Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30706 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.C.L.I ISTRUZIONE PROFESSIONALE – in persona del legale

rappresentante pro tempore – elettivamente domiciliata in Roma, via

Cristoforo Colombo n. 436, presso lo studio dell’avv. Vaccaro Oreste,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale dell’Abruzzo, sez. 10, n. 66 del 26 aprile 2006;

Letta la relazione scritta del consigliere relatore Dott. CAPPABIANCA

Aurelio;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che, instaurando contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, l’ente contribuente propose ricorso avverso cartella di pagamento notificatale il 21.6.2004, emessa in esito ad iscrizione a ruolo in data 28.12.1998, di irpef, ritenute alla fonte, relativa all’anno 1996 e conseguente al controllo della dichiarazione mod. 770 resa nell’anno 1997;

che, a fondamento del ricorso, il ricorrente deduceva l’illegittimità della cartella, perchè non preceduta da altri atti di contestazione, carente di motivazione e intempestivamente notificata D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 43;

che l’adita commissione tributaria respinse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello dell’ente contribuente, dalla commissione regionale;

– che i giudici di appello, rilevato il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia in merito ai dedotti vizi propri della cartella, affermarono la tempestività della contestazione in considerazione dell’emissione del ruolo in data 28.12.2000 e della sua consegna al concessionario in data 25.5.2001;

rilevato:

che, avverso la sentenza di appello, l’ente contribuente ha proposto ricorso per cassazione, in tre motivi, censurando, tra l’altro, la decisione impugnata per aver escluso l’intervenuta decadenza dell’Ufficio dal potere di accertamento;

– che l’Agenzia ha resistito con controricorso.

– che, per il profilo sopra esplicitato, il ricorso dell’ente contribuente è manifestamente fondato;

– che occorre, invero, osservare che – a seguito dell’intervento da ultimo operato sul tema dal D.L. n. 106 del 2005, convertito, con modificazioni, in L. n. 156 del 2005) – questa corte, con sent.

16826/06 (v., anche, sent. 20384/06, 4255/07, 14861/07), ha provveduto ad una complessiva rivalutazione della problematica alla luce dello ius superveniens, e, tenuto fermo il carattere ordinatorio del termine D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, comma 1, ha puntualizzato: a) che, in tema di liquidazione delle dichiarazioni con procedura automatizzata previsto legislatore (con l’art. 1, commi 5 bis e 5 ter, dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, la legittimità della pretesa erariale è subordinata, alla luce dell’intervento legislativo realizzato con il D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5 bis e 5 ter, (convertito, con modificazioni, in L. n. 156 del 2005), alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente entro un termine di decadenza, dovendo l’ordinamento garantire l’interesse del medesimo alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni; b) che siffatta regola e applicabile anche per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 156/2005, che concernano le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 (v. il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 2, lett. b)), salvo che si. tratti di dichiarazioni per la cui liquidazione i ruoli siano stati formati e resi esecutivi entro il 30 settembre 1999;

– che, ciò posto, va rilevato che – vertendosi in tema di liquidazione, di dichiarazione presentata entro il 31.12.1997, il cui i ruolo è stato formato il 28.12.2000 e consegnato il 25.5.2001 (ben oltre, quindi, il 30 settembre 1999) – la notifica della cartella D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis in data 21.6.2004 deve, nella fattispecie concreta, ritenersi inidonea ad impedire la decadenza dell’Agenzia dal potere di riscossione, posto che, in relazione ad essa, la previsione del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 bis, lett. e, (convertito, con modificazioni, in L. n. 156 del 2005) fissa, a tal fine, al 31.12.2002 il termine per l’utile notifica della cartella;

considerato:

che il ricorso va, conseguentemente, accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, va decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo dell’ente contribuente.

che, per la natura della controversia e le pregresse incertezze interpretative, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

le Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo dell’ente contribuente; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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