Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30704 del 21/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 30704 Anno 2017
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso 22970-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo
studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

ESPOSITO DIEGO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 6814/2012 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 08/10/2012 R.G.N.
3792/2009.

Data pubblicazione: 21/12/2017

RG. 22970 /2013

RILEVATO
Che con sentenza in data 8 ottobre 2012 la Corte di Appello di Roma
ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa città e, accertata la
nullità del termine apposto al contratto intercorso tra Diego Esposito e
Poste Italiane s.p.a. nel periodo dal 21 gennaio al 21 aprile 2002 ed
esclusa l’intervenuta risoluzione per mutuo consenso del rapporto, ne

di una indennità risarcitoria ai sensi dell’art. 32 comma 5 della legge n.
183 del 2010 che ha determinato in 3,5,mensilità oltre rivalutazione ed
interessi dalla scadenza del rapporto.
Che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso
affidato a sei motivi ulteriormente illustrati con memoria, al quale
l’Esposito non ha opposto difese.
CONSIDERATO
che con il primo motivo di ricorso è denunciato l’omesso esame di un
fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 5
cod. proc. civ. per avere la Corte di appello reso la sua decisione su un
contratto che non era mai stato dalle parti stipulato. Con il secondo
motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
poiché l’errore nell’individuazione del contratto e della relativa
disciplina si era tradotto in una omessa pronuncia con conseguente
nullità della sentenza. Il terzo motivo investe la statuizione che ha
escluso, diversamente dal Tribunale, l’intervenuta risoluzione per
mutuo consenso del rapporto e si denuncia che in violazione dell’art.
360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. la Corte territoriale aveva
omesso di prendere in esame il tempo trascorso tra la cessazione del
rapporto effettivamente intercorso tra le parti e la costituzione in mora
(sette anni e non cinque). Inoltre avrebbe omesso di precisare quali
erano gli ulteriori elementi indicati dalla Società e non rilevanti
trascurando il fatto che lo stesso lavoratore aveva dichiarato di aver da
subito lavorato prima come libero professionista e poi con un rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Con il quarto motivo di
ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 1372

ha disposto la conversione ed ha condannato la società al pagamento

cod. civ. sempre con riferimento alla ritenuta risoluzione per mutuo
consenso del rapporto. Il quinto motivo di ricorso denuncia una
violazione e falsa applicazione della legge n. 230 del 1962 e dell’art. 8
del c.c.n.l. 26 novembre 1994. Con l’ultimo motivo infine è denunciata
la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della legge 4 novembre
2010 n. 183 e si deduce che ove rettamente applicati i criteri dettati
dalla norma per la liquidazione dell’indennità risarcitoria questa
avrebbe dovuto essere contenuta nella misura minima di 2,5,

Che i primi due motivi di ricorso sono inammissibili poiché, al di là
della prospettazione come omessa pronuncia o violazione di legge,
ciò che si assume è che la sentenza di secondo grado, impugnata con
ricorso ordinario per cassazione, è l’effetto di un errore di fatto
risultante dagli atti dei giudizio di merito. Nel denunciare una omessa
pronuncia ed una violazione di legge si sottolinea che il contratto
intercorso tra le parti ed in relazione al quale era stata denunciata la
illegittima apposizione del termine non era quello in concreto
esaminato dalla Corte di merito. Diverso l’arco temporale di riferimento
( dal 4 luglio al 30 settembre 2000 quello indicato nel ricorso e dal 21
gennaio al 21 aprile 2002 quello esaminato dalla Corte di appello) e del
pari differente la causale apposta al contratto (sostitutiva ai sensi
dell’art. 8 del c.c.n.l. 1994 il primo ed ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n.
368 del 2001 il secondo). Orbene quello che viene denunciato è un
tipico vizio revocatorio, una oggettiva divergenza tra la realtà
processuale per come prospettata dalle parti, e quanto espressamente
risulta dalla motivazione della sentenza. Tale divergenza concreta un
errore di fatto revocatorio, che avrebbe giustificato, e imposto,
l’esperimento del mezzo di cui all’art. 395 cod. proc. civ., n. 4,
indiscutibile essendo, peraltro, la sussistenza dei requisiti
dell’essenzialità e della decisività della svista in cui è incorso il
decidente, nel senso che, senza quell’errore, la pronuncia sarebbe
stata diversa. In definitiva la ricorrente avrebbe dovuto avvalersi,
sussistendone i presupposti, dello specifico strumento della
revocazione, disciplinato dall’art. 395 cod. proc. civ. (per un caso
analogo si veda Cass. sez. VI-L ord. 01/07/2015 n. 13437).

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mensilità.

Che il terzo ed il quarto motivo di ricorso, che investono sotto vari
profili la decisione della Corte territoriale che in riforma della sentenza
di primo grado ha ritenuto insussistente la risoluzione per mutuo
consenso del rapporto, possono essere esaminati congiuntamente e
sono infondati poiché la Corte territoriale con valutazione di merito a
lei riservata ha ritenuto, in adesione all’orientamento consolidato di
questa Corte di legittimità, che il mero decorso di un lasso di tempo
anche rilevante non fosse da solo elemento sufficiente a giustificare la

nel ricorso, la sentenza ha espressamente preso in esame gli altri
elementi di prova offerti ed in particolare ha chiarito perché l’aver
accettato un altro impiego peraltro a distanza di un consistente arco
temporale non costituisse un comportamento rivelatore di un
disinteresse alla prosecuzione del rapporto con la società oggi
ricorrente. In definitiva va qui ribadito quanto più volte affermato da
questa Corte che “la mancata impugnazione della clausola che fissa il
termine viene considerata indicativa della volontà di estinguere il
rapporto di lavoro tra le parti a condizione che la durata di tale
comportamento omissivo sia particolarmente rilevante e che concorra
con altri elementi convergenti, ad indicare, in modo univoco ed
inequivoco, la volontà di estinguere ogni rapporto di lavoro tra le parti.
Il relativo giudizio attiene al merito della controversia (cfr. Cass.
01/01/2016, n. 1841, 11/02/2016, n. 2732, e Cass. s.u. 27/10/2016
n. 21691 in motivazione).
Che il quinto motivo di ricorso con il quale è denunciata la violazione e
falsa applicazione della legge n. 230 del 1962 e dell’art. 8 del c.c.n.l.
26 novembre 1994 è inammissibile al pari dei primi due motivi di
ricorso e per le medesime considerazioni.
Che l’ultimo motivo di ricorso investe la statuizione della Corte di
appello che nel liquidare l’indennità risarcitoria ai sensi dell’art. 32
della legge 4 novembre 2010 n. 183 avrebbe erroneamente applicato i
criteri dettati dall’art. 8 della legge n. 604 del 1966 richiamati a
parametro dal citato art. 32. Inoltre errata sarebbe la condanna al
pagamento degli accessori essendo l’indennità integralmente
e’
risarcitoria. La censura infondata. La giurisprudenza di questa Corte è

3

risoluzione del rapporto. Inoltre, contrariamente a quanto affermato

costante nel ritenere che l’indennità in esame rappresenta il ristoro,
seppure forfetizzato e onnicomprensivo, dei danni conseguenti alla
nullità del termine apposto al contratto di lavoro, relativamente al
periodo che va dalla scadenza del termine alla data della sentenza di
conversione del rapporto (si veda in particolare Cass. 11 febbraio
2014, n. 3029). La determinazione, tra il minimo e il massimo,
dell’indennità è valutazione che spetta al giudice di merito ed è
censurabile in sede di legittimità solo per il caso, nella specie

Cass. 17/03/2014 n. 6122). Quanto alla spettanza degli interessi e
della rivalutazione monetaria va qui ribadito che, come anche
recentemente affermato da questa Corte, all’indennità in esame si
applica l’articolo 429, comma 3, cod. proc. civ. che si riferisce a tutti i
crediti connessi al rapporto e non soltanto a quelli aventi natura
strettamente retributiva (cfr. Cass. 17 marzo 2016 n. 5344). Ne
consegue che correttamente l’impugnata sentenza ha riconosciuto gli
accessori sull’indennità in questione.
Che la mancata costituzione del lavoratore, rimasto intimato, esonera
il Collegio dal provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Che sussistono la condizioni di cui all’art. 13 comma

1 quater del

d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato
d.P.R..

Così deciso nella Adunanza camerale del 28 settembre 2017

Il Presidente
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insussistente, di motivazione assente, illogica o contraddittoria (cfr.

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