Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30707 del 29/10/2021

Cassazione civile sez. trib., 29/10/2021, (ud. 15/07/2021, dep. 29/10/2021), n.30707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13638/2017 proposto da:

Leonardo s.p.a. – già Leonardo – Finmeccanica – Società per azioni

e già Finmeccanica S.p.A. – (C.F.: (OMISSIS)), quale incorporante

di A. Trasporti S.p.A., con sede in (OMISSIS), nella persona

del rappresentante pro tempore Dott. C.G.P., giusta

procura speciale a margine del ricorso, rappresentata e difesa dal

Prof. Avv. Mario Esposito (C.F.: SPSMRA71CO1D612C), ed elettivamente

domiciliata nello studio di quest’ultimo, in Roma, alla Via

Lattanzio n. 66;

– ricorrente –

contro

Comune di Napoli, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al

controricorso, dagli Avv.ti Fabio Maria Ferrari, (C.F.:

FRRFMR54P10F839X), e A.M.A. (C.F.: MRTMNN54M70F839D) ed

elettivamente domiciliato in Roma, alla Via F. Denza n. 50/A, presso

lo studio dell’Avv. Nicola Laurenti;

– controricorrente –

– avverso la sentenza n. 11355/39/2016 emessa dalla CTR Campania in

data 14/12/2016 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea

Penta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Finmeccanica S.p.a. – incorporante della A. Trasporti S.p.a. -, in esecuzione della sentenza della Corte di Cassazione n. 12769/14, riassumeva il procedimento contro in Comune di Napoli avente ad oggetto “Ingiunzione di pagamento della tariffa di fognatura e di depurazione delle acque reflue relativa all’anno 2001 per il complessivo importo di Euro 98.884,06” dovuto per l’insediamento industriale di (OMISSIS). Con detta sentenza i giudici di legittimità avevano accolto il ricorso principale del Comune di Napoli, cassando con rinvio la sentenza della CTR di Napoli n. 26/23/2010, e dichiarato inammissibile quello incidentale del contribuente riguardante la corretta individuazione del soggetto passivo tenuto al pagamento dell’obbligazione chiesta dal Comune. In precedenza la CTR Campania aveva confermato la decisione di primo grado della CTP di Napoli n. 296/35/2008, affermando la non debenza del tributo sulla considerazione che: – il canale di scarico denominato “(OMISSIS)”, affluente dell’alveo principale (OMISSIS), non faceva parte della rete fognaria comunale, ma del demanio idrico, e, pertanto, ricadeva sotto la gestione del Consorzio di Bonifica di Napoli e Volla, cui veniva versato il contributo consortile; – il ricorrente non usufruiva del servizio comunale, poiché non vi era stato allacciamento all’impianto centralizzato di fognatura.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 12769/15, ha ritenuto del tutto irrilevante la circostanza dell’appartenenza del canale (OMISSIS) al demanio pubblico soggetto all’attività del consorzio di bonifica di Napoli e Volla, affidando al giudice del rinvio il compito di “accertare se, come il Comune aveva dedotto, era in effetti avvenuta l’esecuzione delle pertinenti opere finalizzate a garantire altresì l’operatività del fosso quale manufatto fognario pubblico; vale a dire se la destinazione del canale a collettore di acque reflue fosse stata attuata mediante la effettiva predisposizione e attivazione degli impianti fognari di depurazione, indipendentemente dall’allacciamento operato dalla società”.

Con l’atto di riassunzione in appello parte contribuente insisteva, comunque, nel chiedere l’annullamento dell’ingiunzione di pagamento impugnata, rilevando: – il difetto di giurisdizione della commissione tributaria a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 39/2010, che aveva dichiarato incostituzionale il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2, secondo periodo, nella parte in cui attribuisce al giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 3 ottobre 2000, del canone per lo scarico delle acque reflue, come disciplinalo dalla L. 5 gennaio 1994, n. 36, artt. 13 e 14; – l’erronea individuazione del soggetto destinatario, per essere la Finmeccanica subentrata per incorporazione soltanto in data (OMISSIS) all’ A. Trasporti.

Resisteva il Comune di Napoli, sostenendo la debenza del tributo indipendentemente dall’allacciamento, stante che il canale di scolo della acque reflue (OMISSIS) affluente dell’alveo (OMISSIS) era un manufatto fognario pubblico di proprietà del Comune di (OMISSIS) nel quale confluivano le acque reflue dello stabilimento industriale della Finmeccanica.

Con sentenza del 14.12.2016, la CTR Campania rigettava l’appello sulla base delle seguenti considerazioni:

1) premesso che il canone di fognatura e depurazione aveva avuto rilevanza tributaria fino alla data del 3 ottobre 2000, dopo la quale invece aveva cessato di essere considerato tributo per effetto dell’innovata disciplina del servizio idrico integrato, per assumere la natura di tariffa-corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, era pacifico che le controversie relative alla debenza del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue spettavano alla giurisdizione del giudice ordinario a partire dal 3 ottobre 2000, come sancito dal giudice delle leggi con sentenza n. 39/2010;

2) l’eccezione in merito al difetto di giurisdizione costituiva “domanda nuova”, in violazione del principio dello jus novorum di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, per non essere stato eccepito nel giudizio d’appello, con la conseguenza che si era formato sul punto un giudicato implicito contrario;

3) era infondato il rilievo dell’appellante secondo cui per lo sversamento delle acque reflue nel canale “(OMISSIS)” versava a tale titolo canone annuo al Consorzio di Bonifica di Napoli e Volla, trattandosi di tributi ontologicamente diversi;

4) all’esito dell’accertamento sull’allegazione prodotta dal Comune, era emerso che: – il (OMISSIS), insieme a tutti gli altri canali tributari del collettore “(OMISSIS)”, era qualificato dal Servizio Fognature del Comune di (OMISSIS) quale manufatto fognario pubblico di proprietà del Comune di Napoli, come si leggeva nella nota n. 1990 del 17 luglio 1999; – le opere di copertura dei canali di scolo, eseguite in base alfa L. n. 219 del 1981, erano state consegnate al servizio fognature del Comune di Napoli il 10/4/1997, come si evinceva dalle comunicazioni prot. (OMISSIS) e (OMISSIS) dall’Area funzionale di Coordinamento – ex CIPE – e dal verbale di consegna di tali opere al Comune di Napoli del (OMISSIS); – lo stabilimento sversava le acque reflue nel (OMISSIS), come da comunicazione/attestazione.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Leonardo s.p.a., sulla base di quattro motivi.

Il Comune di Napoli ha resistito con controricorso.

In prossimità dell’adunanza la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, nn. 2, 4 e 5, e art. 156 c.p.c., comma 2, anche in relazione all’art. 394 c.p.c., comma 2, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 1, 3 e 4, e art. 63, comma 4, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per aver la CTR, con il dispositivo della sentenza impugnata, rigettato l’appello nonostante lo stesso fosse stato proposto proprio dal Comune di Napoli vittorioso.

1.1. Il motivo e’, in parte, inammissibile e, in parte, infondato.

In primo luogo, è palese la mescolanza di censure nel momento in cui, dapprima, evidenzia una asserita nullità della sentenza impugnata per aver, nel dispositivo, rigettato l’appello nonostante lo stesso fosse stato proposto proprio dal Comune di Napoli vittorioso e, poi, l’omesso accertamento, da parte del giudice di rinvio, della mancanza dell’impianto centralizzato di depurazione, che avrebbe, invece, giustificato la reiezione dell’appello pronunciata nel dispositivo. E’ evidente, infatti, che non può porsi alla base di un dispositivo di sentenza un accertamento non operato, neppure implicitamente, nella stessa.

In secondo luogo, il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo di una pronuncia e quanto dichiarato in motivazione, non incidendo sull’idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile ictu oculi dal testo del provvedimento, senza che venga in rilievo un’inammissibile attività di specificazione o di interpretazione della sentenza di legittimità (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 668 del 15/01/2019; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 22433 del 26/09/2017). Del resto, nell’ordinario giudizio di cognizione, l’esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione, nella parte in cui la medesima riveli l’effettiva volontà del giudice. Ne consegue che va ritenuta prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del dictum giudiziale (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 24600 del 18/10/2017).

Per quanto la correzione del detto errore materiale debba essere richiesto al giudice che ha pronunciato la sentenza (vale a dire, nel caso di specie, la CTR Campania), deve escludersi, nella fattispecie, un’ipotesi di nullità, se si considera che sussiste contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la nullità della sentenza, solo quando il provvedimento risulti inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale e, conseguentemente, del diritto o bene riconosciuto. Orbene, nel caso di specie, non è revocabile in dubbio che la CTR abbia confuso, sia pure erroneamente, l’appellante (il Comune di Napoli) con il soggetto (la contribuente) che aveva provveduto a riassumere il giudizio a seguito della pronuncia della Cassazione. L’esito del giudizio e’, inoltre, inequivoco, anche alla luce di quanto affermato alla fine della parte motivazionale (“… ne consegue che, in sede di rinvio, l’appello non può essere accolto e per l’effetto, dichiarata la debenza dell’ingiunzione di pagamento”).

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia il difetto di giurisdizione del giudice tributario, con conseguente violazione dell’art. 136 Cost., L. Cost. n. 1 del 1953, art. 1, della L. n. 87 del 1953, art. 30, e artt. 5 e 37 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1) e 3).

2.1. Il motivo è fondato.

La Consulta, con sentenza n. 39 dell’11.2.2010, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, in riferimento all’art. 102 Cost., comma 2, al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 2, secondo periodo, – come modificato dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3-bis, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, art. 1, comma 1 – nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 3 ottobre 2000, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dalla L. n. 36 del 1994, artt. 13 e 14. La disposizione denunciata si risolveva, infatti, nell’istituzione di un giudice speciale vietata dall’indicato parametro, in quanto, esclusa la natura tributaria del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue dovuto dal 3 ottobre 2000, attribuiva alla giurisdizione tributaria la cognizione di controversie relative a prestazioni patrimoniali non tributarie. Infatti, identificandosi il citato canone – nel caso di specie dovuto per l’annualità 2001 – con la quota della tariffa del servizio idrico integrato riferita ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione, disciplinata dalla L. n. 36 del 1994, artt. 13 e 14, non sussiste in ordine alla controversia de qua il fondamento costituzionale della giurisdizione tributaria, cioè la natura tributaria del rapporto devoluto a tale giurisdizione, poiché, come già affermato nella sentenza n. 335 del 2008, la suddetta tariffa si configura, in tutte le sue componenti, ivi comprese quelle relative alla fognatura e alla depurazione, “come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell’utente, bensì nel contratto di utenza”. E’ consolidato, infatti, l’orientamento secondo cui la giurisdizione del giudice tributario deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto (cfr. Corte Cost. sentenze n. 238/2009, n. 141/2009, n. 130/2008, n. 64/2008, ordinanze n. 300/2009, n. 218/2009, n. 395/2007, n. 427/2006, n. 94/2006, n. 35/2006 e n. 34/2006). E’ vietato istituire giudici speciali in conseguenza dell’attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi natura tributaria (v. le citate sentenze n. 130/2008 e n. 64/2008). La tariffa del servizio idrico integrato, considerata in tutte le sue componenti, ivi comprese quelle riferite alla fognatura e alla depurazione (con cui si identifica il canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue), va qualificata come “corrispettivo di una prestazione commerciale complessa” non avente natura tributaria (cfr. la citata sentenza n. 335/2008).

Ne’ può condividersi l’assunto propugnato nella sentenza della CTR, secondo cui sulla questione del difetto di giurisdizione si sarebbe formato un giudicato implicito per non aver la contribuente sollevato la relativa eccezione nel giudizio d’appello. Invero, mentre quest’ultimo è stato deciso con sentenza pubblicata il 26.1.2010, la pronuncia della Corte Cost. è stata resa in data 11.2.2010 e, quindi, successivamente. Va, pertanto, affermato il seguente principio: “In tema di servizi di fognatura e di depurazione delle acque reflue, in relazione alle annualità successive al 2000 (come quella di specie), va esclusa la giurisdizione tributaria, atteso che le controversie relative alla debenza, a partire dal 3 ottobre 2000, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue spettano alla giurisdizione del giudice ordinario (v. sez. un. n. 14902-10), anche se promosse successivamente al 3 dicembre 2005, data di entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3-bis, comma 1, lett. b, conv., con mod., dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, art. 1, comma 1, che ha modificato il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 2, secondo periodo”.

Da ultimo, per mera completezza espositiva, va evidenziato che, sebbene le Sezioni Unite abbiano competenza funzionale nel decidere i ricorsi in materia di giurisdizione, in forza di quanto previsto all’art. 374 c.p.c., comma 1, qualora sulla questione di giurisdizione proposta dal ricorrente si siano già espresse le Sezioni Unite, la decisione del ricorso può essere assegnata alle sezioni semplici.

Orbene, ne caso di specie, oltre ad essere intervenute sulla questione le Sezioni Unite in numerose occasioni (Cass., sez. un., n. 6310/2010, n. 19390/2003, n. 11188/2003, n. 19388/2003), si è pronunciata sulla stessa, come visto, altresì la Corte costituzionale.

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 384 e 394 c.p.c., del D.Lgs. n. 56 del 1992, art. 58 e art. 63, commi 3 e 4, artt. 2697,2699,2700 e 2702 c.c., anche in relazione agli artt. 214 e 215 c.p.c., degli artt. 2729 e 2909 c.c. e art 116c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), anche in relazione all’art. 11 Cost., comma 6, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), per aver la CTR ritenuto l’esistenza di un impianto centralizzato di depurazione sulla base di un semplice “verbale di riunione” del (OMISSIS), senza considerare la cospicua documentazione da essa prodotta.

3.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del precedente.

4. Con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione dell’art. 112 c.p.c., della L. n. 212 del 2000, art. 7, e della L. n. 241 del 1990, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non aver la CTR ritenuto che l’atto di ingiunzione avesse erroneamente individuato il soggetto passivo della pretesa tributaria e per non essersi la CTR pronunciata sulla questione concernente l’omessa indicazione, nell’atto di ingiunzione, delle ragioni in fatto e in diritto che giustificavano l’applicazione dei criteri di quantificazione della tariffa relativi agli insediamenti civili.

4.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del secondo.

5. In definitiva, il ricorso merita accoglimento con riferimento al secondo motivo. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata e le parti rimesse dinanzi al Tribunale di Napoli.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano

come da dispositivo.

PQM

La Corte:

– accoglie il secondo motivo, rigetta il primo, dichiara assorbiti i restanti; dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; annulla la sentenza impugnata e rimette le parti innanzi al Tribunale di Napoli perché dia luogo al giudizio di merito;

– condanna il resistente al rimborso, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 7.000,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge (se dovuti).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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