Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30705 del 21/12/2017
Civile Ord. Sez. L Num. 30705 Anno 2017
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: CINQUE GUGLIELMO
ORDINANZA
sul ricorso 19356-2013 proposto da:
PAGANO GIUSEPPE c_F_
domíniIiatn in
ROMA,
PGNGPP77R18T535M, elettivamente
VIA PRINCIPE AMEDEO N.
presso la SEGRETERIA NAZIONALE CONFSAL-COMUNICAZIONI,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNA COGO,
giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017
3733
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e
difesa dall’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega
Data pubblicazione: 21/12/2017
in atti;
–
controricorrente
–
avverso la sentenza n. 856/2012 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA, depositata il 26/07/2012 R.G.N. 105/2007.
RG. 19356/2013
RILEVATO
che, con la sentenza n. 856/2012, la Corte di Appello di Catania ha
confermato la pronuncia emessa in data 27.1.2006 dal Tribunale di
Ragusa con la quale era stata respinta la domanda, proposta da
Pagano Giuseppe, diretta ad ottenere la declaratoria di nullità della
clausola del termine apposta al contratto, intercorso con Poste Italiane
spa dall’1.7.2003 al 30.9.2003, ai sensi dell’art. 1 D.Igs n. 368/2001,
provvedere alla sostituzione di personale inquadrato nell’Area
Operativa e addetto al servizio di recapito presso la Regione Sicilia,
assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, presso
l’Ufficio di Scicli”;
che avverso tale decisione Giuseppe Pagano ha proposto ricorso per
cassazione affidato a tre motivi;
che Poste Italiane spa ha resistito con controricorso chiedendo la
eventuale applicazione dello ius superveniens costituito dall’art. 32
legge n. 183/2010 e depositando memoria;
che il P.G. non ha formulato richieste.
CONSIDERATO
che, con il ricorso per cassazione, si censura: 1) la violazione e falsa
applicazione dell’art. 1 D.Igs. n. 368/2001, in relazione alla Direttiva
Comunitaria 1999/70 con riferimento al requisito di temporaneità e/o
occasionalità della esigenza, nonché dell’art. 2697 cc e degli artt. 115
e 116 cpc in relazione alla valutazione della prova; l’omessa e
contraddittoria motivazione in ordine ad un punto controverso e
decisivo del giudizio (art. 360 n. 3 e n. 5 cpc) per non avere la Corte di
merito ritenuto, sulla base delle risultanze processuali e con una
motivazione viziata sotto il profilo della coerenza e della logicità,
l’esistenza di una carenza di addetti al recapito in modo permanente ed
assoluto (per il periodo 3 luglio – 13 agosto 2003) e prevalente (nel
periodo 14 agosto – 30 settembre) per esigenze organizzative e non
sostitutive; 2) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss cc,
in relazione alla causale di assunzione, nonché la omessa, insufficiente
t
per “ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di
e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per
il giudizio (art. 360 n. 3 e n. 5 cpc) per avere erroneamente
considerato che le assenze di lavoro per ferie e/o per festività
soppresse rientrassero nell’ambito delle ragioni sostitutive e non
fossero invece una ipotesi “autonoma”; 3) la violazione e falsa
applicazione degli artt. 115, 116, 345, 416, 420 cpc e art. 2697 cc
(art. 360 n. 2 cpc) per l’errata quantificazione, da parte della Corte
distrettuale, della differenza tra giornate lavorate e giornate di
assenza, rispettivamente dei lavoratori a tempo determinato e di quelli
con diritto alla conservazione del posto, e per omessa motivazione in
merito alla censura formulata all’assunto del Tribunale circa una
accertata differenza di 53 giornate;
che
il primo motivo, limitatamente alle doglianze relative alla
valutazione della prova, ed il terzo motivo non sono meritevoli di
pregio perché tendenti, in sostanza, ad un complessivo riesame del
merito delle circostanze accertate dalla Corte distrettuale con
motivazione adeguata, logica e non contraddittoria: riesame
chiaramente inammissibile in sede di legittimità;
che il secondo motivo e la parte del primo riguardante la dedotta
violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del D.Igs. n. 368/2001, in
relazione alla Direttiva Comunitaria 1999/70, con riferimento al
requisito di temporaneità ed occasionalità delle esigenze poste a base
delle ragioni sostitutive non sono fondati: invero, in primo luogo va
evidenziato, come ripetutamente affermato in sede di legittimità (da
ultimo Cass. n. 4248/2015; Cass. n. 25384/2015) che le esigenze
sostitutive riguardano anche i lavoratori in ferie; in secondo luogo,
deve precisarsi che la correlazione causale (tra assunzione ed esigenze
sostitutive) non viene meno per il fatto che il lavoratore assunto a
termine possa essere stato adibito a sostituire un lavoratore assente
che copriva un vuoto di organico (cfr. in motivazione Cass n. ,
” ,urkrA/t1~A-zit t<;htei,14 ob-e "e/t<;tekic,
10949/2016))
arzke, ( (i
.„7t
d.„.4( d :t4f i che la Corte territoriale ha, pertanto, fatto corretta applicazione dei
principi su esposti e dei conseguenti parametri di valutazione sia con
riguardo alla specificità della clausola sia con riferimento alla
sussistenza in concreto delle ragioni sostitutive, con una motivazione 2 j sufficiente da cui si rileva una congrua considerazione di tutti gli
elementi indicati nel contratto individuale; che, alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato;
che al rigetto segue la condanna della ricorrente, secondo il principio
della soccombenza, alla rifusione delle spese del presente giudizio di
legittimità; che ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo
risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in
favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che
liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella
misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli
accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.
115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, la Corte dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13.
Così deciso nella Adunanza camerale del 28 settembre 2017.
Il Presidente
. Vittorio Nobile pii-. Giovani-li ~,14-ty; l COME SUPREMA CI CASSAZditt ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.