Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30705 del 25/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/11/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 25/11/2019), n.30705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21984-2017 proposto da:

G.G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PO 24, presso lo studio dell’avvocato GUIDO GUIDI BUFFARINI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

G. MAZZINI, 33, presso lo studio dell’avvocato MARIA PIA IANNACCONE,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1335/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha accolto in parte l’appello di G.G.G., ritenendo spirato il termine di prescrizione quinquennale limitatamente a due delle sei cartelle di pagamento relative a crediti contributivi notificate allo stesso dall’Agenzia delle Entrate; la Corte territoriale ha accertato che i crediti oggetto delle due cartelle si erano prescritti in assenza di atti interruttivi da parte dell’Ente della riscossione; ha inoltre accertato che riguardo alle restanti quattro cartelle intimate, relative al periodo 2002-2008 – il ricorso per l’accertamento dell’intervenuta prescrizione era stato depositato solo nel 2014 e che l’allora Equitalia aveva prodotto in giudizio quattro atti interruttivi di intimazione, successivi alle notifiche delle cartelle cui inerivano, mai contestate dall’appellante, il quale ultimo mai aveva proposto reclamo avverso la statuizione del primo giudice; il termine di prescrizione quinquennale, pertanto, era da ritenersi non ancora spirato soltanto per quattro delle sei cartelle di pagamento contestate;

la cassazione della sentenza è domandata da G.G.G. sulla base di cinque motivi; l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha opposto difese con tempestivo controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 2953 c.c. ed alla L. 08 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 9 e 10, in tema di omesso esame dei documenti e prescrizione”; contesta l’affermazione della Corte d’appello secondo cui egli non avrebbe tenuto conto degli atti di intimazione di cui, invece, aveva contestato puntualmente l’invalidità denunciando la conseguente intervenuta prescrizione della pretesa erariale;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 116 e dell’art. 149 c.p.c., nonchè 26 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 2953 c.c. ed alla L. 08 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 9 e 10, in tema di notifica e prescrizione”; sostiene che la Corte territoriale abbia errato nel ritenere valida la notifica delle cartelle impugnate e degli atti interruttivi in assenza di qualsivoglia documentazione e che i due avvisi prodotti da Equitalia in primo e secondo grado avrebbero confermato il decorso del termine di prescrizione;

col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112,116 e 342 c.p.c. in relazione all’art. 2953 c.c. ed alla L. 08 agosto 1995, n. 335, commi 9 e 10, in tema di omessa pronuncia ed esame dei motivi di appello”; contesta, in particolare, l’accertamento della Corte territoriale in merito alla esigibilità della pretesa erariale corrispondente alla cartella di pagamento n. (OMISSIS) dell’ammontare di Euro 12.921,03, prospettandone l’intervenuta prescrizione;

col quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamenta “Omesso esame su un fatto decisivo della controversia in tema di atti di intimazione e prescrizione”; sostiene che la Corte territoriale avrebbe omesso la verifica del decorso del termine quinquennale dalla notifica degli atti di intimazione;

col quinto e ultimo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce “Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di condanna alle spese di lite”; si duole della compensazione per un terzo delle spese del giudizio atteso che la sua domanda era stata in gran parte accolta;

il primo e il secondo motivo esaminati congiuntamente per connessione sono inammissibili per carenza di specificità;

parte ricorrente non produce e non trascrive gli atti introduttivi dei giudizi di merito da cui possa ricavarsi che, diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale, l’odierno ricorrente aveva contestato i quattro atti di intimazione prodotti da Equitalia o aveva reso tale statuizione oggetto di reclamo;

in virtù del principio di specificazione e di allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4 ed all’art. 369 c.p.c., n. 6 e in conformità a quanto ripetutamente affermato da questa Corte, il ricorso per cassazione deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006);

il terzo motivo di ricorso è inammissibile;

la prospettazione del ricorrente deduce solo apparentemente una violazione di legge, là dove mira, in realtà, alla rivalutazione dell’accertamento operato dal giudice di merito riguardo alla non intervenuta prescrizione del credito di Euro 12.921,03 oggetto della cartella di pagamento n. (OMISSIS);

va, pertanto, nel caso in esame, data attuazione al costante orientamento di questa Corte, che reputa “…inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito.” (Cass. n. 18721 del 2018; Cass. n. 8758 del 2017);

il quarto motivo è inammissibile atteso che la mancata verifica della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione, utile per l’estinzione della pretesa tributaria, non configura quel “fatto storico” cui la vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riconnette il vizio di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti “…che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia” (Così Sez. Un. 8053/2014);

le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che “nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Sez. Un. 8053/2014);

la formulazione della doglianza da parte del ricorrente finisce per denunciare non già l’omesso esame di un fatto storico decisivo, bensì la mancata valorizzazione di risultanze istruttorie, che si assumono erroneamente valutate dalla Corte territoriale, la quale, rapportandosi all’accertamento di fatto svolto in prime cure sulle sei cartelle ha ritenuto di dover soltanto ribadire – facendo corretta applicazione dei principi di diritto in tema di rituale notifica degli avvisi di intimazione e applicazione del termine di prescrizione quinquennale – che per due delle sei cartelle il ricorso andava accolto, avendo accertato che per queste era spirato il termine di prescrizione quinquennale senza che l’ente della riscossione avesse comunicato atti interruttivi ulteriori;

il quinto ed ultimo motivo è infondato;

la Corte territoriale ha correttamente applicato l’art. 91 c.p.c., di tal che il regolamento delle spese di lite con parziale compensazione consegue coerentemente alla statuizione sull’esito del giudizio che ha visto l’odierno ricorrente vittorioso solo in parte;

in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della controricorrente che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 2500 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2019

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