Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30702 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliata in Roma, via

Ferrari n. 35, presso lo studio dell’avv. Marzi Massimo Filippo,

rappresentato e difeso dell’avv. Scioscia Clelia;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, sez. 51, n. 56 dei 16 giugno 2006;

Letta la relazione scritta del consigliere relatore dott. CAPPABIANCA

Aurelio;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3;

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che la contribuente – dipendente del Ministero del lavoro – presentò istanza di rimborso delle ritenute irpef subite per le indennità di trasferta percepite, per gli anni 2000 e 2001, in occasione delle ispezioni effettuate presso società cooperative, e propose, quindi, ricorso giurisdizionale avverso il silenzio-rifiuto dell’Ufficio;

che, a fondamento del ricorso, sosteneva la natura risarcitoria delle indennità, in quanto corrisposte a fronte delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico, e la conseguente relativa intassabilità;

che l’adita commissione provinciale accolse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia;

rilevato:

che, avverso tale decisione, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo, illustrato anche con memoria, deducendo violazione dell’art. 48 t.u.i.r. e formulando il seguente quesito di diritto “Le trasferte forfetario degli ispettori del lavoro di cui al D.M. 7 ottobre 2007, sono imponibili oltre le l. 90.000 al giorno?”;

che la contribuente ha resistito con controricorso;

osservato:

– che, atteso che si verte in. tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di appello pubblicata dopo l’1.3.2006 e prima del 4.7.2009 (cfr. Cass. 22578/09), occorre, prioritariamente rispetto ogni altra valutazione, rilevare l’inammissibilità della censura proposta dall’Agenzia, per violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c., in tema di “quesito di diritto”;

– che deve, infatti, osservarsi che, ai sensi della disposizione indicata, il quesito inerente ad una censura in diritto – dovendo assolvere la funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale – non può essere meramente generico e teorico ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado poter comprendere dalla sua sola lettura, l’errore asseritamente compiuto dal giudice a quo e la regola applicabile (v.

Cass. s.u. 3519/08);

– che – tanto premesso in linea di principio deve rilevarsi, in concreto, che il quesito formulato dall’Agenzia ricorrente si esaurisce, in contrasto con li suesposto criterio, in mera petizione di principio della cui fondatezza si chiede conferma a questa Corte;

ritenuto:

– che il ricorso va, conseguentemente, disatteso nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che, per la soccombenza, l’Agenzia ricorrente va condannata al pagamento delle spese di causa, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte: rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 800,00 (di cui Euro 700,00, per onorario) oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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