Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30707 del 25/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/11/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 25/11/2019), n.30707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22007-2018 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 41,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA CORONA, rappresentato e

difeso dall’avvocato GABRIELLA ESPOSITO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (SCCI SPA),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA VITA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO,

EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3/2018 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata l’01/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Potenza, in riforma della pronuncia del Tribunale, ha rigettato l’opposizione proposta da M.M., ingegnere, avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS gli aveva richiesto il pagamento di contributi dovuti alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all’attività libero – professionale dallo stesso svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale risultava iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria;

avverso tale pronuncia M.M. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi;

l’Inps ha resistito con tempestivo controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo di censura, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), di interpretazione autentica della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, per avere la Corte di merito statuito l’esistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS da parte del ricorrente per l’attività di lavoro autonomo svolta, quale ingegnere, sebbene lo stesso fosse iscritto all’INARCASSA e, con riguardo al versante previdenziale, alla gestione previdenziale obbligatoria dipendenti privati;

la censura lamenta altresì l’omesso esame su fatti decisivi per I giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti e violazione degli artt. 3 e 38 Cost., in quanto la Corte territoriale non avrebbe esplicitato le ragioni della decisione, e avrebbe omesso, in particolare, di motivare in modo specifico sul punto decisivo della controversia, sollevato da parte ricorrente nel motivo di gravame, relativo al carattere residuale del fondo della gestione separata, sì come destinato a soggetti privi di una propria cassa previdenziale, ipotesi che non ricorre nel caso dei professionisti iscritti alla gestione previdenziale obbligatoria (v. pp. 15 e ss. del ricorso);

con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, parte ricorrente contesta la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla specifica domanda di riduzione delle sanzioni illegittimamente applicate, con ricalcolo degli importi nella misura di legge, in violazione dell’art. 112 c.p.c.;

il primo motivo contesta un’erronea applicazione dei testi legislativi da parte del giudice del merito anche sotto il secondo profilo, erroneamente formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

esso è manifestamente infondato, essendosi ormai consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo d’iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui ha dato seguito, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sesta sezione n. 19124 del 2018, Cass. n. 32166 del 2018);

la Corte di merito si è conformata all’anzidetto principio di diritto, avendo statuito che l’obbligo dell’iscrizione alla gestione separata Inps si riferisce al libero professionista che percepisca un reddito derivante non solo dall’esercizio abituale (ancorchè non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. con L. n. 326 del 2003) di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge altra diversa attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione (cfr., in termini, Cass. n. 32166 del 2018 cit.);

sulla base dell’interpretazione delle norme sopra richiamata, anche il secondo motivo, relativo alla quantificazione delle somme aggiuntive è infondato, tenuto conto della natura sanzionatoria di tali somme, che soggiacciono alla normativa sull’evasione contributiva per la mancata iscrizione alla gestione separata e, conseguentemente, per il mancato pagamento dei relativi oneri (L. n. 388 del 2000);

in definitiva, il ricorso va rigettato, con la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, stante la recente sopravvenienza dell’indirizzo qui seguito;

si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2019

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