Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30707 del 21/12/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 21/12/2017, (ud. 28/09/2017, dep.21/12/2017),  n. 30707

Fatto

RILEVATO CHE:

1. La Corte di appello di Roma, in accoglimento dell’appello proposto dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, ha riformato la sentenza di primo grado e rigettato la domanda proposta dai ricorrenti nominati in epigrafe che, quali Direttori di Dipartimento (cat. D), avevano agito per il riconoscimento del loro diritto a mantenere, anche successivamente al 9 agosto 2000, l’indennità di posizione di cui all’art. 47 CCNL di comparto 1994/1997 e l’indennità di professionalità di cui al punto 3.5.3. del Contratto decentrato di Ateneo, trattamento accessorio che l’Università aveva ritenuto non cumulabile con l’indennità di responsabilità di cui all’art. 63, comma 3 CCNL 2000, percepita dai ricorrenti a seguito dell’entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.

2. Secondo la tesi dei lavoratori, condivisa dal Tribunale, l’indennità di posizione di cui all’art. 47 del C.C.N.L. di comparto 1996 era “confluita”, solo diversamente denominata, nell’indennità di responsabilità prevista dall’art. 63, commi 1 e 2 CCNL 2000, la quale doveva essere cumulata con quella di cui al comma 3 stesso articolo.

3. La Corte di appello ha ritenuto tale pretesa infondata sulla base, in sintesi, dei seguenti argomenti:

a) l’erogazione dell’originaria indennità di posizione di cui all’art. 47 CCNL comparto Università del 21.5.96 era correlata all’individuazione delle posizioni organizzative e delle funzioni specialistiche e di responsabilità che le Amministrazioni avrebbe dovuto effettuare sulla base dei criteri generali oggetto di contrattazione decentrata, per cui il diritto alla predetta indennità non sorgeva in favore dei dipendenti direttamente dal CCNL, ma solo a seguito della procedura in esso prevista; difatti, con il contratto decentrato di Ateneo dell’anno 1997 le parti, dopo avere individuato l’ammontare complessivo del trattamento accessorio e stabilito la ripartizione del fondo tra i vari istituti, avevano previsto al punto 3.5.5. l’indennità di funzione che, al di là del diverso termine utilizzato (indennità di funzione invece che indennità di posizione), aveva dato attuazione all’art. 47 CCNL di comparto, prevedendo i criteri sulla cui base correlare, nei limiti delle risorse disponibili, alle posizioni e alle funzioni individuate, l’indennità accessoria, tenendo conto del livello di responsabilità e della complessità delle competenze attribuite; tale indennità era quella percepita dagli appellati e della quale gli stessi avevano chiesto il mantenimento nell’importo (Euro 77,47) indicato nel ricorso, pari a quello stabilito dal predetto contratto decentrato;

b) il CCNL di comparto 1998/2001 del 9.8.2000, che non conteneva alcun cenno alla predetta indennità, aveva previsto e regolato per il solo personale della categoria EP, all’art. 62, la retribuzione di posizione e di risultato, mentre per le restanti categorie del personale aveva contemplato, all’art. 63, “l’indennità di responsabilità”; dall’interpretazione dell’art. 63 del nuovo CCNL emergeva che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, l’indennità di posizione di cui all’art. 47 CCNL 1996 non era affatto “confluita” o “conservata” (sotto diversa denominazione) nell’indennità di responsabilità di cui all’art. 63, commi 1 e 2 CCNL 2000, in quanto il nuovo contratto non richiamava in alcun modo la disciplina anteriore, ma introduceva una nuova complessa, articolata ed esaustiva regolamentazione del trattamento economico accessorio di tutte le categorie di personale; per cui, in presenza di tale nuova e completa disciplina, quella anteriore doveva ritenersi abolita, ivi comprese le indennità percepite sulla base della stessa;

c) alcun rilievo poteva attribuirsi all’Accordo di interpretazione autentica dell’art. 63 CCNL 9.8.2000, che si era limitato a ribadire la distinzione tra le due indennità ivi previste senza dire nulla in ordine al mantenimento dell’indennità di cui all’art. 47 CCNL 1996 e alla cumulabilità della stessa con l’indennità di cui all’art. 63, comma 3, CCNL erogata ai ricorrenti;

d) piuttosto, dalla formulazione dell’art. 63, commi 1 e 2 si desumeva che, ai fini dell’erogazione dell’indennità di responsabilità ai dipendenti appartenenti alle categorie B, C e D, era richiesta la previa individuazione, da parte dell’Amministrazione, delle posizioni organizzative e delle funzioni specialistiche e di responsabilità “in base ai propri fini istituzionali”, la verifica delle disponibilità di personale professionalmente qualificato appartenente alle predette categorie, l’informazione preventiva ai soggetti sindacali di cui al punto 9 e l’intervento della contrattazione integrativa per l’individuazione dei criteri generali sulla cui base correlare alle posizioni e funzioni così individuate le indennità accessorie;

e) tale procedimento non risultava attuato, come poteva evincersi dalla Preintesa del 22 dicembre 2000, dove era stato espressamente sancito che “l’Amministrazione si impegna a rispettare le fasi contrattuali così come scandite dall’art. 63, commi 1 e 2, e provvederà a informare sulle posizioni cui conferire le indennità alle categorie ex art. 63, comma 3 e alla categoria EP”; i criteri generali per il conferimento degli incarichi al personale delle categorie D ed EP avevano formato oggetto di informazione e la corresponsione delle indennità di responsabilità art. 63, comma 3, al personale della categoria D che già svolgeva incarichi di particolare responsabilità conferiti con atto formale prima della sottoscrizione del contratto era stata già espressamente prevista dalla citata Preintesa con decorrenza 9.8.2000;

f) in conclusione, gli appellati non avevano alcun diritto al mantenimento dell’indennità di cui all’art. 47 CCNL del 1996 e al Contratto decentrato, punto 3.5.5., trattandosi di un’indennità ormai abolita;

g) quanto l’indennità di professionalità, istituita con il Contratto decentrato del 1997, che al punto 3.5.3 aveva previsto un’indennità mensile fissa da corrispondersi con decorrenza 1.10.1997 nelle misure ivi previste, “in armonia con gli obiettivi prefissati dall’Amministrazione per il raggiungimento di un miglioramento della qualità e quantità dei servizi dell’Ateneo a fronte dell’utenza studentesca…”, si trattava di un’indennità non prevista dalla Preintesa del 22 dicembre 2000 e soprattutto dagli Accordi integrativi dell’11 novembre 2005 e del 13 giugno 2006; questi ultimi Accordi aveva sancito rispettivamente che l’indennità di responsabilità “assorbe l’indennità di professionalità”, non procedendosi al riassorbimento quanto agli importi incrementali, e che restava fermo per i titolari dell’indennità di responsabilità “l’assorbimento in quest’ultima dell’indennità di professionalità”, con la sola eccezione dell’incremento rispetto agli importi vigenti nel 2004; in sostanza, i successivi Accordi decentrati avevano confermato l’assorbimento, escludendolo limitatamente agli incrementi decorrenti dal 2005;

h) in conclusione, le parti contrattuali avevano previsto l’assorbimento dell’indennità di professionalità nel trattamento, sicuramente migliorativo, introdotto dall’art. 63, comma 3, CCNL 1998/2001, in quanto superiore alla somma dell’indennità di posizione ex art. 47 CCNL e Contratto decentrato 1997 punto 3.5.5. e dell’indennità di professionalità Contratto decentrato 1997 punto 3.5.3., già godute dal personale di categoria D, come poteva desumersi dagli analitici dati forniti dall’Università, non contestati e confermati dalle buste paga in atti.

3. Avverso tale sentenza gli originari ricorrenti hanno proposto ricorso affidato a quattro motivi. L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” ha opposto difese con controricorso.

4. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 1, inserito dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1, lett. f, conv. in L. n. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6 CCNL 1998/2001 del comparto Università, in relazione all’art. 47, commi 1 e 2 CCNL 21.5.1996, nonchè in relazione all’Accordo decentrato di Ateneo Università “Tor Vergata” del 1997, punto 3.5.5. e punto 1.2 e 1.3 (art. 360 c.p.c., n. 3), addebita alla sentenza di avere violato l’art. 5, comma 6, CCNL del 2000 nella parte in cui prevede la conservazione di efficacia dei contratti decentrati fino a che un nuovo contratto integrativo non regoli diversamente la materia, fatta salva la diversa quantificazione delle risorse prevista dal CCNL, e per avere altresì violato i punti 1.2. e 1.3 del Contratto decentrato del 1997, i quali prevedono la conservazione dell’efficacia delle relative disposizioni sino a quando non siano sostituite dal successivo contratto decentrato.

2. Con il secondo e il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 63, commi 1, 2 e 3 CCNL 1998/2001 del personale comparto Università, in relazione all’art. 47, commi 1 e 2 CCNL 21.5.1996, nonchè all’Accordo decentrato di Ateneo Università “Tor Vergata” del 1997, punto 3.5.5., violazione e falsa applicazione dell’Accordo Aran di interpretazione autentica dell’art. 63 CCNL 9.8.2000 del comparto Università, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Si censura l’interpretazione secondo cui l’indennità di posizione di cui all’art. 47 CCNL 1996 non sarebbe “confluita”o “conservata”, sotto diversa denominazione, nell’indennità di responsabilità di cui ai commi 1 e 2 del CCNL 2000. Si oppone che elementi interpretativi a favore della cumulabilità delle due indennità previste dall’art. 63 CCNL del 9.8.2000 si traggono dall’Accordo interpretazione autentica dell’ARAN del 2006 e dal fatto che il comma 3 dello stesso articolo, in cui è presente l’avverbio “inoltre”, avrebbe confermato il carattere integrativo – e non alternativo – dell’indennità ivi prevista, da ritenere un quid pluris rispetto a quella disciplinata dai commi precedenti.

3. Il quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6, CCNL 1998/2001 in relazione all’Accordo decentrato di Ateneo Università “Tor Vergata” del 1997, punto 3.5.3. e punti 1.2. e 1.3, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo e controverso (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), contesta l’interpretazione del predetto Accordo decentrato in relazione all’indennità di professionalità. Si assume che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto assorbita l’indennità di professionalità nella speciale indennità di responsabilità di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 63 CCNL 2000, prevista per il personale di categoria D svolgente incarichi di particolare responsabilità. Si deduce che la sentenza impugnata aveva omesso di considerare che il punto 1.3. del medesimo Contratto decentrato aveva previsto il tacito rinnovo in caso di mancata disdetta anche dopo la scadenza del contratto nazionale di comparto, salve diverse ed esplicite disposizioni contrattuali o previsioni di legge. Si sostiene inoltre che la Corte di merito, con il richiamo agli Accordi integrativi del 2005 e del 2006, aveva implicitamente riconosciuto che l’indennità di professionalità prevista dall’Accordo decentrato del 1997 aveva continuato a produrre effetti in assenza di nuova pattuizione abrogativa fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni della contrattazione decentrata.

4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Esso verte sulla prospettata “ultrattività” del Contratto decentrato di Ateneo “Tor Vergata” del 1997. La questione è da ritenere nuova, in quanto non trattata dalla sentenza impugnata e parte ricorrente non fornisce elementi atti a chiarire se, ed eventualmente in quali termini, tale questione fosse stata introdotta nel giudizio di primo grado e riproposta al giudice di appello.

4.1. Secondo costante giurisprudenza di legittimità, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di cui all’art. 366 c.p.c. del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (ex plurimis, Cass. n. 23675 del 2013, n. 324 del 2007, nn. 230 e 3664 del 2006). Nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, a meno che si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti (Cass. n. 4787 del 2012).

5. Il secondo e il terzo motivo, da trattare congiuntamente in quanto vertenti sulla medesima questione giuridica, sono infondati. A prescindere dalla contraddittorietà della tesi della presunta “conservazione” dell’indennità di posizione, che fa leva indifferentemente sulla perdurante vigenza del contratto decentrato del 1997 (punto 3.5.5.), attuativo del CCNL 1996, e sulla nuova normativa contrattuale introdotta dall’art. 63 CCNL 2000, sostitutiva di quella previgente, va osservato quanto segue.

6. L’indennità di posizione di cui all’art. 47 CCNL 1994/1997 rientrava nel trattamento accessorio del personale dell’Università, in relazione all’art. 42 dello stesso contratto, ed era corrisposto dalle Amministrazioni secondo la procedura e nei limiti delle risorse specificamente previste per tale “un’indennità accessoria, annua, lorda, revocabile, di importo variabile”, che veniva attribuita tenendo conto “del livello di responsabilità, della complessità delle competenze attribuite, della specializzazione richiesta dai compiti affidati e delle caratteristiche innovative della professionalità richiesta”.

7. Il contratto collettivo 1998/2001 del 9 agosto 2000 contempla la retribuzione di posizione nell’art. 62, quale trattamento economico accessorio, per il solo personale della categoria EP, precisandone il carattere sostitutivo delle indennità pregresse, pur nei limiti previsti dalla stessa norma (“…la retribuzione di posizione e di risultato assorbono tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale 21/5/96, compreso il compenso per il lavoro straordinario con l’esclusione dell’indennità di ateneo, dell’indennità di rischio da radiazioni di cui all’art. 50 del presente CCNL, nonchè dei compensi che specifiche disposizioni di legge finalizzano all’incentivazione di prestazioni o risultati del personale”).

7.1. Quanto al personale appartenente alla categoria D (come gli attuali ricorrenti), il trattamento accessorio è disciplinato – in modo completo ed esaustivo – dall’art. 63, nel cui contesto sono ben distinguibili i presupposti di erogazione dell’indennità di cui ai primi due commi da quelli che invece regolano la fattispecie di cui ai commi 3 e 4.

7.2. I primi due commi contemplano le modalità per il riconoscimento dell’indennità di responsabilità al “personale professionalmente qualificato appartenente alle categorie B, C e D ai fini della attribuzione di tali posizioni e funzioni”, prevedendo che le singole Amministrazioni, in relazione alle proprie finalità istituzionali, “individuano posizioni organizzative e funzioni specialistiche e di responsabilità e verificano la disponibilità” di detto personale ad assumerle e tali “determinazioni sono oggetto di informazione preventiva ai soggetti sindacali di cui all’art. 9”; solo a seguito della verifica così effettuata, le Amministrazioni, “sulla base di criteri generali oggetto di contrattazione integrativa, correlano alle posizioni e funzioni individuate ai sensi del comma 1 un’indennità accessoria, annua, lorda, revocabile, di importo variabile, tenendo conto del livello di responsabilità, della complessità delle competenze attribuite, della specializzazione richiesta dai compiti affidati e delle caratteristiche innovative della professionalità richiesta”.

7.3. I successivi commi 3 e 4 dello stesso art. 63 contemplano un’ipotesi del tutto diversa, ossia prevedono che, ai dipendenti appartenenti alla categoria D, possono essere conferiti, in luogo di “posizioni organizzative e funzioni specialistiche e di responsabilità” di cui al comma 1, delle posizioni ancor più qualificanti e richiedenti un livello superiore di responsabilità e precisamente che a costoro possono essere “conferiti specifici, qualificati incarichi di responsabilità – amministrative, ivi comprese quelle connesse alle funzioni di segretario di dipartimento, e tecniche”, sulla base di criteri generali oggetto di informazione, e a richiesta di concertazione, con i soggetti sindacali di cui all’art. 9.

7.4. Tali incarichi – all’evidenza ontologicamente diversi (e ovviamente alternativi) rispetto a quelli di cui al primo comma – vengono anch’essi “retribuiti con un’indennità accessoria, annua, lorda, revocabile, di importo variabile, tenendo conto del livello di responsabilità, della complessità delle competenze attribuite, della specializzazione richiesta dai compiti affidati e delle caratteristiche innovative della professionalità richiesta” (art. 63, commi 3 e 4). L’importo di tale indennità (quella appunto spettante ai soggetti di cui al terzo comma, una volta designati) è più elevato, in quanto tiene conto del maggiore livello di responsabilità e della complessità delle funzioni attribuite. Con accertamento di fatto neppure specificamente censurato, la Corte territoriale ha appurato che il trattamento accessorio di cui all’indennità di responsabilità corrisposto agli attuali ricorrenti, poichè investiti delle funzioni di cui al terzo comma dell’art. 63, è superiore alla somma dell’indennità di posizione ex art. 47 CCNL 1996 e Contratto decentrato 1997 punto 3.5.5. e della indennità di professionalità Contratto decentrato 1997 punto 3.5.3..

7.5. Nel comma 3 (“Al personale appartenente alla categoria D possono inoltre essere conferiti specifici, qualificati incarichi….”), l’avverbio “inoltre” allude all’ipotesi del conferimento di una particolare tipologia di incarico, cui è connessa l’assunzione di più elevate responsabilità, ma pur sempre da attribuire al personale di area D, al pari degli incarichi di cui al comma 1. Non vi sono, invece, elementi interpretativi che possano avallare la tesi della cumulabilità dell’indennità di cui ai commi 3 e 4 con quella di cui ai commi 1 e 2: la prima indennità resta assolutamente distinta, quanto a presupposti e destinatari, da quella regolata dai commi 1 e 2 stesso articolo, per cui è radicalmente esclusa la possibilità del loro cumulo.

8. Nè argomenti di segno diverso si desumono dall’interpretazione autentica dell’art. 63 CCNL 9.8.2000 fornita dalle parti sociali in data 15 novembre 2006, in ottemperanza alla richiesta del Giudice di primo grado della presente causa, che aveva avanzato dubbi interpretativi vertenti appunto sulla cumulabilità dell’indennità speciale di cui all’art. 63, comma 3 CCNL del 9.8.2000 con qualsiasi altra indennità di funzione o posizione, ed in particolare con l’indennità di responsabilità di cui ai commi 1 e 2 medesimo articolo.

8.1. In tale sede, le parti firmatarie del CCNL hanno sottoscritto un accordo di interpretazione autentica del seguente tenore: “L’art. 63 in questione non sembra porre problemi d’interpretazione sia in senso letterale che per quanto attiene alla volontà delle parti. Il comma 2, infatti, definisce, per tutto il personale del comparto, un’indennità accessoria da erogare alle condizioni chiaramente indicate nel comma medesimo, mentre il successivo comma 3, limitatamente al personale appartenente alla categoria D, stabilisce un’ulteriore e diversa indennità collegata all’affido di particolari responsabilità”.

8.2. Le parti, seppure riferendosi (in conformità al quesito loro sottoposto) specificamente alle due indennità, anzichè alla natura degli incarichi che ne costituiscono il presupposto, hanno confermato la distinzione dell’indennità spettante al personale di cui al comma 3 dall’indennità regolata dal comma 2. Con la locuzione “ulteriore e diversa indennità” si esprime, in forma di endiadi, il rafforzamento del carattere distintivo, in coerenza con il suo collegamento all’affidamento di incarichi di particolare responsabilità, che ne giustificano il riconoscimento.

9. In conclusione, l’indennità di responsabilità prevista dall’art. 63, commi 3 e 4 CCNL Comparto Università 9.8.2000, erogata al personale dell’area D cui siano “conferiti specifici, qualificati incarichi di responsabilità amministrative, ivi comprese quelle connesse alle funzioni di segretario di dipartimento, e tecniche”, non si cumula con l’indennità di posizione già regolata dall’art. 47 CCNL e dal Contratto decentrato 1997 punto 3.5.5., nè con l’indennità di responsabilità di cui allo stesso art. 63, commi 1 e 2.

10. In ordine al quarto motivo, vertente sulla conservazione dell’indennità di professionalità con specifico riferimento all’assunto di “ultrattività” degli Accordi decentrati di Ateneo, valgono i rilievi di inammissibilità formulati con riguardo al primo motivo di ricorso, posto che la Corte di appello non tratta la questione nella sentenza impugnata e, dunque, la stessa è da ritenere nuova in assenza di puntuali indicazioni (art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4) circa la sua rituale introduzione in giudizio e la sua riproposizione in appello.

11. Quanto all’assorbimento dell’indennità di professionalità nell’indennità di responsabilità, affermata dalla Corte territoriale anche alla luce degli Accordi decentrati del 2005 e del 2006, va osservato che, in base alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, (come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), secondo cui è possibile la denuncia con ricorso per cassazione della violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi, non è consentito alla S.C. procedere ad una interpretazione diretta della clausola di un contratto collettivo integrativo, in quanto la norma riguarda esclusivamente i contratti collettivi nazionali di lavoro (Cass. n. 27062 del 2013, n. 3681 del 2014). In relazione ai contratti integrativi, il controllo di legittimità è finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione e dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione sufficiente e non contraddittoria (Cass. n. 28859 del 2008, 19227 del 2011, 17716 del 2016, n. 14449 del 2017).

11.1. Il sindacato di legittimità sui contratti collettivi integrativi di lavoro può essere esercitato soltanto con riguardo ai vizi di motivazione del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (nella specie, nel testo antecedente al D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella L. n. 134 del 2012, ratione temporis applicabile), ovvero ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione delle norme di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., a condizione, per detta ipotesi, che i motivi di ricorso non si limitino a contrapporre una diversa interpretazione rispetto a quella del provvedimento gravato, ma prospettino, sotto molteplici profili, l’inadeguatezza della motivazione anche con riferimento alle norme del codice civile di ermeneutica negoziale come canone esterno di commisurazione del’esattezza e congruità della motivazione stessa (Cass. n. 21888 del 2016).

11.2. Nel caso in esame, il ricorso non denuncia la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale; quanto al presunto vizio di motivazione, non è affetta da alcuna incompatibilità logica la sentenza impugnata nella parte in cui ha tratto argomenti interpretativi a sostegno dell’assorbimento dell’indennità di professionalità nell’indennità di responsabilità dalle previsioni dei successivi Accordi integrativi, che avevano espressamente confermato il principio dell’assorbimento, escludendone solo gli incrementi erogati con decorrenza dal 2005.

12. Per completezza, va infine rilevato un ulteriore profilo di inammissibilità consistente nella mancata trascrizione del testo di detti Accordi integrativi, in violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6. La possibilità di valutare la conformità alla legge e al contratto collettivo nazionale di lavoro del settore pubblico di un contratto integrativo che non può, come tale, essere direttamente interpretato in sede di legittimità – è condizionata alla specifica produzione e indicazione di quest’ultimo quale contratto su cui si fonda il ricorso, atteso che lo stesso, diversamente dal contratto collettivo nazionale, non è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 47, comma 8, (Cass. n. 19227 del 2011, n. 5745 del 2014). Come più volte affermato da questa Corte (ex plurimis, Cass. n. 26174 del 2014, n. 2966 del 2014, n. 15628 del 2009; cfr. pure Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. n. 22302 del 2008, n. 4220 del 2012, n. 8569 del 2013n. 14784 del 2015 e, tra le più recenti, Cass. n. 6556 del 14 marzo 2013, n. 16900 del 2015), vi è un duplice onere a carico del ricorrente, quello di produrre il documento e quello di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.

13. Il ricorso va dunque rigettato. L’onere delle spese del giudizio di legittimità resta a carico di parte ricorrente, in applicazione della regola generale della soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi e in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 28 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2017

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