Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30704 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.G. – “sia in proprio che per conto dei coeredi” M.

M., M.F.M., M.G., M.P. e

M.C. – elettivamente domiciliata in Roma, viale Angelico

n. 38, presso lo studio dell’avv. Sinopoli Vincenzo, rappresentato e

difeso dell’avv. Nussi Mario;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Sicilia, sez. 23, n. 61 del 19 aprile 2006;

Letta la relazione scritta del consigliere relatore Dott. CAPPABIANCA

Aurelio;

adito, per la ricorrente l’avv. Filippo Massimo Marzi, constatata la

regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma

3;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso, in adesione alla relazione, per

il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che la contribuente, anche a nome dei coeredi, propose ricorso avverso cartella di pagamento notificatale il 24.3.2003, emessa in esito ad iscrizione a ruolo di irpef relativa all’anno 1998, conseguente al controllo della dichiarazione resa nell’anno 1999 dal dante causa M.M.;

che, a fondamento del ricorso, la ricorrente deduceva la decadenza dell’Ufficio dal potere di accertamento per tardività dell’iscrizione a ruolo e della notifica;

che l’adita commissione tributaria respinse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello della contribuente, dalla commissione regionale;

rilevato:

che, avverso la sentenza di appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo, “sia in proprio che per conto dei coeredi” deducendo “violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2697 c.c. violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212” e censurando la decisione impugnata per non aver rilevato l’intervenuta decadenza del potere di accertamento dell’Ufficio in mancanza di prova in merito alla tempestività dell’iscrizione a ruolo;

– che l’Agenzia ha resistito con controricorso; osservato:

che va, preliminarmente, dichiarata l’inammissibilità del ricorso in quanto promosso da C.G. in rappresentanza dei coeredi.

M.M., M.F.M., M.G., M. P. e M.C., per difetto di qualsiasi indicazione in merito al titolo della rappresentanza medesima;

osservato inoltre:

che il ricorso promosso da C.G. è manifestamente i rifondato;

– che occorre, invero, osservare che – a seguito dell’intervento da ultimo operato sul tema dal legislatore (con il D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5 bis e 5 ter, convertito, con modificazioni, in L. n. 156 del 2005) – questa corte, con sent. 16826/06 (v., anche, sent.

20384/06, 4255/07, 14861/07), ha provveduto ad una complessiva rivalutazione della problematica alla luce dello ius superveniens, e, tenuto fermo il carattere ordinatorio del termine D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, comma 1, ha puntualizzato: a) che, in tema di liquidazione delle dichiarazioni. con procedura automatizzata previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, la legittimità della pretesa erariale è subordinata, alla luce dell’intervento legislativo realizzato con il D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5 bis e 5 ter (convertito, con modificazioni, in L. n. 156 del 2005), alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente entro un termine di decadenza, dovendo l’ordinamento garantire l’interesse del medesimo alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni; b) che siffatta regola è applicabile anche per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della Legge di conversione n. 156 del 2005, che concernano le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 (v.

il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 2, lett. b)), salvo che si tratti di dichiarazioni per la cui liquidazione i ruoli siano stati formati e resi esecutivi entro il 30 settembre 1999;

– che, ciò posto, va rilevato che – vertendosi in tema di liquidazione, di dichiarazione presentata nel 1999, entro, dunque, il 31.12.2001, il cui i ruolo non può che essere stato formato e reso esecutivo oltre il 30 settembre 1999 – la notifica della cartella D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis in data 24.3.2003 deve, nella fattispecie concreta, ritenersi inidonea ad impedire la decadenza dell’Agenzia dal potere di riscossione, posto che, in relazione ad essa, la previsione del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 bis lett. e, (convertito, con modificazioni, in L. n. 156 del 2005) fissa, a tal fine, al 31.12.2004 il termine per l’utile notifica della cartella;

considerato:

– che il ricorso va, dunque, disatteso nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

che, per la natura della controversia e le pregresse incertezze interpretative, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

PQM

la Corte: dichiara l’inammissibilità del ricorso in quanto promosso in rappresentanza di M.M., M.F.M., M.G., M.P. e M.C.; respinge il ricorso proposto da C.G.; compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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