Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30707 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.G., P.A.L., P.A., P.L.,

P.M., elettivamente domiciliati in Roma, via Luigi Lucani n.

1, presso lo studio dell’avv. Manca Bitti Daniele, che li rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

-_ controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria di

secondo grado di Trento, sez. 2, n. 48 del 27 ottobre 2006.

Letta la relazione scritta del consigliere relatore Dott. CAPPABIANCA

Aurelio;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3;

udito, per il ricorrente, l’avv. Manca Bitti Daniele;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso, in adesione alla relazione, per

il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che, in relazione a compravendita di terreni edificabili in data 4.12.1998, l’Agenzia delle Entrate — assumendo a parametro il valore definito in adesione con l’acquirente ai fini dell’imposta di registro – notificò ai venditori avviso di accertamento, per l’anno 1998, di plusvalenza da cessione di terreni edificabili assoggettata a tassazione separata;

– che, definita la lite in via agevolata da alcuni venditori, quelli indicati in epigrafe proposero ricorso deducendo difetto di motivazione ed infondatezza dell’accertamento;

– che l’adita commissione tributaria riconobbe la legittimità dell’accertamento con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla commissione regionale, che semplicemente puntualizzò che la liquidazione a carico di P.A.L. doveva essere conforme a quella di P.A.;

rilevato:

che, avverso la decisione di appello, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione in sei motivi;

– che l’Agenzia ha resistito con controricorso;

osservato:

– che, con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti hanno dedotto violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, e formulato il seguente quesito “…Voglia l’Ecc.ma Corte affermare che la L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, ha statuito l’obbligo di considerare e valutare se l’avviso di accertamento, anche nella fattispecie delle plusvalenze previste dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 82, comma 1, risulti notificato nella vigenza della stessa L. n. 212 del 2000, art. 7 ed in caso positivo se al medesimo sono allegati, gli atti richiamati in motivazione, non comunicati al contribuente, ne descritti nel medesimo avviso, sanzionando di nullità l’accertamento in difetto di allegazione, statuendo la nullità degli avvisi di accertamento di cui e causa per mancata allegazione dell’atto di definizione del valore con uno degli acquirenti, e degli atti di condono con due venditori, non comunicati ai ricorrenti”.

che, con il secondo motivo di ricorso, il ricorrenti hanno dedotto violazione falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2, e formulato il seguente quesito “Voglia l’Ecc.ma Corte affermare che, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, l’avviso di accertamento non può essere motivato in base a documenti non descritti nel medesimo atto nè comunicati al contribuente, ne allegati al medesimo avviso con conseguente nullità”;

– che, con il terzo motivo di ricorso, i ricorrenti hanno dedotto insufficiente e contraddittoria motivazione;

che, con il quarto motivo di ricorso, i ricorrenti hanno dedotto “violazione dell’art. 2729 c.c. e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 per insufficiente erronea e contraddittoria motivazione”;

che, con il quinto motivo di ricorso, 1 ricorrenti hanno dedotto “violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronunzia sulle prove richieste” e formulato il seguente quesito “Voglia l’Ecc.ma Corte affermare il diritto dei contribuenti a provare l’eccessività del corrispettivo posto a base dell’avviso di accertamento delle plusvalenze, previste dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 82, comma 1, e quindi il dovere del giudicante di esaminare le richieste probatorie e di adeguatamente motivare la decisione sul punto anche nelle ipotesi di presunzioni semplici”;

– che, con il sesto motivo di ricorso, i ricorrenti, hanno dedotto violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81, comma 1, lett. b), e art. 82, comma 1, e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51 e formulato il seguente quesito “Voglia l’Ecc.ma Corte statuire che la base imponibile ai fini delle plusvalenze previste dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 82, comma 1, e costituita dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta, al netto dell’imposta comunale sull’incremento di valore dell’immobile e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo, inerente al bene medesimo, mentre il valore venale accertato ai fini dell’imposta di Registro non può costituire un elemento presuntivo, qualora sia stato dichiarato ininfluente ai fini dell’accertamento e ritenuto eccessivo dalla stessa Agenzia delle Entrate con atto di adesione con terzi, non comunicato al contribuente”.

considerato:

– che il ricorso dei contribuenti va disatteso;

che, prioritariamente rispetto ogni altra valutazione, deve considerarsi che i motivi di ricorso proposti dai ricorrenti sono inammissibili per violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c.;

– che invero, ai sensi della disposizione indicata, il quesito inerente ad una censura in diritto ciò vendo assolvere la funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale – non può essere meramente generico e teorico ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado poter comprendere dalla sua sola lettura, l’errore asseritamente compiuto dal giudice a quo e la regola applicabile (v. Cass. s.u. 3519/08); mentre, in ipotesi di deduzione di vizio motivazionale, la d.i spedizione indicata, è violata quando il fatto controverso coinvolto dal motivo, in relazione al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione, e le ragioni, per cui la motivazione medesima sia reputata inidonea a sorreggere la decisione, s’identifichino solo in esito alla completa lettura del motivo e non in base alla specifica sintesi offertane dal ricorrente, al fine dell’osservanza del requisito sancito dall’art. 366 bis, (v. Cass. 4311/08, 4309/08, 20603/07, 16002/07);

che – tanto premesso in linea di principio -deve, peraltro, rilevarsi, in concreto, che.1 quesiti di cui sono corredati le censure di violazione di legge svolte dall’Agenzia ricorrente si esauriscono, in contrasto con il suesposto criterio, in mere petizioni di principio della cui fondatezza si chiede conferma a questa Corte; mentre il dedotto vizio di motivazione è del tutto privo di. momento di sintesi;

considerato inoltre:

– che, nel loro complessivo sviluppo, le censure proposte dai ricorrenti, pur astrattamente prospettando violazioni di legge e vizi di motivazione, appaiono sostanzialmente introdurre sindacato di fatto sull’accertamento del giudice del merito, inammissibile in questa sede di legittimità, atteso che, nell’ambito di tale giudizio, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, restando a questo riservate l’individuazione delle fonti del proprio convincimento e, all’uopo, la valutazione delle prove, li controllo della relativa attendibilità e concludenza nonchè la scelta, tra le risultanze probatorie, di scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. Cass. 22901/05, 15693/04, 11936/03).

ritenuto:

– che il ricorso va, conseguentemente, respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c. che, per la soccombenza, i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese di causa, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte: rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.700,00 (di cui Euro 3.600,00, per onorario) oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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