Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30702 del 25/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/11/2019, (ud. 07/11/2019, dep. 25/11/2019), n.30702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18145-2018 proposto da:

C.M.C., C.V., C.A. e

C.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIANGIACOMO PORRO n.

26, presso lo studio dell’avvocato CESARE SANZI, rappresentati e

difesi dagli avvocati GIOVANNI MONFORTE e CARMELO SAITTA

– ricorrenti –

contro

M.S., A.A. e A.L., rappresentati e

difesi dall’avvocato ERNESTO DE LUCA e domiciliati presso la

cancelleria della Corte di Cassazione

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 96/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 04/0Z/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/11/2019 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 22.11.1996 M.S. e A.N., proprietari di un immobile sito nel territorio del Comune di Forci Siculo, evocavano in giudizio innanzi il Tribunale di Messina C.M.C., C.V., C.A. e C.F., proprietari di un immobile eretto su fondo confinante, per sentirli condannare alla demolizione o all’arretramento del loro manufatto sino al rispetto delle distanze tra gli edifici. Sostenevano in particolare gli attori che i convenuti, nell’atto di demolire e ricostruire un preesistente capannone insistente sul loro fondo, avessero in effetti realizzato una nuova costruzione, come tale soggetta al rispetto della normativa in tema di distanze.

Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda principale e spiegando a loro volta domanda riconvenzionale per ottenere la chiusura di una finestra abusivamente realizzata dagli attori sulla parete del loro manufatto frontistante la proprietà dei convenuti.

Con sentenza n. 2186/2014 il Tribunale accoglieva la domanda principale rigettando la riconvenzionale.

Interponevano appello i C., originari convenuti in prime cure, e la Corte di Appello di Messina, dopo aver riconvocato a chiarimenti il C.T.U. nominato in prime cure, disponeva la sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale pendente a carico dell’appellante C.F. per il delitto p. e p. dall’art. 232 c.p., per aver lo stesso preso parte, come consigliere comunale addetto al settore urbanistica, al procedimento volto ad approvare una modifica alle norme di attuazione al locale P.R.G. di maggior favore per i suoi interessi personali. All’esito della condanna definitiva del C. intervenuta in sede penale, la Corte siciliana disapplicava la predetta modificazione delle norme di attuazione al P.R.G. del Comune di Forci Siculo, accoglieva parzialmente il gravame ordinando la chiusura della finestra aperta dagli originari attori e confermava nel resto la decisione impugnata.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione C.M.C., C.V., C.A. e C.F. affidandosi a due motivi.

Resistono con controricorso M.S., originaria attrice in prime cure, e A.A. e A.L., aventi causa del defunto A.N..

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 267 del 2000, art. 78 e s.m.i., della L.R. Siciliana n. 30 del 2000, art. 16 e dell’art. 23 delle N.T.A. al P.R.G. del Comune di Forci Siculo, come modificato per effetto della Delib. Consiglio comunale n. 44 del 2007, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente disapplicato la normativa prevista nelle richiamate norme di attuazione al P.R.G. dell’ente locale, trascurando di considerare che la legislazione regionale non prevede -a differenza di quella di cui al D.P.R. n. 267 del 2000, art. 78 – alcun automatico annullamento delle parti dello strumento urbanistico oggetto di correlazione tra la deliberazione di adozione o modifica assunta dall’ente locale e gli interessi privati dell’amministratore locale o dei suoi parenti o affini.

Il collegio, non ravvisando l’evidenza decisoria in relazione a tale specifica doglianza, ritiene opportuna la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

P.Q.M.

la Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 7 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 25 novembre 2019

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