Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30703 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30703

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRUBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.C. e F.A., elettivamente domiciliati in

Roma, viale Angelico n. 38, presso lo studio dell’avv. Sinopoli

Vincenzo, rappresentato e difeso dell’avv. Nussi Mario;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, sez. 50, n. 40 del 21 marzo 2006;

Letta la relazione scritta del consigliere relatore dott. CAPPABIANCA

Aurelio;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che i contribuenti proposero ricorso avverso cartella di pagamento per irpef 1988 emessa a carico del M. in esito ad avviso di accertamento di maggior reddito di partecipazione alla s.n.c. Villa Adele (che aveva, peraltro, prestato condono ex L. n. 413 del 1991 in relazione all’accertamento a suo carico), sul presupposto della relativa definitività.

che l’adita commissione tributaria respinse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello dei contribuenti, dalla commissione regionale;

Osservato:

– che il primo motivo di ricorso, con il quale i contribuenti denunciano vizio di motivazione, è manifestamente infondato, posto che la ratio decide ridi si rivela in modo univoco e compiuto attraverso l’esame congiunto dello “svolgimento del processo” e dei “motivi della decisione”;

considerato:

– che il secondo motivo di ricorso con il quale i contribuenti denunciano “violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14, lett. b” è manifestamente fondato, posto che risulta incontroverso che l’iscrizione a ruolo in rassegna è intervenuta in esito alla sentenza C.T.R. Lombardia 315/23/00 sull’avviso di accertamento a carico del M., che tale decisione non rendeva, tuttavia, definitivo, ricollegandone la sorte a quello, ancora sub indice, a carico della società;

ritenuto:

– che, pertanto, il primo ed il secondo motivo di ricorso vanno, rispettivamente, respinto e accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto e, non risultando necessari ulteriori, accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, va decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo dei contribuenti;

– che, per la natura della controversia e tutte le implicazioni della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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