Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30705 del 27/11/2018

Cassazione civile sez. II, 27/11/2018, (ud. 20/06/2018, dep. 27/11/2018), n.30705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8591-2013 proposto da:

B.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 63, presso

lo studio dell’avvocato MARCO CROCE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ROSALIA PACIFICO;

– ricorrente e c/ric. al ric. successivo –

contro

G.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G. BELLI 27,

presso lo studio dell’avvocato GIAN MICHELE GENTILE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIETRO USAI;

– ricorrente successivo –

e contro

COMUNE LANUSEI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE IPPOCRATE

104, presso lo studio dell’avvocato CARLO BOGINO, rappresentato e

difeso dall’avvocato UBALDO DE MURTAS;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 92/2012 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 24/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/06/2018 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione

parziale di entrambi i ricorsi;

udito l’Avvocato PACIFICO Rosalia, difensore della ricorrente e

controricorrente al ricorso successivo che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso;

udito l’Avvocato GENTILE Gian Michele, difensore del ricorrente

successivo che si riporta alle conclusioni in atti depositati.

udito l’Avvocato BOGINO Carlo con delega orale, difensore del

resistente che si riporta alle conclusioni in atti depositati.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con citazione notificata il 31/10/1983 G.E., dichiarandosi proprietario per possesso ultraquindicennale di un fondo in (OMISSIS), località (OMISSIS), ha chiesto condannarsi il comune di (OMISSIS) al risarcimento dei danni da irreversibile trasformazione del fondo occupato alle p.lle (OMISSIS) senza emissione di decreto di esproprio. Sulla resistenza del comune ed espletata istruttoria, sono intervenuti in giudizio L.S. e G., qualificandosi proprietari della palla 15 del foglio 10 e chiedendo condanna del comune al risarcimento a loro favore.

2. Con altra citazione notificata il 31/1/1992 L.S. e L.G., qualificandosi proprietari anche della p.lla (OMISSIS), hanno chiesto la condanna del comune al risarcimento da occupazione illegittima e indennità da occupazione legittima.

3. Con ulteriore citazione notificata il 5/3/1990 G.E. ha agito contro il comune per l’indennità di occupazione legittima dei fondi di cui alle (OMISSIS) di cui si è qualificato proprietario.

4. Riunite le cause, all’esito dell’istruttoria per testi e c.t.u., con sentenza depositata il 19/1/2008 il tribunale di Lanusei, declinata la competenza in favore della corte d’appello in ordine all’indennità di occupazione legittima, ha condannato il comune al risarcimento dei danni da accessione invertita a favore di G.E. quanto alla quota della metà della p.lla (OMISSIS) di cui era risultato proprietario e a favore dei signori Go. quanto all’intero della p.lla (OMISSIS) (essendo intervenuta transazione per la p.lla (OMISSIS)); quanto alla p.lla (OMISSIS), ha rigettato le domande di entrambe le parti non essendo provata la proprietà nè in base a titolo derivativo nè originario di alcuna delle parti.

5. Su appelli del signor G.E. e della signora B.C., quale erede di L.S. e procuratrice di L.G., e sulla resistenza del comune, con sentenza depositata il 24/2/12 la corte d’appello di Cagliari ha rigettato gli stessi.

6. A sostegno della decisione, la corte territoriale, per quanto rileva:

– ha preliminarmente considerato essere separatamente devoluta alla corte d’appello la domanda di pagamento dell’indennità di occupazione legittima, avendo a oggetto la lite innanzi a sè il solo accertamento del diritto di proprietà sulla p.lla (OMISSIS);

– ha ritenuto accertata la qualità di eredi dei fratelli L. rispetto a L.R., essendo l’accettazione insita nella rivendicazione proposta;

– ha ritenuto non provata, per entrambe le parti, la proprietà a titolo derivativo del fondo “da chi lo aveva acquistato a titolo originario” (p. 10 della sentenza); a tal uopo ha ripercorso gli atti traslativi (p. 10 e 11) e considerato che, in mancanza di acquisto a titolo originario altrui, “deve, quindi, farsi riferimento al possesso che entrambi gli appellanti assumono di avere esercitato” (p. 11);

– ha accertato, in base alle testimonianze ammesse ed espletate, non essendovi motivo di dubitare della loro attendibilità, che il mappale n. 15 fosse stato coltivato dai signori Li. – sentiti come testi – per conto del signor G., mentre il terreno utilizzato dai signori P. e dal signor S. – pure ascoltati per conto dei signori L. fosse il mappale n. 14 (pp. 11-14);

– ha considerato che, essendovi prova del potere di fatto nell’interesse del signor G. come esercitato dal 1962 (epoca del progetto di miglioramento del geom. Po.) al 1980 (epoca dell’occupazione comunale), non si era maturato il tempò utile per l’usucapione ordinaria, non essendo stata riproposta o comunque sostenuta documentalmente dal signor G. la domanda di accertamento dell’usucapione abbreviata;

– ha ritenuto che entrambe le istanze di accertamento dell’usucapione andassero dunque disattese;

– ha considerato che non era stata fornita prova che il signor G. fosse effettivamente proprietario esclusivo dell’altra particella occupata dal comune, risultata in comproprietà per un mezzo della coniuge O.L.; l’atto divisionale con assegnazione dedotto dal signor G. non era stato documentato.

7. Avverso tale sentenza B.C., nella sua duplice qualità, ha proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi.

G.E. ha proposto separato ricorso, da qualificarsi incidentale in quanto notificato successivamente, su tre motivi.

Il comune di (OMISSIS) ha resistito con due controricorsi avverso le separate impugnazioni. Sia Emilio G. sia B.C. hanno parimenti replicato con propri controricorsi illustrati da memorie.

Con ordinanza interlocutoria n. 75 depositata il 4.1.2018 la causa è stata rimessa in pubblica udienza, in prossimità della quale G.E. e B.C. hanno depositato ulteriori memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale la signora B.C. ha dedotto vizio di motivazione, non avendo la corte d’appello spiegato perchè – avendo il c.t.u. M. accertato non esistere una suddivisione certa tra i mappali (OMISSIS) – i giudici avessero acclarato in capo alla ricorrente la proprietà della p.lla (OMISSIS) e non anche, secondo probabilità e verosimiglianza, quella della (OMISSIS).

2. Con il secondo motivo del ricorso principale si è dedotta, sostanzialmente, violazione del principiò tantum devolutum quantum appellatum e illegittima introduzione di un tema non sottoposto dalle parti: poichè con la citazione originaria del 1983 il signor G. si era proclamato proprietario per possesso solo quindicennale delle particelle tra cui la (OMISSIS), solo con la successiva citazione del 2007 avendone invocato l’usucapione ultraventennale, erroneamente la corte d’appello avrebbe fatto valere il contrasto tra le parti e le relative prove in danno della parte ricorrente.

3. Con il terzo motivo del ricorso principale la signora B.C. – deducendo violazione dell’art. 1159 bis c.c. e del principio per il quale in tema di rapporti autodeterminati è irrilevante l’indicazione del fatto produttivo dell’acquisto – ha lamentato sotto diverso punto di vista la decisione della corte d’appello che avrebbe fatto ridondare le prove circa il possesso ultraventennale indotte da G. a danno della ricorrente.

4. Con il quarto motivo del ricorso principale, infine, B.C. – lamentando violazione dell’art. 2697 c.p., commi 1 e 2 e artt. 115 e 116 c.p.c. – ha ripercorsa le risultanze probatorie documentali e testimoniali, contestando l’approdo decisionale in tema di proprietà della p.lla (OMISSIS), erroneamente alla parte ricorrente non riconosciuta.

5. Con il primo motivo del ricorso da qualificarsi incidentale G.E. – deducendo violazione degli artt. 2697 e 116 c.p.c.nonchè vizio di motivazione – ha ritenuto non corrette le soluzioni offerte dalla corte d’appello in tema di proprietà della p.lla (OMISSIS), in quanto avrebbe posto sullo stesso pianò i titoli vantati dalle parti, nonostante quelli a favore di esso signor G. fossero di carattere traslativo, a fronte di contratto dichiarativo a base dell’acquisto delle controparti, nonchè tenuto conto dell’altra documentazione.

6. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente incidentale – deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 922,948,1142 e 1143 c.c.. e vizio di motivazione – ha contestato l’avere la corte d’appello, pretendendo di applicare i criteri probatori rigorosi in tema di rivendicazione della proprietà, trascurato di considerare che la causa ha avuto ad oggetto risarcimento del danno da occupazione di fondo da parte di pubblica amministrazione. All’uopo ha ripercorso le risultanze delle prove acquisite, in particolare testimoniali.

7. Con il terzo motivo il ricorrente incidentale ha denunciato violazione dell’art. 1158 c.c.. e vizio di motivazione, per avere la corte d’appello considerato le risultanze delle prove testimoniali in tema di usucapione indotte dallo stesso in maniera errata: poichè nel capitolo di prova articolato il possesso era indicato con inizio nel 1952, le risposte affermative dei testi andavano lette in correlazione con il quesito posto.

8. Con il quarto motivo il ricorrente incidentale ha dedotto violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 116 c.c. (recte, c.p.c.) e contesta la decisione della corte d’appello, nella parte in cui ha ritenuto non esistente in. atti un atto scritto divisionale tra essi coniugi, che invece sussisterebbe e che vien trascritto nel ricorso, come datato 13/4/1984 e allegato a raccomandata del 30/7/1985 inviata al comune di (OMISSIS).

9. Il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, in quanto tutti concernenti il dibattito processuale in ordine alla proprietà della particella (OMISSIS), a titolo originario o derivativo, sono assorbiti in ragione della fondatezza del quarto motivo, come in appresso. Analogamente il primo e il tergo motivo del ricorso incidentale, vertenti sullo stesso argomento, sono assorbiti per la fondatezza del secondo motivo del medesimo ricorso incidentale. I due mezzi fondati attengono entrambi al livello di prova richiesto per sostenere le originarie domande del signor G. e dei signori L., per cui possono essere esaminati congiuntamente.

9.1. Con l’impugnata sentenza (p. 10) la corte territoriale ha ritenuto che “nessuna delle parti ha assolto l’onere rigoroso di dimostrare, attraverso la documentazione in atti, che il bene rivendicato è pervenuto loro attraverso una serie ininterrotta di trasferimenti da chi lo aveva acquistato a titolo originario”.

9.2. A fronte di tale statuizione che palesa come la corte locale abbia inteso applicare le regole probatoriè – contestate con i predetti mezzi di ricorso – in tema di rivendica, deve notarsi come effettivamente si verta, come deducono le parti ricorrenti principale e incidentale, in tema di azione risarcitoria per occupazione illegittima di fondo, per la quale azione non è necessaria prova rigorosa della proprietà quale è richiesta per la rivendicazione (cfr. infra). Invero, sulla originaria lite instaurata dal signor G. avverso il comune, avente – per quanto qui rileva – detto oggetto si è sovrapposta, mediante intervento ad infringendum iura utriusque litigatoris e proposizione di autonoma ma analoga domanda risarcitoria, la pretesa dei signori L. di essere dichiarati essi proprietari della p.lla (OMISSIS) originariamente indicata senza contrasto come in proprietà del signor G..

9.3. In accoglimento dei predetti motivi, dunque, la sentenza impugnata va cassata, enunciandosi ai fini del giudizio di rinvio il principio di diritto per cui nelle controversie promosse per il risarcimento del danno dall’illegittimo protrarsi delle occupazioni finalizzate alle espropriazioni l’indagine sulla spettanza all’istante del diritto di proprietà sul bene si traduce nell’accertamento della qualità di titolare del credito risarcito,rio, e, pertanto, può essere condotta con gli ordinari strumenti probatori, ed anche con il ricorso a presunzioni, non richiedendosi la rigorosa dimostrazione del diritto dominicale prescritta in tema di rivendicazione (così ad es. Cass. n. 17675 del 2 settembre 2004, n. 10294 del 16 luglio 2002 e sez. U n. 466 del 20 gennaio 1987).

10. E’ inammissibile il quarto motivo con cui il ricorrentè incidentale contesta la decisione della corte d’appello, nella parte in cui ha ritenuto non esistente in atti un atto scritto divisionale tra essi coniugi, che invece sussisterebbe e che viene trascritto nel ricorso, come datato 13/4/1984 e allegato a raccomandata del 30/7/1985 inviata al comune di (OMISSIS).

10.1. Al riguardo, va tenuto conto che la sentenza della corte d’appello, alla p. 15, dà atto, pronunciando sulla relativa impugnazione, del fatto che, “quanto all’atto di divisione, che, attenendo a beni immobili avrebbe dovuto necessariamente rivestire la forma scritta, nessuna prova è stata fornita”.

10.2. Va pertanto applicato il principio secondo il quale l’affermazione contenuta nella sentenza circa l’inesistenza, nei fascicoli processuali (d’ufficio o di parte), di un documento che, invece, risulti secondo la parte denunciante esservi incontestabilmente inserito, non si concreta in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell’art. 395 c.p.c., n. 4, e non di ricorso per cassazione (v. ad es. Cass. n. 19174 del 28/09/2016). Da ciò discende la predetta inammissibilità del motivo.

11. Al giudice del rinvio, che si designa nella stessa corte d’appello di Cagliari in diversa composizione, compete in definitiva il rinnovato esame in relazione ai motivi accolti, e di quantò eventualmente consequenziale, nonchè il governo delle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la corte accoglie il quarto motivo del ricorso principale nonchè il secondo motivo del ricorso incidentale; dichiara inammissibile il quarto motivo del ricorso incidentale; dichiara assorbiti gli altri motivi dei ricorsi principale e incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla corte d’appello di Cagliari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 20 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

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