Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30707 del 27/11/2018

Cassazione civile sez. II, 27/11/2018, (ud. 28/06/2018, dep. 27/11/2018), n.30707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

OGGETTO

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore, nonchè dei

signori D.S.A., + ALTRI OMESSI, e S.E.,

erede di M.E., elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO

GOLDONI 47, presso lo studio dell’avvocato FABIO PUCCI,

rappresentati e difesi dagli avvocati GIACOMO CARINI, GIOVANNI

CARINI;

– ricorrente –

contro

R.L., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2510/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 18/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/06/2018 dal Consigliere SERGIO GORJAN.

Fatto

FATTI DI CAUSA

R.L. ed altri 12 attori ebbero ad evocare in giudizio avanti il Tribunale di Napoli il (OMISSIS), di cui erano condomini, deducendo d’avere diritto alla modifica di alcune parti condominali per poter fruire di accesso maggiormente agevole agli enti in loro signoria esclusiva. Resistette l’amministrazione del condominio, in effetti articolato su più edifici eretti in posizioni diverse stante l’orografia del luogo,contestando la pretesa degli attori ed intervennero altri condomini a sostegno della posizione assunta dall’amministrazione condominiale.

All’esito della trattazione istruttoria il Tribunale di Napoli rigettò la domanda degli attori.

Interposero appello quest’ultimi e, resistendo il Condominio evocato unitamente ai condomini intervenuti, la Corte d’Appello partenopea con sentenza non definitiva del 2008 ebbe a rigettare i primi due motivi di gravame, nonchè le eccezioni proposte dalle parti appellate.

Quindi, espletata consulenza tecnica, con sentenza definitiva, adottata nel 2013, ebbe ad accogliere parzialmente le domande proposte originariamente dagli attori, costituendo servitù a loro favore,abilitandoli a realizzare un prolungamento della corsa dell’ascensore e regolando le spese di lite.

La Corte campana – per quanto ancora interessa – osservava come sussisteva il diritto di servitù reclamato dagli attori in relazione alla loro domanda di aver un più agevole ingresso agli enti in loro signoria esclusiva in forza delle disposizioni presenti nel Regolamento condominiale di natura contrattuale, che,non già,costituivano un diritto personale – tesi accolta dal Tribunale – bensì di natura reale;

come non fosse stata introdotta in causa alcuna prospettazione nuova ovvero leso cosa giudicata stante che, costantemente, gli attori ebbero a rivendicare l’esistenza di servitù a favore dei loro beni immobili;

come le verifiche tecniche,eseguite in corso di causa, lumeggiavano la possibilità effettiva di realizzare alcuni degli accorgimenti richiesti dagli originari attori. L’amministrazione condominiale ed i condomini intervenuti in adesione hanno proposto avverso le sentenze rese dalla Corte partenopea ricorso per cassazione fondato su cinque motivi.

Benchè regolarmente evocati non si sono costituiti in questo giudizio di legittimità i resistenti, mentre parte impugnante ha depositato memoria difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dall’Amministrazione del (OMISSIS), ed i condomini ad essa associati, s’appalesa siccome infondato e va rigettato.

Con il primo mezzo d’impugnazione parte ricorrente denunzia vizio di nullità per mancato rispetto del disposto ex art. 345 c.p.c. in quanto la Corte partenopea non ebbe a rilevare che gli originari attori, in sede di gravame, avevano introdotto domanda nuova poichè la loro originaria pretesa era fondata su diritto personale derivante dal regolamento condominiale, mentre in sede d’appello la pretesa risultava fondata su costituita servitù.

La censura mossa non ha fondamento poichè si compendia nella elaborazione di opzione interpretativa circa il contenuto sostanziale della domanda,proposta dagli originaria attori con la citazione introduttiva,meramente contrapposta a quella adottata dalla Corte partenopea.

Difatti i Giudici napoletani, nella sentenza non definitiva, hanno puntualmente esaminato il contenuto della domanda svolta dagli attori, posto che il Tribunale ebbe a rigettarla poichè ritenne che il Regolamento portasse diritto personale e, non già, di natura reale.

La stessa parte impugnante deve riconoscere che la domanda originariamente proposta non era specifica nel fondare la pretesa su un diritto personale, sicchè era necessario interpretarla,pertanto la mera opzione interpretativa alternativa non configura il denunziato vizio di nullità poichè è precipuo compito del Giudice di merito interpretare la domanda, siccome ha fatto il Collegio partenopeo.

Con la seconda doglianza i ricorrenti deducono violazione delle norme codicistiche in materia di interpretazione dei contratti posto che, nell’apprezzare le disposizioni portate in Regolamento condominiale di natura contrattuale, la Corte di prossimità ebbe ad enucleare quale elemento significativo l’utilità determinata dall’uso di accesso più agevole, invece di rilevare come negli scritti difensivi degli attori era sottolineato quale dato significativo, alla base della loro domanda, il mero risparmio di spesa.

Anche detta censura si compendia in mera proposizione di interpretazione della clausola regolamentare alternativa, rispetto a quella individuata dalla Corte partenopea, mediante astratte affermazioni di mancato rispetto della ricerca della comune volontà, posto che in concreto la Corte ha operato ricercando proprio la volontà sottesa alla disposizione regolamentare tesa a garantire l’utilitas fondiaria a favore degli enti, oggi, in signoria agli originari attori.

Con la terza ragione di doglianza gli impugnanti deducono violazione della norma in art. 1058 c.c. poichè la Corte territoriale ha ravvisato come, pur in assenza di formule sacramentali, la volontà espressa in Regolamento era di costituire servitù.

La censura appare apodittica riproposizione della propria tesi difensiva, disattesa motivatamente dalla Corte partenopea, meramente ribadendo che, a propria opinione, nel testo della disposizione regolamentare non era ravvisabile detta volontà, invece riscontrata dalla Corte di merito.

Con la quarta ragione di doglianza i ricorrenti denunziano vizio di nullità per omessa pronunzia circa la loro eccezione di abbandono della domanda, tesa al prolungamento dell’ascensore, da parte dei resistenti.

Con la quinta doglianza i ricorrenti lamentano violazione del disposto ex art 2909 c.c. in relazione alla medesima questione, posto che non risultava esser stato gravata la statuizione resa dal Tribunale circa la richiesta del prolungamento dell’ascensore.

Le due censure appaiono collegate, sicchè possono essere esaminate congiuntamente.

Con relazione al vizio di nullità per omessa pronunzia appare invece come la Corte partenopea ebbe, nella sentenza definitiva, a puntualmente esaminare la questione proposta con l’eccezione ricordata dagli odierni ricorrenti, rilevando come, a fronte del rigetto da parte del Tribunale anche di detta domanda, gli originari attori riprodussero in secondo grado tutte le conclusioni, siccome formulate in prime cure, con conseguente riproposizione della domanda afferente l’ascensore ed il mancato formarsi del dedotto giudicato sul punto.

Anche nella specie l’argomentazione critica svolta con il ricorso attiene all’interpretazione della domanda, con riguardo alla quale il Giudice d’appello ha esposto motivazione – quindi insussistenza del dedotto vizio di nullità -, siccome riconosciuto dagli stessi ricorrenti nel corpo del quinto motivo.

Inoltre rispetto all’opzione esegetica assunta dalla Corte territoriale, i ricorrenti si limitano a proporre propria opzione valutativa, ovviamente, di tenore contrario a quanto stabilito dai Giudici del merito.

La Corte partenopea invece ha ritenuto riproposta la medesima domanda, svolta in citazione e disattesa dal Tribunale sull’osservazione – errata – che la norma regolamentare prevedesse un mero diritto personale e, non già, di natura reale. Quindi ha ritenuto che la questione del prolungamento dell’ascensore fosse stata riproposta proprio in ragione del tenore letterale delle conclusioni nelle quali s’operava espresso riferimento all’accesso all’impianto esistente, altrimenti incomprensibile.

Dunque nemmeno concorre violazione di cosa giudicata posto che la questione risulta riproposta in sede d’appello, siccome ritenuto dal Collegio napoletano. In difetto di costituzione della parte resistente nulla s’ha da provvedere circa le spese di questo giudizio di legittimità.

Concorrono in capo alla parte ricorrente le condizioni per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del condominio ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di camera di consiglio, il 28 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

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