Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30705 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.C., elettivamente domiciliato in Roma, via Sicilia n.

66, presso lo studio degli avv.ti Fantozzi Augusto, Tieghi Roberto e

Giuliani Francesco, che lo rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale dell’Abruzzo, sez. 3, n. 30 del 14 luglio 2006;

Letta la relazione scritta del consigliere relatore Dott. CAPPABIANCA

Aurelio;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3;

udito, per il ricorrente, l’avv. Andrea Alberti;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale, che ha

concluso, in adesione alla relazione, per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che, instaurando contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente propose ricorso avverso cartella di pagamento, notificatagli il 4.11.2004, emessa in esito ad iscrizione a ruolo di maggior imposte irpef, c.s.s.n. e iva relativi all’anno 1997 in conseguenza del controllo, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, della dichiarazione resa nell’anno 1998;

– che, a fondamento del ricorso, il contribuente deduceva la decadenza dell’Ufficio dal potere di riscossione, per intempestività della notifica e dell’iscrizione a ruolo;

che l’adita commissione tributaria respinse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello del contribuente, dalla commissione regionale;

che i giudici di appello rilevarono, in via assorbente, la carenza di legittimazione passiva dell’Agenzia, sostenendo, in particolare, che la legittimazione passiva competeva al Concessionario e non all’ente impositore;

rilevato:

che, avverso la decisione di appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione in due motivi;

– che l’Agenzia ha resistito con controricorso;

osservato:

– che il primo motivo di ricorso, con il quale il contribuente censura la decisione impugnata per aver affermato la carenza di legittimazione passiva dell’Agenzia è manifestamente fondato;

– che, nella giurisprudenza di questa Corte, è, infatti, consolidato il principio secondo cui in materia di impugnazione della cartella esattoriale, la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio, sicchè la Legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario (v. Cass. 22939/07, ss.uu. 16412/07, 6450/02); considerato:

– che, restando assorbita l’ulteriore doglianza, il ricorso va, conseguentemente, accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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