto con la Direttiva CE 89/95, e pertanto, secondo la
giurisprudenza di questa Corte, tale omissione, nell’ambito del giudizio di
legittimità, si traduce in un vizio della censura. Che secondo la giurisprudenza
di questa Corte è inammissibile il motivo il quale, denunziando violazione o
falsa applicazione di norme di diritto, oltre a indicare puntualmente le norme
asseritamente violate, non spiega in qual modo determinate affermazioni in
diritto, contenute nella sentenza gravata, siano in contrasto con le disposizioni
regolatrici della fattispecie (Cass. n. 635/2015).
Che

la seconda, la terza e la quarta censura sono esaminate

congiuntamente per connessione. Che esse sono inammissibili poiché tendono
a censurare l’apprezzamento e il convincimento del Giudice dell’appello, su
materia sulla quale la sentenza gravata ha mostrato di fare coerente e
compiuta applicazione della consolidata giurisprudenza di questa Corte sulla
rilevanza dei cd. indici sintomatici della subordinazione, ai fini della
qualificazione della natura del rapporto di lavoro. Che le censure, pertanto,
attraverso una prospettazione dei fatti che mira a ribaltare un risultato ritenuto
difforme da quello auspicato, mirano a sollecitare un riesame del merito,
precluso in sede di legittimità. (Cass. Sez.Un. n.7161/2010).

3

all’autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte

Che il ricorso incidentale è inammissibile, in quanto, limitandosi a una
mera esposizione delle ragioni del controricorrente, già scrutinate dalla
sentenza d’appello, non deduce alcuno dei vizi di ricorso per cassazione,
disattendendo la natura a critica vincolata del giudizio di legittimità. Che la
disciplina del ricorso incidentale è modellata su quella del ricorso principale,
giusta il richiamo espresso, da parte del co. 3 dell’art. 371, agli artt. 365, 366

alcuno dei motivi di cui all’art. 360 cod. proc. civ., deve essere dichiarato
inammissibile.
Che, in definitiva, essendo la prima censura infondata, la seconda, la terza
e la quarta inammissibili, ed essendo, altresì, inammissibile il ricorso

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incidentale, entrambi sono rigettati. Le spese sono compensate.‘’ ,0

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale. Dichiara inammissibile il ricorso
incidentale. Spese compensate.

Così deciso nell’Adunanza Camerale del 28/9/2017

Il Presidente
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